Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2007 |
Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettivita' (SPC); Visto l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto l'art. 1, commi 194 - 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacita' organizzativa e tecnica dei Comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on.le prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Considerate le indicazioni contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007; Sentita la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali; Sentite le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali ed il Ministro dell'interno; Decreta:
Art. 1. Finalita' e contenuti del provvedimento
1. Il presente decreto individua le modalita', i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per il convenzionamento con l'Agenzia del territorio, ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte, nell'ambito di quelle conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto, come modificate dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche allo scopo di realizzare un effettivo e totale censimento dei beni immobili ed un completo recupero dei dati catastali ed integrazione della relativa banca dati. |
| Art. 2. Modalita' di gestione delle funzioni catastali assegnate ai Comuni
1. I Comuni provvedono alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali assegnate dalla legge attraverso una delle seguenti modalita': gestione diretta autonoma, gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative, gestione diretta da parte della Comunita' Montana di appartenenza, gestione affidata all'Agenzia del territorio. 2. I Comuni individuano la forma gestionale ritenuta piu' adeguata allo specifico contesto di competenza, con riferimento alle proprie politiche di servizio ai cittadini ed alle imprese; alle politiche di gestione del complesso delle funzioni comunali; allo stato della propria organizzazione interna e dell'infrastrutturazione informatica e telematica di cui sono dotati, della infrastrutturazione tecnologica e telematica sviluppata sul territorio nell'ambito dei piani di e-government. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia del territorio ed i Comuni, singoli o associati, nonche' le Comunita' Montane che abbiano deliberato la gestione parziale delle funzioni assegnate secondo le opzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3, stipulano apposita convenzione con cui definiscono la gestione delle funzioni, nonche' i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale. 4. L'Agenzia del territorio ed i Comuni, singoli o associati, nonche' le Comunita' Montane, che abbiano deliberato la gestione completa delle funzioni assegnate secondo l'opzione di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 3, stipulano apposita convenzione con cui definiscono i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale, con particolare riferimento all'assistenza ed al supporto operativi che saranno forniti dall'Agenzia del territorio nella fase iniziale della gestione diretta comunale. Nel caso in cui e' stata scelta la gestione diretta, singola o associata, di tutte le funzioni catastali, la convenzione ha la finalita' di consentire, nella collaborazione reciproca tra le parti, all'Agenzia del territorio, la salvaguardia del mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, ai sensi dei commi 197 e 199 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. Le convenzioni devono consentire la chiara e distinta individuazione delle rispettive competenze dell'Agenzia del territorio e degli Enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Allo scopo di assicurare il mantenimento dei livelli di servizio, la convenzione richiama i livelli prestazionali, tenendo conto delle previsioni recepite nella Carta della Qualita' dei Servizi dell'Agenzia del territorio, come adottata dall'Ufficio provinciale di riferimento, nonche' in relazione alle previsioni e livelli individuati nella convenzione conclusa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia del territorio. 6. Nel caso in cui il Comune non manifesti la volonta' di scelta di una delle opzioni di esercizio delle funzioni catastali nei termini previsti dall'art. 10, o non sottoscriva la convenzione a seguito della propria delibera, intervenuta nei termini previsti, nella quale si individua l'opzione di esercizio delle funzioni catastali, si intende operante la convenzione con l'Agenzia del territorio per la gestione affidata di tutte le funzioni catastali. 7. Nei casi di gestione affidata, l'Agenzia del territorio promuove e facilita l'attivazione presso gli uffici comunali del servizio autogestito di consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale, con il rilascio delle visure catastali informatizzate, per le quali le norme vigenti non prevedono il pagamento di oneri o diritti. 8. L'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, definisce lo schema tipo delle convenzioni da adottare. |
| Art. 3. Funzioni e processi catastali gestibili in forma diretta dai Comuni
