Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2007 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 maggio 2007, n. 61
Testo del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Apertura discariche e messa in sicurezza (( 1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.))
2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno e' consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal presidente della provincia di Salerno. (( 3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, e' consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))
4. - 5. (Abrogati).
 
Art. 2.
Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti
1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali societa' affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, ((prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformita' al Piano di cui all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilita' di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio.)) Il Commissario delegato puo' altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. ((Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario».)) (( 1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimita' di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti».))
2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attivita' di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, ((non puo' superare le))trenta unita'.



Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 9
ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 dicembre 2006, n. 290 recante: «Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta
differenziata», cosi' come modificato dagli articoli 2 e 9
della presente legge.
«Art. 3. (Affidamento del servizio di smaltimento dei
rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili).
1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del
contesto emergenziale nel territorio della regione
Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al
presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti
sulla base delle migliori tecnologie immediatamente
disponibili, il Commissario delegato ridefinisce con
l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato
le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente e'
annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di
Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con
propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006.
1-bis. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge
30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «In funzione del necessario
passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi
comprese quelle relative al personale ed agli eventuali
beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto
conto dell'effettiva funzionalita', della vetusta' e dello
stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il
31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute
ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione
delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro
disponibilita', nel puntuale rispetto dell'azione di
coordinamento svolta dal Commissario delegato».
1-ter. Il Commissario delegato adotta, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la
gestione dei rifiuti nella regione Campania e il
Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione
di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania.
Il Piano prevede, in armonia con la legislazione
comunitaria, le priorita' delle azioni di prevenzione nella
produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero
di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del
numero e della rispettiva capacita' produttiva degli
impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente
comma il Commissario delegato si avvale delle strutture
operative nazionali del Servizio nazionale della protezione
civile nonche' del concorso delle amministrazioni e degli
enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli
obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la
piena tracciabilita' del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili, metodi di
trattamento biologico ed un elevato livello di tutela
ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle
risorse disponibili per la gestione commissariale,
l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di
impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di
almeno uno degli impianti esistenti di produzione di
combustibile da rifiuti ai fini della produzione di
combustibile da rifiuti di qualita' e di frazione organica
stabilizzata di qualita'.
2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie
ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza,
fatta salva la normativa antimafia, anche mediante
affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali
societa' affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga
all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento deglienti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni
ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei
rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di
rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre
2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti della regione in conformita' al Piano di cui
all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso
l'affidabilita' di tali soggetti in ordine alla regolare ed
efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato
puo' altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli
impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che
presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui
all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti
a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita'
giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa
dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione
da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione
dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario
delegato assume la gestione fino alla cessazione dello
stato di emergenza e adotta le necessarie misure di
protezione volte ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle
situazioni di pericolo eventualmente esistenti. Il
Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione,
assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione,
selezionando su tale base quelle che non presentano profili
di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario.»
- Il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge
30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 2006, n. 21, recita:
«Art. 1. (Risoluzione del contratto e affidamento del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania). 1.-7 (Omissis).
8. Per il perseguimento delle finalita' del presente
decreto, nonche' per l'espletamento delle ulteriori
attivita' istituzionali, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si
avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri
per la tutela dell'ambiente, nonche', su indicazione
nominativa del Capo del Dipartimento, di non piu' di
quindici unita' di personale appartenente all'Arma dei
carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale
dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro
trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le
procedure e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni
previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge
attivita' di monitoraggio e di accertamento delle
iniziative adottate dalle strutture commissariali
nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai
sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il
rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di
protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, anche in relazione alle competenze da
esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo
studio di programmi e piani per l'individuazione di
soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della
gestione dei rifiuti, con le risorse previste a
legislazione vigente.».



 
Art. 3.
Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento
finale di rifiuti
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere
di bonifica nel ((territorio)) dell'area «Flegrea» -
ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca,
Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio
contermine ((a quello della discarica «Masseria Riconta» -
e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse
nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di
smaltimento finale di rifiuti.))

(( 1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin.
3596 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007, decorso il termine di
venti giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel
sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente
localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio
del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande e'
definitivamente chiuso.))
 
