Gazzetta n. 155 del 2007-07-06
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 86
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto, in particolare, l'articolo 29 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che introduce disposizioni concernenti il contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici operanti nelle Amministrazioni pubbliche, tramite anche il riordino, la soppressione o l'accorpamento di detti organismi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;
Considerata l'opportunita' di operare una razionalizzazione delle competenze di organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute, disciplinati o comunque previsti da norme di legge o di regolamento, anche al fine di assicurare il contenimento della spesa correlata;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Conferma degli organismi
1. Sono confermati e continuano ad operare per la durata indicata nell'articolo 9, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute:
a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
b) la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;
c) la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di cui all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
d) Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
e) Commissione tecnica mangimi di cui all'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281;
f) Comitato rappresentanza degli assistiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;
g) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;
h) Comitato per le pari opportunita' di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
i) Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;
l) Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
m) Consiglio superiore di sanita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
n) Commissione consultiva per i fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
o) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
p) Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie - CCM di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
q) Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
r) Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
s) Commissione consultiva del farmaco veterinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
t) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS di cui all'articolo 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione reca il
seguente testo: conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248: (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2003, n. 129 reca: «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute».
Note all'art. 1:
- L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa
che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali) reca:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla program-mazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
program-mazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341 alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al
comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali.».
- L'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52
(Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei
donatori di midollo osseo) reca:
«Art. 9 (Commissione nazionale per i trapianti
allogenici da non consanguineo). - 1. Nello svolgimento
delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro
della sanita' si avvale del parere della Commissione
nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo,
istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione e' nominata, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della sanita', che la presiede. Con lo
stesso decreto sono disciplinate le modalita' di
funzionamento della Commissione. Essa e' composta da un
rappresentante del Registro nazionale; da due
rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di
midollo osseo e delle relative federazioni piu'
rappresentative a livello nazionale; da due esperti
designati dalle associazioni nazionali dei familiari e dei
pazienti affetti da leucemia e da altre patologie del
sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati dal
Ministro della sanita', dei quali uno scelto fra i medici
appartenenti al secondo livello della dirigenza del ruolo
sanitario del Ministero della sanita' ed i medici dirigenti
di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', uno scelto
tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre
indicati, dalle societa' scientifiche interessate alla
materia. Un medico appartenente al primo livello della
dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanita'
svolge le funzioni di segretario della Commissione.
3. La Commissione svolge attivita' consultiva, ai sensi
dell'art. 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresi',
al Ministro della sanita' proposte sui criteri e sulle
modalita' di compensazione delle prestazioni sanitarie
erogate da regioni e province autonome, nonche' sulle
iniziative concernenti l'informazione tecnico-scientifica
sulla donazione di cellule staminali e sulle modalita' del
coordinamento delle attivita' promozionali delle
associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e
delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle
attivita' di promozione e' svolta dalla Commissione che si
avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della
comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della
sanita'.
4. La Commissione si avvale per il proprio
funzionamento delle strutture del Ministero della sanita'.
L'ammontare delle indennita' per i componenti, dei rimborsi
spese e degli altri oneri, nonche' dei compensi per gli
esperti di cui al comma 3, e' definito con decreto del
Ministero della sanita' entro il limite complessivo annuo
di lire 500 milioni.».
- L'art. 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova
disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati) reca:
«Art. 13 (Consulta tecnica permanente per il sistema
trasfusionale). - 1. E' istituita la Consulta tecnica
permanente per il sistema trasfusionale. La Consulta e'
composta dai responsabili delle strutture di coordinamento
intraregionale ed interregionale di cui all'art. 6,
comma 1, lettera c), da quattro rappresentanti delle
associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue
piu' rappresentative a livello nazionale, da due
rappresentanti delle associazioni pazienti emopatici e
politrasfusi, da quattro rappresentanti delle societa'
scientifiche del settore. Alle riunioni della Consulta
partecipa il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue
di cui all'art. 12.
2. I componenti della Consulta sono nominati con
decreto del Ministro della salute per la durata di due
anni, rinnovabili alla scadenza. Ad essi si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei
compensi, nonche' le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e
della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive
modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico
di missione e di trasferimento.
3. La Consulta e' presieduta dal Ministro della salute
o da un suo delegato. Essa svolge funzioni consultive nei
confronti del Ministro in ordine agli adempimenti previsti
dalla presente legge, nonche' le funzioni ad essa
attribuite dall'art. 12, comma 4.
4. Le risorse finanziarie utilizzate per la Commissione
nazionale per il servizio trasfusionale, soppressa ai sensi
dell'art. 27, comma 1, sono destinate al funzionamento
della Consulta.».
- L'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283
(Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande) reca:
«Art. 21. - La determinazione dei metodi ufficiali di
analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della
sanita': a tale scopo e' costituita, presso il Ministero
della sanita' una Commissione permanente, di cui fanno
parte:
a) un rappresentante del Ministero della sanita' che
la presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero dell'industria e
del commercio;
d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di
sanita';
f) un direttore di sezione chimica di laboratorio
provinciale d'igiene e profilassi;
g) un direttore di sezione medico-micrografica di
laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale
delle dogane;
i) un direttore di istituto di chimica agraria.
Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno
essere revisionati almeno ogni due anni.
La Commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera
di esperti particolarmente competenti nelle singole materie
in esame.».
- L'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281
(Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi)
reca:
«Art. 9. - Presso il Ministero della sanita' e'
istituita una commissione tecnica composta di:
due rappresentanti del Ministero della sanita', di
cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti dell'Istituto superiore di
sanita';
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero delle finanze
appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;
un rappresentante degli istituti di sperimentazione
zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
un rappresentante degli istituti zooprofilattici;
due rappresentanti delle organizzazioni dei
produttori ed importatori di integratori e di mangimi
integrati;
tre rappresentanti della cooperazione, designati
dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle
cooperative piu' rappresentative;
quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due
rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno
rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni
nazionali di categoria piu' rappresentative.
La commissione di cui sopra e' nominata dal Ministro
per la sanita', dura in carica quattro anni ed i suoi
membri possono essere riconfermati.
La commissione esprime il proprio parere nei casi
previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle
amministrazioni interessate.».
- L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620 (Disciplina dell'assistenza
sanitaria al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge
n. 833 del 1978) reca:
«Art. 11 (Comitato di rappresentanza degli assistiti).
- Presso il Ministero della sanita' e' costituito il
comitato di rappresentenza degli assistiti, che dura in
carica quattro anni, composto da un rappresentante del
Ministero della sanita', che lo presiede, da cinque
