Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2007
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2006 relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 8 marzo 2006 S.O. n. 56, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'art. 1, commi 4, 5 e 10;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006 e in data 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2006, n. 179, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 e volti all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;
Ritenuta l'esigenza di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2006, n. 179, le correzioni necessarie;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti;
Decreta:

Art. 1. Correzioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 luglio 2006

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2006, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 1:
1) sostituire la lett. b) con la seguente: «b) concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, e sui piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani della mobilita»;
2) alla lettera d), sostituire le parole «della logistica» con le seguenti: «degli interventi infrastrutturali in materia di logistica»;
3) sostituire la lettera f) con la seguente: «f) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali ed al sistema delle citta' e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e portuali ed infrastrutture idrauliche; opere infrastrutturali per la viabilita'; sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato sulle infrastrutture;»;
4) alla lettera g), sopprimere le parole «o di servizio»;
5) dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «i) attivita' di cui all'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
b) all'art. 2:
1) sostituire la lettera a), con la seguente: «a) piano generale dei trasporti e della logistica, piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani della mobilita';»;
2) sostituite la lettera b) con la seguente: «b) concerto, per quanto di competenza, sugli atti di programmazione degli interventi del Ministero delle infrastrutture, ivi compresi i piani di sviluppo infrastrutturale delle strade di competenza dell'ANAS ed il contratto di programma per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie nazionali;»;
3) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «trasporto pubblico locale ivi compreso il trasporto rapido di massa, con esclusione degli interventi di cui al programma infrastrutture strategiche di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443: valutazione degli interventi, assegnazione ed erogazione delle relative risorse;»;
4) dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) integrazione modale tra i servizi di trasporto»;
c) all'art. 5:
1) nel comma 2, dopo le parole «dell'art. 6» inserire le seguenti: «, comma 3 e»;
2) nel comma 2, n. 1), sostituire le parole «Divisione VII - Programmazione e rapporti convenzionali con enti vigilati» con le seguenti: «Divisione V»;
3) nel comma 2, n. 3), lettera a), al n. 1 sopprimere le parole da «e nei limiti» fino a «viabilita' stradale»;
4) nel comma 2, alla lettera e) il n. 2 e' soppresso;
5) nel comma 4:
a) nella lettera b), inserire all'inizio le seguenti parole «le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni di cui alle» e sopprimere il n. 1);
b) nella medesima lettera b) sostituire il n. 2) con il seguente: «Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programma investimenti interportuali, che assume la denominazione di Attuazione programma investimenti interportuali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera c), limitatamente all'attuazione di programmi ed interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture per il trasporto intermodale: aspetti tecnici, programmatici e convenzionali;»;
c) sopprimere i numeri 3) e 4);
6) nel medesimo comma 4, sopprimere la lettera c);
7) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, Ufficio Generale, afferiscono inoltre i compiti inerenti le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture in materia di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria sino al collaudo, nonche' le attivita' di controllo e vigilanza sull'esecuzione del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria.»;
d) all'art. 6:
1) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «lettere b) e c)» con le seguenti: «lettera b)»;
2) al comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «A detto Dipartimento vengono altresi' attribuiti in misura pari al sessanta per cento del totale, gli uffici dirigenziali generali e gli uffici dirigenziali non generali della Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali, e della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184. Nell'attribuzione di tali uffici verranno anche previste le relative competenze al fine di rendere operative le strutture di entrambe i dicasteri. Allo stesso Dipartimento, per quanto di competenza, in coerenza con quanto stabilito agli articoli 1, 2 e 5, afferiscono, i seguenti uffici dirigenziali non generali gia' individuati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, art. 5, comma 4:
1) presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, i seguenti uffici dirigenziali non generali: Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale ed attuazione del programma di investimenti interportuali che assume la denominazione di Armamento del trasporto ferroviario locale limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale ed ai compiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' pianificazione degli interporti e gestione dei relativi collegamenti telematici ed immateriali.
I restanti compiti, gia' rientranti nell'ambito delle competenze delle strutture dirigenziali non generali di cui al presente comma trasferiti al Ministero delle infrastrutture, afferiscono al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia, e la regolazione dei lavori pubblici, Ufficio generale del Dipartimento.»;
3) al comma 4, primo alinea, sopprimere le seguenti parole: «, Ufficio generale del Dipartimento,»;
4) al comma 4, punto 1), sostituire le parole «lettere b) e c)» con le seguenti: «lettera b)»;
5) al comma 4, punto 3, lettera b), sopprimere il n. 1);
6) al comma 4, dopo il punto 3 aggiungere il seguente: «4) Le risorse occorrenti al disbrigo degli affari concernenti il personale, il bilancio, l'informatica ed i servizi generali, a tal fine avvalendosi in quota proporzionale alle necessita' e ai progetti in corso tenuto conto, ove possibile, dei ruoli di provenienza delle risorse gia' incardinate nella Direzione generale del personale, il bilancio e i servizi generali, nonche' nella Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184.»;
7) al comma 5, sostituire le parole «Sono organi decentrati» con le seguenti: «Sono Direzioni generali territoriali del Dipartimento dei trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti»;
8) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «6. E' attribuita al Ministero dei Trasporti la struttura dirigenziale gia' individuata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, con le connesse strutture di carattere dirigenziale non generale individuate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, che svolgera' i compiti di cui all'art. 2 del presente decreto.».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 5 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 350
 
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