Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 giugno 2007 |
Riconoscimento dell'acqua minerale «Fara San Martino», in comune di Fara San Martino, per l'imbottigliamento e la vendita e per la bibita in situ. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria Vista la domanda in data 18 ottobre 2006, integrata successivamente con note del 14 novembre 2006 e del 5 dicembre 2006 e con nota del 22 febbraio 2007, con la quale la societa' Acquadea S.r.l. con sede in Lanciano (Chieti), via Colale' n. 7, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fara San Martino» (originariamente denominata «Dea») che sgorga in localita' Sorgenti Verde nell'ambito del permesso di ricerca sito nel territorio del comune di Fara San Martino (Chieti) per l'imbottigliamento e per uso termale; Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con nota del 18 aprile 2007; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale; Visti il decreto interministeriale Salute - Attivita' produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 24 marzo 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fara San Martino» che sgorga in localita' Sorgenti Verde nell'ambito del permesso di ricerca sito nel territorio del comune di Fara San Martino (Chieti). |
| Art. 2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Puo' avere effetti diuretici; puo' favorire l'eliminazione urinaria di acido urico». |
| Art. 3. L'acqua minerale «Fara San Martino» puo' essere utilizzata per la bibita in situ nei casi in cui sia richiesto un effetto favorente la diuresi e l'eliminazione urinaria di acido urico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Copia del presente decreto sara' trasmesso alla societa' richiedente ed ai competenti organi regionali per i successivi provvedimenti autorizzativi. Roma, 18 giugno 2007 Il direttore generale: Fratello |
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