rappresentanti del personale navigante marittimo e da tre
rappresentanti del personale navigante dell'aviazione
civile, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria maggiormente rappresentative.
Il comitato elegge tra i suoi componenti due
vicepresidenti.
Il comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e
sui decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale
navigante e formula proposte per il miglioramento della
prevenzione e dell'assistenza stessa.
Il comitato si riunisce almeno ogni semestre ed
altresi' ogni qualvolta il Ministro della sanita' lo
ritenga opportuno.».
- L'art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623
(Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione
degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli
animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente
il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979) reca:
«Art. 4. - E' istituita con decreto del Ministro della
sanita' una commissione tecnica nazionale per la protezione
degli animali da allevamento e da macello, con funzioni
consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi
veterinari del Ministero della sanita' o da un funzionario
da lui delegato e composta come segue:
a) tre funzionari del Ministero della sanita' di cui
uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi
per l'igiene pubblica;
b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste;
c) due docenti universitari designati dal Ministero
della pubblica istruzione;
d) un rappresentante del Consiglio sanitario
nazionale;
e) un rappresentante del Consiglio superiore di
sanita';
f) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanita';
g) tre esperti delle regioni designati dalla
commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio
1970, n. 281;
h) cinque esperti designati dagli enti aventi come
finalita' la protezione degli animali;
i) un esperto designato dall'Ente nazionale per
l'energia alternativa;
l) un esperto designato dall'Associazione italiana
allevatori;
m) un esperto designato dagli istituti
zooprofilattici sperimentali;
n) un esperto designato dalla Federazione nazionale
degli ordini dei veterinari.
Per ogni membro effettivo e' nominato, con le stesse
modalita', un membro supplente che subentra in caso di
assenza o impedimento del titolare.
Il Ministro della sanita' puo' nominare esperti per
l'approfondimento di specifici problemi tecnici.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un funzionario della carriera direttiva amministrativa
del Ministero della sanita'.
I membri della commissione rimangono in carica per la
durata di tre anni e possono essere riconfermati.
La commissione di cui al presente articolo deve
riunirsi almeno due volte l'anno.
La commissione ha il compito di esaminare la situazione
degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni
ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate
per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti
di cui alle lettere a), b), c), d), e),
dell'articolo precedente.».
- L'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987
concernente il comparto del personale dipendente dai
Ministeri) reca:
«Art. 41 (Pari opportunita). - 1. (Omissis).
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita'
uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri,
con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi
comitati per le pari opportunita', che propongano misure
adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e
relazionino almeno una volta all'anno, sulle condizioni
oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle
attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi
di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al
rispetto dell'applicazione della normativa per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in
relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla
prevedibilita' di rischi specifici per le donne con
particolare attenzione alle situazioni di lavoro che
possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.».
- L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n. 566 (Approvazione del regolamento in
materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche,
ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come
modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213)
reca:
«Art. 38 (Ricorso avverso il giudizio di non idoneita'
psicofisica). - 1. Avverso il giudizio di non idoneita'
psicofisica permanente e' ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento dell'esito della visita
medica, alla Commissione medica di appello, nominata dal
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei
trasporti ed il Ministro della difesa.
2. La Commissione medica di appello e' composta di
cinque membri, di cui due ufficiali medici C.S.A. in s.p.e.
dell'Aeronautica militare e tre medici, di cui uno
specialista in medicina aeronautica e spaziale e due
funzionari medici dei ruoli del Ministero della sanita'. Le
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del
Ministero della sanita'.
3. Il Ministero della sanita' dispone la visita di
appello invitando il ricorrente a presentarsi dinanzi alla
Commissione medica di appello.
4. L'interessato, ove lo creda, puo' farsi assistere da
un medico di sua fiducia. La Commissione, qualora non
condivida le osservazioni del medico di fiducia, deve
motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.
5. Prima di formulare il suo giudizio la stessa
Commissione puo' disporre eventuali ulteriori accertamenti
sanitari e puo' richiedere che il ricorrente venga
sottoposto a prove d'abilita' in volo da parte del
Ministero dei trasporti.
6. Per gli iscritti al fondo di previdenza del
personale di volo, dipendente dalle aziende di navigazione
aerea, l'organo d'appello e' quello indicato dall'art. 26
della legge 13 luglio 1965, n. 859.».
- L'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
lege 23 ottobre 1992, n. 421) reca:
«Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione
continua). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
nominata una Commissione nazionale per la formazione
continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
presieduta dai Ministro della salute ed e' composta da
quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, uno dalla Conferenza
permanente dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal
Presidente della federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da
venticinque membri, di cui due designati dal Ministro della
salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica,
uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro
per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e. di Bolzano, su proposta della
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, due dalla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi
infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi
delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3
della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
delle professioni dell'area della prevenzione, di cui
all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno
dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con
il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di
consultazione delle categorie professionali interessate in
ordine alle materie di competenza della Commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con
programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nonche' gli Ordini e i Collegi
professionali interessati, gli obiettivi formativi di
interesse nazionale, con particolare riferimento alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione
definisce i crediti formativi che devono essere
complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei
programmi di formazione predisposti a livello regionale
nonche' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
la valutazione delle esperienze formative. La Commissione
definisce altresi' i requisiti per l'accreditamento delle
societa' scientifiche nonche' dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attivita' formative e procede alla
verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di
partecipazione degli ordini e dei collegi professionali,
provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei
programmi regionali per la formazione continua, concorrono
alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i
progetti di formazione di rilievo regionale secondo i
criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una
relazione annuale sulle attivita' formative svolte,
trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di
garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei
programmi regionali di formazione continua.».
- L'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266 (Riordinamento del Ministero della sanita', a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre
1992, n. 421) reca:
«Art. 4 (Consiglio superiore di sanita). - 1. Il
Consiglio superiore di sanita' e' organo consultivo tecnico
del Ministro della sanita' e svolge le seguenti funzioni:
a) prende in esame i fatti riguardanti la salute
pubblica, su richiesta del Ministro per la sanita';
b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene
e alla sanita';
c) propone indagini scientifiche e inchieste su
avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e
sanitario;
d) propone all'amministrazione sanitaria la
formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la
tutela della salute pubblica;
e) propone la formulazione di standards costruttivi e
organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di
cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche
amministrazioni.
2. Il Consiglio superiore di sanita' esprime parere
obbligatorio:
a) sui regolamenti predisposti da qualunque
amministrazione centrale che interessino la salute
pubblica;
b) sulle convenzioni internazionali relative alla
predetta materia;
c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei
coloranti nocivi;
d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle
istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica
da adottarsi dal Ministero della sanita', ai sensi dei
numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
e) [sugli insetticidi da impiegare nella lotta
contro gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi per
l'uomo e gli animali];
f) sulla determinazione dei lavori pericolosi,
faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle,
norme igieniche del lavoro;
g) sulle domande di attestati di privativa
industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi
commestibili di qualsiasi natura;
h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi
degli stupefacenti;
i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle
specialita' medicinali;
l) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i
danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni
atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle
unita' sanitarie locali.
3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio
superiore di sanita' sono determinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.».
- L'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva
91/414/CEE in materia di immissione in commercio di
prodotti fitosanitari) reca:
«Art. 20 (Commissione consultiva). - 1.-4. (Abrogato).
4-bis. Il Ministro della salute puo' disporre che la
Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle
discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e
III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un
apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della
salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla
base delle esigenze relative alle attivita' di valutazione
e consultive derivanti dall'applicazione del presente
decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente
comma sono poste a carico degli interessati alle attivita'
svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5.
5. Le spese di funzionamento della Commissione
consultiva sono a carico degli interessati all'attivita'
autorizzativa di cui all'art. 5 e all'attivita' di
valutazione delle sostanze attive di cui all'art. 6,
commi 5 e 7, secondo tariffe e modalita' stabilite con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'industria, commercio e artigianato; gli
introiti sono versati in conto entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione
consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate
al finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'
di missione dei componenti della Commissione, in relazione
alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri
previsti dalle norme vigenti;
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro
sostituti in caso di assenza motivata, nonche' ai
componenti della segreteria di cui al comma 2, che
partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la partecipazione a riunioni della
Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei
programmi annuali di attivita';
c) compensi per la stipulazione, se del caso, di
convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata
esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto
tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di
valutazione tecnico- scientifici di sostanze attive da
iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti
tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le
attivita' della Commissione, incluse quelle per
l'approvvigionamento di strumenti e programmi
informatici.».
- L'art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di
formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture) convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112) reca:
«10. Per le attivita' di valutazione, in relazione alle
risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed
economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in
essi contenute, e' istituita una apposita commissione,
nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta
da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti,
di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e sette titolari e
altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. La commissione, che puo' articolarsi
in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti
possono essere confermati una sola volta. Su richiesta
della maggioranza dei componenti, alle riunioni della
commissione possono essere invitati, per fornire le proprie
valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche
materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della
commissione partecipano il direttore della competente
Direzione generale del Ministero della salute, presso la
quale e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale,
e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali. Alle deliberazioni della commissione e' data
attuazione con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte
dei conti per la relativa registrazione.».
- L'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81
(Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo
per la salute pubblica) convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 reca:
«Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di
salute pubblica legate prevalentemente alle malattie
infettive e diffusive ed al bioter-rorismo, sono adottate
le seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e' cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a
decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e
alla ricerca in base a un programma approvato con decreto
del Ministro della salute, nonche', per quanto di
pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di
costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per
gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a
sede dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del
medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al
Ministero della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.».
- L'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202
(Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244:
«Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
le malattie degli animali e le relative emergenze). - 1. Ai
fini del potenziamento e, della razionalizzazione degli
strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie
animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche' per
incrementare le attivita' di prevenzione, profilassi
internazionale e controllo sanitario esercitato dagli
uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e'
istituito presso la Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali, di seguito denominato "Centro nazionale", che
definisce e programma gli obiettivi e le strategie di
controllo e di eradicazione delle malattie e, svolge
mediante l'Unita' centrale di crisi, unica per tutte le
malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le
analoghe strutture regionali e locali, compiti di
indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le
finalita' di profilassi internazionale, avvalendosi
direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali
con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello
per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza
nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di
veterinaria dell'Istituto superiore di sanita' in
collaborazione con le regioni e le province autonome,
nonche' delle facolta' universitarie di medicina
veterinaria e degli organi della sanita' militare.
L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti
del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed
alla organizzazione necessaria ad assicurarne il
funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della
salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per
l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006.
2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono determinate le
modalita' di partecipazione alle attivita' del Centro
nazionale e dell'Unita' di crisi delle strutture del
Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti
di ricerca ad esso collegati.
3. E' istituito presso il Ministero della salute il
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre
uffici di livello dirigenziale generale, nel quale
confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della
sanita' veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro
nazionale, nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare, con il compito di provvedere alla
riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto
Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria
e di sicurezza degli alimenti.
4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi
alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria,
le malattie degli animali e le relative emergenze, il
Ministero della salute e' autorizzato a:
a) indica concorsi pubblici mediante quiz
preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con
contratti a tempo determinato di durata triennale, di un
numero massimo di sessanta dirigenti veterinari di I
livello;
b) bandire concorsi pubblici mediante quiz
preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con
contratti a tempo determinato di durata triennale, di un
numero massimo di cinquanta operatori del settore della
prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.
4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede
nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal
fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.
5. La dotazione organica del Ministero della salute, e'
incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono
valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170
a decorrere dall'anno 2006.
5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza,
ove occorra a comunque con un limite temporale non
superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale
dell'attivita' venatoria sull'intero territorio
nazionale.».
- L'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
Art. 2. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la
tutela della salute nelle attivita' sportive
1. Continua ad operare per la durata indicata nell'articolo 9 e nella composizione indicata nei commi 2 e 3 la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, di seguito denominata: «Commissione».
2. La Commissione e' composta da:
a) quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno individuato nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni di presidente;
b) quattro rappresentanti del Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) due rappresentanti del Ministero della solidarieta' sociale;
d) un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante del CONI.
3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive.
4. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.



