Gazzetta n. 155 del 2007-07-06
CONFERENZA UNIFICATA
PROVVEDIMENTO 14 giugno 2007
Intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della solidarieta' sociale ed il Ministro per i diritti e le pari opportunita', le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la assegnazione di una parte delle somme destinate alla realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi educativi al finanziamento dell'accordo stipulato in pari data per la realizzazione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini da due a tre anni, a norma dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 48/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 14 giugno 2007;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
Vista l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1004, concernente un piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», ed in particolare gli articoli 99-108, concernenti le finalita' e l'ordinamento della scuola materna;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo al «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista le legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2005, n. 59, concernente la «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 23 dicembre 2003, n. 370;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria per l'anno 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 630, concernente l'attivazione di «progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi di eta', anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta»;
Vista la medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 1259, concernente la promozione da parte del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e le pari opportunita', di una intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido;
Rilevato che il Ministro delle politiche per la famiglia, ha trasmesso l'intesa in argomento, con nota pervenuta in data 23 maggio 2007, diramata in pari data alle amministrazioni territoriali;
Atteso che, in data 30 maggio 2007, e' stata diramata una nuova bozza di intesa, pervenuta in pari data, da parte del Ministro per le politiche della famiglia;
Considerata l'opportunita' di provvedere al coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, al fine di far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa, e dal comma 1259, che prevede che il Ministro per le politiche della famiglia promuove una intesa in sede di Conferenza unificata ai fini del riparto della somma di 100 milioni di euro;
Considerata la necessita' e l'urgenza di consentire un tempestivo avvio degli interventi volti a corrispondere alla pressante domanda di servizi socio-educativi per la prima infanzia, a tutt'oggi in larga parte insoddisfatta;
Considerata l'urgenza derivante dalla necessita' di mettere in atto tutte le azioni necessarie a consentire l'avvio delle nuove sezioni a decorrere dal 1° settembre 2007;
Considerato che l'offerta sperimentale di servizi socio-educativi realizzata a norma del comma 630 potra' contribuire a definire i livelli essenziali delle prestazioni ed essere valutata dalle regioni ai fini della promozione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi previsto dal comma 1259;
Considerato che, a norma del comma 1260 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministro delle politiche per la famiglia puo' destinare parte delle risorse di cui al fondo previsto dal comma 1250 al finanziamento dello sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi;
Considerato, altresi', che l'Accordo del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della solidarieta' sociale, con le regioni e gli enti locali, sancito in concomitanza con la presente intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 296 del 2006, consente di portare risorse aggiuntive al finanziamento dei servizi socio-educativi, sia pure in forma di iniziativa sperimentale;
Considerato che le regioni, per tutte le motivazioni indicate nell'Accordo da ultimo richiamato, ritengono di condividere l'iniziativa dell'istituzione delle cosiddette Sezioni primavera;
Viste le risultanze della riunione tecnica del 30 maggio 2007 durante la quale le regioni hanno espresso condivisione a nome del coordinamento delle politiche sociali, che e' in capo alla regione Veneto, nella riformulazione del testo diramato in data 30 maggio 2007, congiuntamento agli enti locali;
Considerati gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le autonomie locali hanno espresso il proprio assenso sullo schema di intesa in argomento;
Sancisce la seguente intesa:
L'Accordo di pari data per l'istituzione delle cosiddette Sezioni primavera, a norma dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' finanziato, per la parte relativa al Ministro delle politiche per la famiglia, con la somma di euro 10 milioni, tratti dal Fondo di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006.
Roma, 14 giugno 2007
Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia