Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2007
Differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
Visto l'art. 18 del decreto 9 luglio 1997, n. 241, riguardante i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 20 giugno 2002 di adozione dell'F24 come unico modello utile per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal predetto decreto n. 241 del 1997;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;
Visto l'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente gli studi di settore;
Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali, dei servizi, del commercio e delle manifatture;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerata l'opportunita' di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2007;
Sulla proposta del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Articolo 1.

Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2007

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2007, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2007 all'8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2007
Il Presidente: Prodi Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 76
 
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