Note all'art. 2
- L'art. 3 della legga 14 dicembre 2000, n. 376
(Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive
e della lotta contro il doping):
«Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive). - 1. E' istituita presso il Ministero della
sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge
le seguenti attivita':
a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita'
di cui all'art. 2, comma 3;
b) determina, anche in conformita' alle indicazioni
dal CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i
casi, i criteri e la metodologia dei controlli anti-doping
ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori
di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni a delle attivita'
sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4,
anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dallo
sport, i controlli anti-doping a quelli di tutela della
salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di
ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche
mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita'
sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di
controlli anti-doping con le strutture del Servizio
sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
e con gli organismi internazionali, garantendo la
partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
f) puo' promuovere campagne di informazione per la
tutela della salute nelle attivita' sportive e di
prevenzione dal doping, in modo particolare presso tutte le
scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di
promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi
delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello
sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
dalla presente legge, con regolamento adottato con decreto
del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per
i beni a le attivita' culturali, previo parare delle
competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le
modalita' di organizzazione e di funzionamento della
Commissione.
3. La Commissione e' composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute,
individuati nella persona del direttore generale della
ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale
dell'Agenzia italiana dal farmaco, il primo con funzione di
presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanita';
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli
allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologico forense;
i) due medici specialisti di medicina dallo sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione
sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alla
lettera f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali; i componenti di cui
alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla
Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i
componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3
sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui
alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla
Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, e restano in
carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile ad
eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a)
e b), del presente articolo.
6. Il compenso dei componenti e la spesa per il
funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono
determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
limite massimo di lire 2 miliardi annue.».



