Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 giugno 2007 |
Disciplina tecnica della schedina concernente le formule di scommessa «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quarte' Nazionale» e «Quinte' Nazionale». |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005 emanato in attuazione del citato art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore, strutturata in piu' formule di scommessa e disciplinata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale» prot. n. 2005/4637/giochi/sco; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore denominate «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale» prot. n. 2005/10500/giochi/sco; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Nuova Tris nazionale» prot. n. 2005/10504/giochi/sco; Viste le concessioni per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, previste in scadenza al 30 giugno 2007 e stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione alla quale e' stata data evidenza con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003; Viste le convenzioni di concessione a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, le formule di scommessa di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, denominate ippica nazionale; Considerata l'opportunita' di utilizzare, tra le modalita' di accesso al gioco, almeno una schedina che abbia caratteristiche tecniche e di riconoscibilita' comuni a tutti gli operatori abilitati alla raccolta delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»; Ritenuto, altresi', necessario dover aggiornare la schedina di gioco, quale strumento di supporto fondamentale per informare la rete distributiva ed i giocatori, in funzione delle novita' introdotte e dover stabilire formati di schedina adatti ai diversi concessionari, in considerazione delle esigenze tecnologiche degli stessi; Dispone:
Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco nonche' i contenuti delle ricevute di partecipazione. |
| Art. 2. 1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, «unica ed interoperabile» tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate nell'allegato 1. In particolare l'allegato 1 riporta la schedina di gioco per giocate semplici. 2. Il concessionario avra' cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria rete, il campo partenti della corsa oggetto di ciascuna scommessa «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»; nonche' ogni altra comunicazione prevista nei regolamenti disciplinanti tali scommesse. 3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. |
| Art. 3
1. Fermo restando che i contenuti della ricevuta di partecipazione sono quelli di cui ai decreti direttoriali di approvazione dei requisiti tecnici delle scommesse ippiche a totalizzatore denominate «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale», i concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione. 2. Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2007 Il direttore generale: Tino |
| ----> Vedere Allegato da pag. 38 a pag. 39 della G.U. <---- |
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