1. I Comuni, in funzione della propria capacita' organizzativa e tecnica, assumono la gestione diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la Comunita' Montana di appartenenza, di una delle seguenti opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessita' ed eventualmente assunte con gradualita' crescente, relative al territorio di propria competenza. 2. I Comuni possono optare per una delle seguenti aggregazioni di funzioni: a) opzione di primo livello: 1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; 2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata; 3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica; 4. riscossioni erariali per i servizi catastali. b) opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a): 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati; 2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto fabbricati; 3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni; 4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni. c) opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a): 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati; 2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni; 3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni; 4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio. 3. I Comuni assicurano la tenuta degli archivi cartacei relativi all'esercizio delle funzioni catastali gestite in forma diretta, a far data dall'avvio dell'operativita', secondo i parametri ed i livelli prestazionali recepiti nella convenzione prevista dall'art. 2, comma 5, nonche' la conservazione degli atti secondo termini e modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di miglioramento della qualita' della base dati catastale, l'Agenzia del territorio, nell'ambito delle proprie competenze di presidio dell'unitarieta' del sistema catastale nazionale, formula programmi di intervento articolati per aree e macroaree territoriali, da realizzare con iniziative di cooperazione concordate in sede locale con i Comuni, indipendentemente dalle opzioni funzionali scelte ai sensi del precedente comma 2. I programmi di intervento saranno definiti in coerenza con gli obiettivi fissati nella convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa Agenzia del territorio, nonche' delle priorita' definite nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007. 5. L'espletamento delle funzioni catastali da parte dei Comuni avviene mediante la esecuzione delle attivita' previste dai corrispondenti processi operativi, che tengono conto delle opportunita' connesse al rapporto telematico con l'utenza e fra le amministrazioni. Detti processi sono descritti nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007. |
| Art. 4. Regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi
1. In applicazione del disposto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 65 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Agenzia del territorio, con le modalita' di cui all'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, provvede ad individuare, nel rispetto delle norme vigenti, le metodologie necessarie alla gestione unitaria e certificata della banca dati catastale nazionale e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, con riferimento al controllo della qualita' dei dati e dei processi di aggiornamento degli atti, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali. 2. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, l'Agenzia del territorio provvede al coordinamento delle funzioni mantenute dallo Stato e di quelle attribuite ai Comuni. 3. I Comuni espletano le funzioni catastali ed erogano i relativi servizi, in forma singola o associata, nel rispetto delle norme vigenti e delle metodologie predette come individuate dalla Agenzia del territorio. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i Comuni rapportano le procedure operative degli Uffici Provinciali dell'Agenzia del territorio al proprio specifico contesto organizzativo, autonomamente definito per la gestione delle funzioni e dei processi di servizio. |
| Art. 5. Infrastruttura tecnologica a disposizione dei Comuni
1. Al fine di assicurare l'unitarieta' del sistema informativo catastale nazionale, i Comuni utilizzano per la gestione dei processi di cui abbiano assunto la gestione diretta, in termini esclusivi e gratuiti, l'infrastruttura tecnologica, le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, tramite la Societa' Generale d'Informatica del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente descritti nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007, adottando le previste regole di accesso e di utilizzo ed assicurandone il rispetto. 2. In attuazione dei principi di accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle banche dati, i Comuni fruiscono dei servizi d'interscambio predisposti dall'Agenzia del territorio, sia al fine della integrazione dei dati catastali nei propri sistemi informativi, sia per contribuire al miglioramento ed aggiornamento costante e sistematico della qualita' dei dati, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio previsto dall'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
| Art. 6. Requisiti dimensionali per la gestione diretta delle funzioni catastali
1. Al fine di garantire i livelli minimi di qualita' dei servizi, l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, nel rispetto della loro autonomia decisionale, avviene a seguito della allegazione da parte dei Comuni medesimi dei requisiti, indicati nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007. |
| Art. 7. Livelli di qualita' dei servizi e dei processi di gestione diretta, controlli e misure conseguenti
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo di decentramento, tenendo conto delle previsioni recepite nella Carta della Qualita' dei Servizi della Agenzia del territorio, per come adottata dall'Ufficio provinciale di riferimento, nonche' in relazione alle previsioni e livelli individuati nella convenzione conclusa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia del territorio. 2. L'Agenzia del territorio fornisce ai Comuni la reportistica periodica di specifico interesse, derivante dall'attivita' di monitoraggio effettuata con riguardo a tutte le strutture operative eroganti servizi catastali. 3. I Comuni, con riferimento alle attivita' direttamente gestite, effettuano rilevazioni di customer satisfaction nell'ambito delle iniziative periodicamente promosse dall'Agenzia del territorio, di norma con cadenza biennale. 4. Le criticita' relative alla qualita' dei servizi erogati e le azioni di miglioramento intraprese o da sviluppare per la loro rimozione sono verificate congiuntamente dai Comuni e dall'Agenzia del territorio, attraverso i Comitati tecnici di cui all'art. 1 del Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007, con la frequenza concertata e con cadenza almeno semestrale. 5. Successivamente alle verifiche congiunte di cui al comma 4, qualora il Comune non rispetti i livelli di servizio definiti per due annualita' successive, l'Agenzia del territorio segnala le disfunzioni rilevate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali che, previo parere della Conferenza Stato - Citta' ed Autonomie locali, invita il Comune a rimuovere le criticita' emerse entro un termine determinato. 6. Qualora perduri da parte del Comune il mancato rispetto dei livelli di servizio definiti nell'ambito della convenzione e formalizzato nella segnalazione inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle politiche fiscali, previo parere della Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali dispone che l'Agenzia del territorio sostituisca il Comune nell'espletamento delle funzioni gestite direttamente con le modalita' convenzionali di cui all'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui le criticita' rilevate siano superate mediante specifica e motivata attivita' del Comune, il Dipartimento delle politiche fiscali, previo parere della Conferenza Stato - Citta' ed Autonomie locali, con proprio provvedimento, dispone il riavvio dell'esercizio delle funzioni catastali secondo le modalita' originariamente previste. |
| Art. 8. Sistemi di controllo della qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti
1. L'Agenzia del territorio effettua il costante adeguamento e controllo della qualita' della base dati e dei processi di aggiornamento riguardanti i Comuni convenzionati nelle varie possibilita' previste dal presente decreto, secondo i programmi, gli obiettivi e gli indicatori definiti nella convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I Comuni che esercitano le funzioni catastali, in forma diretta, singola o associata, assicurano il costante adeguamento della qualita' della base dati e dei processi di aggiornamento di propria competenza, in applicazione degli standard individuati nella convenzione stipulata con l'Agenzia del territorio. |
| Art. 9. Supporto formativo all'assunzione delle funzioni
1. L'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, promuovono incontri e seminari con i Comuni al fine di supportarli nella fase di scelta iniziale riguardante le modalita' di gestione delle funzioni. A tale scopo, il soggetto costituito dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 22 novembre 2005 recante modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 7 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 puo' impiegare le somme di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto ministeriale per attivita' di supporto formativo e informativo ai Comuni, anche di carattere strumentale, in materia di gestione delle funzioni catastali e sugli aspetti organizzativi e gestionali ad essa collegati. 2. L'Agenzia del territorio, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fornisce ai Comuni la documentazione di supporto per la fase di formazione del proprio personale; promuove, inoltre, lo sviluppo delle conoscenze e delle professionalita' del personale comunale ai fini della corretta gestione delle funzioni catastali di cui si sia assunta la gestione diretta, anche attraverso l'affiancamento temporaneo con proprio personale esperto. 3. L'Agenzia del territorio provvede ad erogare formazione ed addestramento al personale comunale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema informativo di supporto, con le stesse modalita' previste per il personale degli Uffici provinciali. |
| Art. 10. Modalita' e termini di espressione e comunicazione delle scelte comunali
1. Entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i Comuni provvedono ad inviare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), all'Agenzia del territorio, sede centrale di Roma, specifica deliberazione esecutiva di Consiglio comunale, indicante la modalita' con cui intendono esercitare, dal 1° novembre 2007, le funzioni catastali assegnate, con riferimento alle opzioni di cui agli articoli 2 e 3; entro e non oltre i successivi 90 giorni l'Agenzia del territorio e i Comuni, in forma singola o associata o attraverso le Comunita' Montane e Unioni di Comuni, procedono alla sottoscrizione della convenzione. 2. I Comuni che abbiano optato per l'esercizio in forma diretta associata delle funzioni catastali, sono tenuti ad inviare all'Agenzia del territorio, nonche' alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, tutti gli atti richiesti dall'ordinamento vigente per le forme di gestione associata previste dai Capi IV e V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «testo unico degli enti locali». I Comuni che intendono gestire la funzione in forma diretta associata devono altresi' indicare nella delibera consigliare adottata il Comune al quale destinare le risorse di cui all'art. 11 ad essi spettanti ai sensi del presente decreto. 