Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 84
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, ed in particolare l'articolo 10;
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 40;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in particolare l'articolo 12;
Vista la legge 30 marzo 2004, n. 92, ed in particolare l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e della solidarieta' sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Unita' tecnico-operativa per i Balcani
1. E' confermata l'Unita' tecnico-operativa per i Balcani, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei componenti e le spese di funzionamento, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
file di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, reca: «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri», ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il testo dell'art. 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)», e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248: «Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento
ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17: «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse», e' il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in tema di enti ed organismi
pubblici, nonche' di attivita' produttive). - 1. All'art.
29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001, n.
84: «Disposizioni per la partecipazione italiana alla
stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di
Paesi dell'area balcanica», e' il seguente:
«Art. 2 (Unita' tecnico-operativa) -1. Il Comitato e'
assistito da una unita' tecnico-operativa, di seguito
denominata «unita», istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e coordinata da un
rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione
dell'area balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.
2. L'unita' e' composta da:
a) esperti, entro un contingente massimo di cinque
unita', tre dei quali scelti tra estranei alle pubbliche
amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo
determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni;
questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di
fuori ruolo per la durata dell'incarico; i criteri di
selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono
stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero
con altro decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri; i posti occupati da dipendenti collocati fuori
ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;
b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad
una equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
c) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.
3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed
ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'unita', nell'ambito delle attivita' di supporto,
ha in particolare il compito di:
a) formulare proposte al Comitato per la definizione
delle linee generali e degli indirizzi strategici;
b) curare il raccordo tra le pubbliche
amministrazioni interessate e, per i profili informativi,
tra queste e il sistema delle imprese;
c) svolgere attivita' di monitoraggio in ordine alla
realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;
d) sostenere la cooperazione decentrata, attraverso
forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e
soggetti espressione della societa' civile di Paesi
dell'area balcanica;
e) curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui
Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle
imprese e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e
del volontariato impegnati in quell'area.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, si provvede
alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti
dell'unita', nonche' al personale di cui agli articoli 4,
comma 3, e 5, comma 4.
6. Per il funzionamento dell'unita' e' autorizzata la
spesa massima di lire 1.408 milioni annue.».
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n.
230: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»:
«Art. 10. - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile e' istituito e tenuto l'albo degli enti e
delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8,
comma. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della
lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio
civile e' istituita la Consulta nazionale per il servizio
civile quale organismo permanente di consultazione,
riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta nazionale per il servizio civile e'
composta da non piu' di quindici membri, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra
rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici
e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi
rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori
di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle
amministrazioni pubbliche coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per
il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8,
comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e
sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di
convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e
l'attivita' della Consulta.».
- Il testo dell'art. 40 della legge 19 dicembre 1992,
n. 142, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria per il 1991)», e' il seguente:
«Art. 40 (Impiego e rilascio di organismi geneticamente
modificati: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle
direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle
attivita' comportanti l'emissione deliberata di organismi
geneticamente modificati;
b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in
campo aperto di organismi geneticamente modificati, la
preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla
salute e sull'ambiente;
c) predisporre i piani di emergenza contro il
rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di
microrganismi geneticamente modificati, nonche' assicurare
che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli
eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti
dalla utilizzazione non confinata di organismi
geneticamente modificati;
d) definire le procedure di notifica ed
autorizzazione e l'impiego confinato di organi
geneticamente modificati;
e) definire le procedure di notifica ed
autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente
aperto di organismi geneticamente modificati;
f) demandare il coordinamento delle attivita'
amministrative e tecnico-scientifiche relative alla
integrale attuazione delle direttive al Ministro della
sanita', d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con
i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
g) assicurare la libera circolazione sul territorio
nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;
h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in
campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le
condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto
indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la
non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio
deliberato di tali microrganismi;
i) classificare gli agenti biologici modificati con
la ingegneria genetica differenziandoli per grado
intrinseco di rischio per modalita' di impiego;
l) individuare l'autorita' competente in termini di
biosicurezza.
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un comitato scientifico per i rischi derivanti
dall'impiego di agenti biologici. La composizione del
Comitato deve comprendere le seguenti competenze
professionali: microbiologia, biologia molecolare,
genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro,
agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato
individua i fattori e le condizioni di rischio per la
classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per
la definizione per le norme di sicurezza, verifica la
compatibilita' con norme gia' vigenti. I Ministri
competenti definiscono le norme applicative delle direttive
comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei
documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, perche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni permanenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322: «Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 12 (Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica). - 1. Al fine di garantire il principio della
imparzialita' e della completezza dell'informazione
statistica e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la commissione per la garanzia
dell'informazione statistica. In particolare, la
commissione vigila:
a) sulla imparzialita' e completezza
dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta
applicazione delle norme che disciplinano la tutela della
riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad
altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando
anche al Garante per la protezione dei dati personali i
casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando
altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei
problemi lo richieda;
b) sulla qualita' delle metodologie statistiche e
delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella
conservazione e nella diffusione dei dati;
c) sulla conformita' delle rilevazioni alle direttive
degli organismi internazionali e comunitari.
2. La commissione, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al
presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i
necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla
comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17;
qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la
commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico
nazionale ai sensi dell'art. 13, ed e' sentita ai fini
della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona
condotta relativi al trattamento dei dati personali
nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
3. La commissione e' composta di nove membri, nominati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
quali sei scelti tra professori ordinari in materie
statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti
di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del
Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di
enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande
prestigio e competenza nelle discipline e nei campi
collegati alla produzione, diffusione e analisi delle
informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono
essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che
abbiano i medesimi requisiti.
4. Il presidente della commissione e' eletto dagli
stessi membri.
5. (Abrogato).
6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno
e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione
al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della commissione
provvede il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che istituisce, a questo fine, un
apposito ufficio, che puo' avvalersi anche di esperti
esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della
commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92
«Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle
vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle
vicende del confine orientale e concessione di un
riconoscimento ai congiunti degli infoibati», e' il
seguente:
«Art. 5. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' costituita una commissione di dieci membri,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da
persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli
uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, da
due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti
delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto
regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di
Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle
associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia, nonche' da un funzionario del Ministero
dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione
avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal
riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi
dell'art. 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il
compimento di delitti efferati contro la persona.
2. La commissione, nell'esame delle domande, puo'
avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei
superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti
e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli
istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di
pubblicazioni scientifiche sull'argomento.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001,
n. 84, dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 e dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Consulta nazionale per il servizio civile
1. E' confermata la Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1 e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998,
n. 230, dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3. Altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri
1. Sono confermati i seguenti organismi:
a) Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, istituito ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
b) Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica;
c) Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92.
2. La spesa degli organismi di cui al comma 1 e' ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riduzione complessiva del trenta per cento della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 40 della legge 19 febbraio
1992, n. 142, dell'art. 12 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, dell'art. 5 della legge 30 marzo
2004, n. 92, e dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
Durata
1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 presentano una relazione sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione della loro perdurante utilita' e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3. I componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5.
Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
 
Art. 6.
Abrogazioni
1. L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 77



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, si vedano le note alle premesse.



 
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