Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 aprile 2007, n. 82
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2005/79/CE della Commissione del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE;
Visto il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006, n. 227 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 4 aprile 2007;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' modificato come segue:
l'allegato II, sezione 1, Parte B, «Additivi per materie plastiche» e' sostituito dall'allegato I del presente regolamento.



Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le disposizioni comunitarie vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUUE).
Note alle premesse :
- La direttiva 2005/79/CE della Commissione del
18 novembre 2005 che modifica la direttiva 2002/72/CE
relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e'
stata pubblicata nella GUCE serie L n. 302 del 19 novembre
2005;
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE e' stata pubblicata nella GUUE serie L n. 338
del 13 novembre 2004;
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva
89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il
seguente:
«Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai
commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il decreto 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE,
90/128/CEE e 92/39/CEE), e' stato pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 13 luglio 1993;
- Il decreto 15 giugno 2000, n. 210 ((Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento della direttiva 99/91/CE) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000;
- Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e
2002/17/CE), e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario
n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003;
- Il decreto 4 maggio 2006, n. 227 (Regolamento recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e
2004/19/CE), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 159 dell'11 luglio 2006;
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».



 
Art. 2.
1. L'allegato I del decreto 26 aprile 1993, n. 220, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006, n. 227 e' modificato come segue:
a) il punto 2 delle «Introduzioni generali» e' sostituito dal seguente: «2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:
sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "... acido/i, sale," compaiono nella lista se non e/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come zinco).
La stessa restrizione dello Zn si applica a:
i) sostanze il cui nome contiene i termini " acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non e/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI».;
b) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» sono inseriti, in fine, i monomeri e le sostanze di partenza riportate nell'allegato II al presente regolamento;
c) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» e' modificata la colonna «N.CAS» o »Nome» e/o «Restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato III al presente regolamento;
d) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» la tabella relativa alla voce «acrilato di diciclopentadienile» con numero di riferimento «11000» e' eliminata;
e) la sezione B, come sostituita dall'allegato III del decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123 e' sostituita dall'allegato IV al presente regolamento.



Nota all'art. 2:
Per i riferimenti al decreto ministeriale 26 aprile
1993, n. 220 e al decreto ministeriale n. 227 del 2006 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, e' modificato come segue:
a) l'allegato II e' sostituito dall'allegato V al presente regolamento;
b) l'allegato III e' sostituito dall'allegato VI al presente regolamento.



Nota all'art. 3:
Per i riferimenti al decreto ministeriale 15 giugno
2000, n. 210 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
1. La commercializzazione e l'uso dei materiali ed oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento e' consentita a partire dal 19 novembre 2006.
2. La produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 19 novembre 2007.
 
Art. 5.
1. Le guarnizioni in PVC contenenti olio di soia epossidato, sostanza riportata nell'allegato I, utilizzate nei coperchi dei vasetti di vetro destinati al confezionamento dei prodotti alimentari di cui al decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500 e al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, possono continuare ad essere commercializzate se sui materiali e sugli oggetti compare la data di riempimento di cui all'art. 4, comma 2, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio, n. 109 e successive modifiche.
2. La data di riempimento puo' essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento.
La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorita' competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 aprile 2007
Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 73



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
recante «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari» e' stato pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio
1992;
- Il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500 recante
«Attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione
del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti
di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno
1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di
proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi»
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
13 agosto 1994;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1999, n. 128 recante «Attuazione delle direttive 96/5/CE e
98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti
destinati a lattanti e a bambini « e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1999.



 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 7 a pag. 44 del S.O. <----
 
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