Art. 4.
Consorzi di bacino
1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad
avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del
servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti
ai sensi dell'art. 6 della legge della regione Campania
10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori
assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948
del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 50 del 2 marzo 1999.
2. Sono fatti salvi ((i contratti gia' stipulati, nonche'
quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe
gia' concordate tra le parti prima della))
data di entrata
in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti,
anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del
rifiuto differenziato che indifferenziato.
(( 3. Il Commissario delegato propone alla regione di
disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro
scioglimento, qualora i consorzi))
non adottino le misure
prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel
termine di novanta giorni dalla sua adozione, per
l'incremento dei livelli di raccolta differenziata degli
imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti
ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta,
plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi. In
particolare dovranno essere assunte misure tali, anche
attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio,
da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata
di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
(( 3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, appositi piani economico-finanziari,
che sono approvati dal Commissario delegato e che
contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della
valutazione della congruita' e della sostenibilita' dei
costi, dei ricavi e degli investimenti anche con
riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze.))




Riferimenti normativi:
- La legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n.
10, (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in
Campania), e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
regione Campania n. 11 del 3 marzo 1993.
- Si riporta il testo dei commi 1108 e 1109 dell'art.
1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2007):
«1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di
spesa ed una piu' efficace utilizzazione delle risorse
finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi
urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un
commissario ad acta a garantire il governo della gestione
dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con
riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali
all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre
2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre
2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre
2011.
1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale
minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini
di cui al comma 1108 e' stabilita con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della
quantita' di rifiuti inviati in discarica e nella
prospettiva di rendere concretamente realizzabile
l'obiettivo "Rifiuti zero".».



 
Art. 5.
Attuazione di misure emergenziali
1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle iniziative ((previsti dal presente decreto e che sono attuati)) dal Commissario delegato.



Riferimenti normativi:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 146 del 26 giugno 1931.



 
Art. 6.
Nomina a sub-commissari dei presidenti delle province
1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari ((a titolo gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali)) d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale, ((con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata.))
2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e' abrogato.
3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 dicembre 2006, n. 290 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Individuazione e poteri del Commissario
delegato).
1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate
le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel
settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo
necessario al superamento di tale emergenza e comunque non
oltre il 31 dicembre 2007.
1-bis. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del
Commissario delegato, necessari per il superamento
dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e
necessari alla loro rapida ed efficace attuazione,
coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle
precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore
dei rifiuti in Campania.
2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli
obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i
poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile
emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale,
adotta, nell'osservanza dei principi generali
dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per
assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici
primari delle popolazioni interessate e il concorso
immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici,
nonche' di ogni altra istituzione, organizzazione e
soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare
utile, utilizzando le strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. (Abrogato).
4. Al fine dell'invarianza della spesa, per
l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella
gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza,
con ordinanze di protezione civile adottate ai sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
ridotto l'attuale organico della struttura commissariale,
contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e
all'istituzione della Commissione di cui al predetto
comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di
un numero di posizioni effettivamente occupate ed
equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di
quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). 1.
Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.



 
Art. 7.
Tariffe (( 1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'art. 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia
ambientale):
«Art. 238. (Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani). 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo
locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio
comunale, che producano rifiuti urbani, e' tenuto al
pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il
corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui
all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del
presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti e'
commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base
di parametri, determinati con il regolamento di cui al
comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle
Autorita' d'ambito ed e' applicata e riscossa dai soggetti
affidatari del servizio di gestione integrata sulla base
dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura
anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle
strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa
cio' deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei
bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, nonche' da una quota
rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
5. Le Autorita' d'ambito approvano e presentano
all'Autorita' di cui all'art. 207 il piano finanziario e la
relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del
servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze
qualificate degli interessi economici e sociali presenti
nel Consiglio economico e sociale per le politiche
ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina,
con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali
vengono definite le componenti dei costi e viene
determinata la tariffa, anche con riferimento alle
agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque
l'assenza di oneri per le autorita' interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere
previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle
adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente
documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici
reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
In questo caso, nel piano finanziario devono essere
indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni,
secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al
comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e
della qualita' del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto
degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che
risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al
comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le
discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa
puo' essere effettuata secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.»
- Il testo dell'art. 141, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267(testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 141. (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti».



 
Art. 8.
Clausola di invarianza della spesa (( 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Commissario delegato provvede alle attivita' di sua pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale.
3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui al comma 2.))
 
Art. 9.
Piano per il ciclo integrato dei rifiuti
1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: ((«1-ter. Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorita' delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacita' produttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonche' del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilita' del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualita' e di frazione organica stabilizzata di qualita».))



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 3, del decreto-legge 9 ottobre
2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla legge
6 dicembre 2006, n. 290 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.)
modificato dalla presente legge vedasi i riferimenti
normativi all'art. 2.



 
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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