3. L'Agenzia del territorio acquisisce le deliberazioni pervenute al fine di giungere nei termini previsti alla sottoscrizione della convenzione. 4. L'Agenzia del territorio predispone, per ciascuna provincia, la mappatura delle scelte gestionali comunali, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, anche al fine della programmazione necessaria in ordine alla ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie e di personale, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla mappatura e' acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali. 5. I Comuni che non abbiano deliberato nei termini di cui al comma 1, ovvero che abbiano deliberato l'assunzione della gestione diretta delle funzioni di cui all'art. 3, possono deliberare entro il 15 luglio 2009 l'esercizio diretto di nuove ed ulteriori funzioni, che potranno essere operativamente esercitate a decorrere dal 15 dicembre 2009. |
| Art. 11. Modalita' e criteri per l'assegnazione di risorse e la loro correlazione con le funzioni assunte
1. Le risorse finanziarie del bilancio dello Stato da trasferire ai Comuni per spese di funzionamento sono provvisoriamente quantificate nella misura massima di euro 46.033.000 come specificato nella annessa tabella A e saranno attribuite ai Comuni con le seguenti modalita': a) per le spese variabili di produzione, mediante trasferimento, a valere sulle dotazioni dell'Agenzia del territorio, nel limite complessivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, pari ad euro 5.629.000, di un importo in ragione del numero di dipendenti dell'Agenzia trasferiti o distaccati e quantificato in 1900 euro pro-capite, secondo le stime di cui alla tabella A; b) per la conduzione dei locali, mediante trasferimento, a valere sulle dotazioni dell'Agenzia del territorio, di un importo determinato nel limite massimo complessivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, pari a euro 15.404.000, secondo le stime di cui alla tabella A, a condizione dell'effettivo subentro dei Comuni nei locali stessi; c) per tutti gli altri oneri derivanti dalle effettive situazioni logistico-operative connesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed a seguito della mappatura delle stesse, si provvedera' ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 296 del 2006 mediante attribuzione di quota parte dei tributi speciali catastali in misura variabile, di norma, dal 5 al 15%, nel limite massimo complessivo fissato provvisoriamente in misura non superiore a euro 25.000.000 annui. 2. In applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del comma 197 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della attribuzione di risorse finanziarie ai Comuni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unita' previsionale di base 6.1.2.10 - Agenzia del territorio - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2007. 3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro la data del 30 giugno 2007, allo scopo di finanziare le attivita' connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali, ai sensi dell'art. 2, comma 66, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, con particolare riferimento al miglioramento della qualita' della banca dati, vengono individuate ulteriori risorse correlate alle opzioni prescelte nell'esercizio delle funzioni catastali. 4. L'Agenzia del territorio e l'ANCI, anche sulla base degli elementi forniti dai Comitati tecnici costituiti a livello regionale, formulano, in relazione alle effettive situazioni logistico-operative connesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed a seguito della mappatura delle stesse, proposte al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle risorse finanziarie da trasferire ai Comuni ai sensi dei precedenti comma 1, lettera c) e comma 3. 5. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto ad attribuire le risorse finanziarie di cui al comma 1 lettere a) e b) nonche', nel limite complessivo fissato provvisoriamente in misura non superiore ad euro 25 milioni annui, le risorse di cui all'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle proposte di cui al precedente comma 4. 6. Il contingente di personale strumentale all'esercizio delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' individuato nella annessa tabella B, nella misura massima di 2.955 unita'. 7. L'attribuzione delle risorse finanziarie, relative al predetto personale, avra' luogo mediante trasferimento, da parte dell'Agenzia del territorio, di un importo in euro, per ciascuna unita' di personale, corrispondente alla media delle retribuzioni dei diversi livelli di personale interessati, sulla base dei dati ufficiali forniti dall'Agenzia stessa. L'attribuzione di risorse finanziarie non avra' luogo nel caso in cui la messa a disposizione del personale avverra' mediante l'istituto del distacco. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 1, verranno individuate le unita' di personale da trasferire o distaccare ai Comuni in relazione alle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 3, comma 2. Nel medesimo decreto sono definiti i criteri per l'individuazione del personale da assegnare ai comuni, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 giugno 2007 Il Presidente: Prodi Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 121 |
| ----> Vedere Tabella da pag. 23 a pag. 24 della G.U. <---- |
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