Art. 3.
Commissione consultiva per i biocidi
1. La Commissione consultiva per i biocidi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:
a) il direttore della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute che la presiede;
b) due rappresentanti del Ministero della salute competenti per materia;
c) due rappresentanti del Ministero della salute per gli aspetti sanitari e tossicologici;
d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli aspetti ambientali ed ecotossicologici;
e) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita' per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici;
f) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti in materia di produzione industriale e di tutela dei consumatori;
g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della politiche sociali per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro;
h) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca per le problematiche connesse con la ricerca scientifica;
i) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli aspetti relativi alla pesca ed all'acquacoltura.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della salute.
3. Con decreto del Ministro della salute sono nominati i componenti della Commissione ed i loro sostituti.
4. La Commissione si riunisce in seduta plenaria, di norma, quattro volte l'anno.
5. Sono abrogati i commi 1, 2, e 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.



Note all'art. 3:
- L'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 174 (Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di
immissione sul mercato di biocidi) reca:
«Art. 29 (Commissione consultiva). - 1. Presso il
Ministero della sanita' e' istituita la commissione
consultiva composta dai seguenti membri o dai loro
sostituti:
il direttore del dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero dalla
sanita' che la presiede;
due rappresentanti del Ministero della sanita'
competenti per materia;
tre rappresentanti del Ministero della sanita' per
gli aspetti sanitari e tossicologici;
tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente per
gli aspetti ambientali ad ecotossicologici;
tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'
per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici;
due rappresentanti del Ministero dell'industria del
commercio e dell'artigianato per gli aspetti in materia di
produzione industriale e di tutela dei consumatori;
un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per gli aspetti di igiene e sicurezza
del lavoro;
un rappresentante del Ministero dell'universita' a
della ricerca scientifica e tecnologica per le
problematiche connesse con la ricerca scientifica;
un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole e forestali per gli aspetti relativi alla pesca e
all'acquacoltura.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del
Ministero della sanita'.
3. Con decreto del Ministro della sanita' sono nominati
i componenti della commissione ed i loro sostituti. La
commissione dura in carica quattro anni ed i componenti
possono essere riconfermati.
4. La commissione provvede a:
a) esprimere parere sulla documentazione concernente
l'iscrizione di nuovi principi attivi negli elenchi
comunitari e sul rinnovo decennale degli stessi;
b) valuta ed esprime parere sulla documentazione
concernente la registrazione biocida a basso rischio;
c) esprime parare sulla richiesta di riconoscimento
di formulazione quadro;
d) esprime parare sulla documentazione inviata per
l'autorizzazione e registrazione di biocidi e delle
modifiche di autorizzazione nonche' nel loro rinnovo
decennale;
e) esprime parere sulla documentazione inviata per
l'iscrizione delle sostanze note;
f) esprime parere sulla documentazione inviata per
mutuo riconoscimento;
g) esprime parere sulla documentazione inviata per
l'autorizzazione alla sperimentazione;
h) esprime pareri su richieste specifiche
sottopostele dal Ministero della sanita' e dell'ambiente
nonche' dell'Istituto superiore di sanita' inerenti biocidi
nonche' su quelle in discussione in sede comunitaria ed
internazionale.».



