Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 giugno 2007 |
Riconoscimento dell'acqua minerale «Val Fredda», in comune di Mezzocorona, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria Vista la domanda in data 8 febbraio 2007 con la quale la Societa' Acqua Val Fredda S.r.l., con sede in Mezzocorona (Trento), via Roma n. 5/A, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Val Fredda» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Val Fredda» sita nel territorio del comune di Mezzocorona (Trento) al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visti il decreto interministeriale Salute - Attivita' produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 24 maggio; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Val Fredda» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Val Fredda» sita nel territorio del comune di Mezzocorona (Trento). 2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punti 2 e 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Puo' avere effetti diuretici; puo' favorire l'eliminazione dell'acido urico; indicata per le diete povere di sodio». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Copia del presente decreto sara' trasmesso alla societa' richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992. Roma, 18 giugno 2007 Il direttore generale: Fratello |
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