Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2007 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 maggio 2007, n. 61 |
Testo del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Apertura discariche e messa in sicurezza (( 1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.)) 2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno e' consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal presidente della provincia di Salerno. (( 3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, e' consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.)) 4. - 5. (Abrogati). |
| Art. 2. Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti 1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali societa' affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, ((prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformita' al Piano di cui all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilita' di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio.)) Il Commissario delegato puo' altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. ((Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario».)) (( 1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimita' di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti».)) 2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attivita' di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, ((non puo' superare le))trenta unita'.
Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata», cosi' come modificato dagli articoli 2 e 9 della presente legge. «Art. 3. (Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili). 1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie immediatamente disponibili, il Commissario delegato ridefinisce con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente e' annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006. 1-bis. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalita', della vetusta' e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilita', nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato». 1-ter. Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorita' delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacita' produttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonche' del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilita' del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualita' e di frazione organica stabilizzata di qualita'. 2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali societa' affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformita' al Piano di cui all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilita' di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato puo' altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario.» - Il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, recita: «Art. 1. (Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania). 1.-7 (Omissis). 8. Per il perseguimento delle finalita' del presente decreto, nonche' per l'espletamento delle ulteriori attivita' istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonche', su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non piu' di quindici unita' di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attivita' di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente.».
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| Art. 3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel ((territorio)) dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine ((a quello della discarica «Masseria Riconta» - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti.)) (( 1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin. 3596 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007, decorso il termine di venti giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande e' definitivamente chiuso.)) |
| Art. 4. Consorzi di bacino 1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. 2. Sono fatti salvi ((i contratti gia' stipulati, nonche' quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe gia' concordate tra le parti prima della)) data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato. (( 3. Il Commissario delegato propone alla regione di disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i consorzi)) non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi. In particolare dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (( 3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruita' e della sostenibilita' dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze.))
Riferimenti normativi: - La legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania), e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 3 marzo 1993. - Si riporta il testo dei commi 1108 e 1109 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): «1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu' efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime: a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011. 1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 e' stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantita' di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".».
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| Art. 5. Attuazione di misure emergenziali 1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle iniziative ((previsti dal presente decreto e che sono attuati)) dal Commissario delegato.
Riferimenti normativi: - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 1931.
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| Art. 6. Nomina a sub-commissari dei presidenti delle province 1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari ((a titolo gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali)) d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale, ((con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata.)) 2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e' abrogato. 3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. (Individuazione e poteri del Commissario delegato). 1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. 1-bis. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania. 2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonche' di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. (Abrogato). 4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridotto l'attuale organico della struttura commissariale, contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): «Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
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| Art. 7. Tariffe (( 1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'art. 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale): «Art. 238. (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani). 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e' tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11. 2. La tariffa per la gestione dei rifiuti e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. 3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorita' d'ambito ed e' applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio. 4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonche' da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 5. Le Autorita' d'ambito approvano e presentano all'Autorita' di cui all'art. 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi. 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorita' interessate. 7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. 8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. 10. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. 11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. 12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.» - Il testo dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 141. (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
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| Art. 8. Clausola di invarianza della spesa (( 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il Commissario delegato provvede alle attivita' di sua pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale. 3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui al comma 2.)) |
| Art. 9. Piano per il ciclo integrato dei rifiuti 1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: ((«1-ter. Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorita' delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacita' produttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonche' del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilita' del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualita' e di frazione organica stabilizzata di qualita».))
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.) modificato dalla presente legge vedasi i riferimenti normativi all'art. 2.
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| Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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