Art. 4. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita'
sanitaria
1. La Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria prevista dall'articolo 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nominata dal Ministro della salute, e' costituita da:
a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;
b) due membri appartenenti al Ministero della salute, di cui uno rappresentante della Direzione generale competente in materia di dispositivi medici;
c) un membro in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;
d) un membro designato dall'Agenzia italiana del farmaco;
e) un membro appartenente all'Istituto superiore di sanita';
f) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
g) quattro medici, di cui tre professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia;
h) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.
2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria tre volte l'anno con il compito di stabilire i criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione alla pubblicita' sanitaria ed esprimere pareri su questioni di particolare rilievo richiesti dal Ministero della salute.
3. Ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione alla pubblicita', la Commissione si riunisce in una composizione ristretta, formata dai membri appartenenti al Ministero della salute, al Ministero dello sviluppo economico, all'Istituto superiore di sanita' e o dai loro sostituti, anch'essi individuati nel decreto di nomina della Commissione.
4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla competente Direzione generale del Ministero della salute.
5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.



Note all'art. 4:
- L'art. 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE:
«Art. 118 (Autorizzazione della pubblicita' presso il
pubblico). - 1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il
pubblico puo' essere effettuata senza autorizzazione del
Ministero della saluta, ad eccezione delle inserzioni
pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica che,
ferme restando le disposizioni dell'art. 116, comma 1, si
limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le
indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni
d'impiego, le interazioni, le avvertanze speciali, gli
effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con
l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una
rappresentazione grafica dell'imballaggio esterno o del
confezionamento primario del medicinale.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della
salute, sentita la Commissione di esperti prevista
dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie di cui
al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successiva
modificazioni.
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata dal
Ministro della salute, e' costituita da:
a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la
presiede;
b) due membri appartenenti al Ministero della salute,
di cui uno rappresentante della Direzione generale
competente in materia di dispositivi medici, un membro in
rappresentanza del Ministero delle attivita' produttive, un
membro designato dall'AIFA, uno appartenente all'Istituto
superiora di sanita', due designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. La partecipazione ai lavori della
Commissione non da' diritto alla corresponsione di alcun
emolumento, indennita', compenso o rimborso spese;
c) quattro medici, di cui tre professori universitari
di ruolo di prima o di seconda fascia;
d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla
Federazione dagli ordini dei farmacisti italiani.
4. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni.
5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal
Ministero della salute.
6. Il parere della Commissione non e' obbligatorio nei
seguenti casi:
a) se il messaggio pubblicitario non puo' essere
autorizzato, risultando in evidente contrasto con le
disposizioni degli articoli 114, 115 e 116, comma 1,
lettera b), e dell'art. 117, comma 1, lettere c) ed f);
b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato
sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a
mezzo radiofonico, ed e' stato approvato da un istituto di
autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente
rappresentative interessate alla diffusione della
pubblicita' dei medicinali di automedicazione riconosciuto
dal Ministero della salute;
c) se il messaggio costituisce parte di altro gia'
autorizzato su parere della Commissione.
7. Il Ministro della salute, verificata la correttezza
delle valutazioni dell'Istituto di cui al comma 6,
lettera b), con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana estende la procedura di
cui al predetto comma 6, lettera b), ai messaggi
pubblicitari televisivi e cinematografici.
8. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla
pubblicita' di un medicinale, la mancata comunicazione al
richiedente, da parte del Ministero della salute, della non
accoglibilita' della domanda costituisce, a tutti gli
affetti, rilascio dall'autorizzazione richiesta. Nel
messaggio pubblicitario deve, conseguentemente, essere
riportata l'indicazione: «autorizzazione su domanda del . .
. » seguita dalla data in cui la domanda di autorizzazione
e' pervenuta al Ministero della salute.
9. Se, entro i quarantacinque giorni previsti dal
comma 8, il Ministero della salute comunica al richiedente
che la pubblicita' sanitaria oggetto dalla domanda puo'
essere accolta soltanto con le modifiche specificate nella
comunicazione ministeriale, il richiedente e' autorizzato a
divulgare un massaggio pubblicitario conforme alle
modifiche indicate dall'Ufficio. In tale caso nel messaggio
deve essere riportata l'indicazione «autorizzazione dal . .
.» seguita dalla data della comunicazione ministeriale.
10. Eventuali provvedimenti del Ministero della salute
volti a richiedere la modifica dei messaggi autorizzati ai
sensi dei commi 8 e 9 devono essere adeguatamente motivati.
11. I messaggi diffusi per via radiofonica sono
esentati dall'obbligo di riferire gli estremi
dell'autorizzazione secondo quanto previsto dai commi 8 e
9.
12. Le autorizzazioni alla pubblicita' sanitaria dei
medicinali hanno validita' di ventiquattro mesi, fatta
salva la possibilita' del Ministero della salute di
stabilire, motivatamente, un periodo di validita' piu'
breve, in relazione alle caratteristiche del massaggio
divulgato. Il periodo di validita' decorre dalla data,
comunque di non oltre sei mesi posteriore a quella della
domanda, indicata dal richiedente per l'inizio della
campagna pubblicitaria; in mancanza di tale indicazione, il
periodo di validita' decorre dalla data
dell'autorizzazione. Le autorizzazioni in corso di
validita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per le quali non sia stato stabilito un termine di
validita', decadono decorsi ventiquattro mesi da tale data.
13. Se la pubblicita' presso il pubblico e' effettuata
in violazione delle disposizioni del presenta decreto, il
Ministero della salute:
a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita';
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di
un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo
modalita' stabilite dallo stesso Ministero, fatto comunque
salvo il disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992,
n. 175.
14. Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si
applicano, altresi', ai dispositivi medici, ivi compresi i
diagnostici in vitro utilizzabili senza prescrizione o
assistenza del medico o di altro professionista sanitario,
nonche' agli altri prodotti diversi dai medicinali per uso
umano, soggetti alla disciplina prevista dall'art. 201,
terzo comma, dal testo unico delle leggi sanitarie di cui
al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni.».



Art. 5.
Commissione unica sui dispositivi medici
1. La Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed e' composta da:
a) cinque membri nominati dal Ministro della salute;
b) un membro nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
c) sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
2. I componenti che non prendono parte a tre sedute consecutive decadono automaticamente. I posti momentaneamente vacanti, fino a sostituzione dei componenti decaduti, non sono considerati ai fini del calcolo del numero legale per la validita' delle sedute.
3. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.



Note all'art. 5:
- L'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
«Art. 57 (Commissione unica sui dispositivi medici). -
1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la
Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo
tecnico del Ministero della salute, con il compito di
definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici,
di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi
specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici e'
nominata con decreto del Ministro della saluta, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal
Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed
e' composta da cinque membri nominati dal Ministro della
salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle
finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto
il Direttore generale dalla Direzione generale dalla
valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del
Ministero della salute e il presidente dell'Istituto
superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i
componenti possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue
riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via
internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati
semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli.
Tali informazioni devono essere disponibili entro il
31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei
mesi.».



Art. 6.
Commissione nazionale per le ricerca sanitaria
1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, formata da trenta componenti, e' nominata con decreto del Ministro della salute, assicurando anche la partecipazione di un componente designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca, nonche' la partecipazione in misura della meta' di componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in possesso di qualificate e riconosciute competenze scientifiche.
2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.



Note all'art. 6:
- L'art. 18 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42,
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) reca:
«Art. 18 (Commissione nazionale per la ricerca
sanitaria). - 1. La Commissione nazionale per la ricerca
sanitaria svolge i compiti di consulenza e supporto tecnico
di cui all'art. 42, comma 1, lettera o), della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
2. La Commissione in particolare svolge i seguenti
compiti:
a) fornisce al Ministro della salute il parere sul
programma di ricerca sanitaria previsto dall'art. 12-bis
del decreto legislativo n. 502 del 1992;
b) svolge le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 21;
c) esprime parere su tutte le questioni ad esso
sottoposte dal Ministro della salute in materia di ricerca
sanitaria.
3. I componenti designati della Commissione durano in
carica cinque anni e l'incarico non e' rinnovabile.
4. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro
della salute, assicurando anche la partecipazione di un
componente designato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' la partecipazione
in misura della meta' di componenti designati dalla
Conferenza Stato-regioni tra soggetti in possesso di
qualificate e riconosciute competenze scientifiche.
5. Dalle disposizioni del presente articolo non
derivano maggiori oneri a carico dello Stato.».



Art. 7. Istituzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione
1. E' istituita la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione che svolge funzioni tecnico-consultive in relazione all'attivita' istituzionale in materia di dietetica e nutrizione.
2. Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuiti i compiti della Commissione consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonche' i compiti svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche da effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari, istituita con decreto del Ministro della sanita' in data 2 marzo 1998, in esecuzione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce i criteri per la composizione della Commissione di cui al comma 1, per un numero di membri non superiore a venticinque di cui uno designato dal Ministro delle politiche per la famiglia.
4. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e l'articolo 11 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.



Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 reca:
«Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare».
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 reca:
«Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli
integratori alimentari».
- Il Regolamento del Parlamento europeo e dal Consiglio
(Reg. (CE) del 27 gennaio 1997, n. 258/97) disciplina i
nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.
- L'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare), abrogato dal presente decreto, recava
«Commissione tecnico-consultiva».
- L'art. 11 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.
169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli
integratori alimentari), abrogata dal presente decreto
recava: «Commissione consultiva».



Art. 8. Commissione interministeriale di valutazione in materia di
biotecnologie
1. La Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e' composta dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute o da un suo sostituto, che la presiede, da rappresentanti dei Ministeri interessati e da esperti di comprovata competenza scientifica, cosi' suddivisi:
a) un rappresentante designato dal Ministro della salute;
b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) un rappresentante designato dal Ministro dello sviluppo economico;
e) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;
f) un rappresentante designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
g) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
h) un esperto designato dal Ministro della salute;
i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
l) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
m) un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
n) due esperti designati dall'Istituto superiore di sanita';
o) due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;
p) un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;
q) due esperti designati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, e' nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.
3. La Commissione di cui al comma 1 e' integrata da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con facolta' di delega.
4. Sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206.



Note all'art. 8:
- L'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la
direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati) reca:
«Art. 14 (Commissione interministeriale di
valutazione). - 1. Con decreto del Ministro della sanita'
e' istituita una Commissione interministeriale di
valutazione, composta dal Direttore generale del
Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanita'
o da un suo sostituto, che la presiede, da undici
rappresentanti dei Ministeri interessati e da undici
esperti di comprovata competenza scientifica, cosi'
suddivisi:
a) due rappresentanti designati dal Ministro della
sanita';
b) due rappresentanti designati dal Ministro
dell'ambiente;
c) due rappresentanti designati dal Ministro delle
politiche agricole e forestali;
d) due rappresentanti designati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un rappresentante designato dal Ministro
dell'interno;
f) un rappresentante designato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
g) un rappresentante designato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
h) un esperto designato dal Ministro della sanita';
i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
j) un esperto designato dal Ministro delle politiche
agricole e forestali;
k) un esperto designato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
l) due esperti designati dall'Istituto superiore di
sanita';
m) due esperti designati dall'Agenzia nazionale per
la protezione ambientale;
n) un esperto designato dall'Agenzia nazionale per la
protezione civile;
o) due esperti designati dall'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, e'
nominato un membro supplente di comprovata esperienza e
competenza.
3. La commissione di cui al comma 1 e' integrata da un
rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
con facolta' di delega.
4. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione puo'
organizzarsi in sottogruppi ed acquisire, ove ritenuto
necessario, pareri di esperti esterni, secondo la
legislazione vigente.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del
Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanita',
presso il quale ha sede la Commissione interministeriale di
valutazione.
6. La Commissione dura in carica quattro anni ed i
componenti possono essere riconfermati.
7. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10
e 12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art.
11, individuando i casi di applicazione dell'art. 15;
b) esprime parere su ogni altra questione relativa
agli aspetti considerati del presente decreto;
c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta
di parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato
nazionale per la biosicurezza e la biotecnologia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. La Commissione di cui al presente articolo,
sostituisce la Commissione di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91, abrogato con l'art. 24.
Tutti i riferimenti al predetto art. 15, contenuti in atti
normativi, si intendono pertanto sostituiti con i
riferimenti al presente articolo.».



Art. 9.
Durata delle Commissioni
1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1 ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilita' e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del medesimo organismo.
Art. 10.
Riduzione di spesa per gli organismi
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Note all'art. 10:
- L'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legga finanziaria 2006) reca:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Per il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 si veda in note alle premesse.



Art. 11.
Principio di equilibrio di genere
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Turco, Ministro della salute
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 8