Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 giugno 2007
Modifiche al decreto ministeriale 28 novembre 2005, inerente «Linee Guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo e loro armonizzazione alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140. Misure e modalita' del contributo economico a favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, cosi' come introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato "decreto legge" che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato "Fondo";

Considerato che con decreto in data 28 novembre 2005, ai sensi del citato articolo 1-sexies comma 2, il Ministro dell'Interno ha provveduto a:

- stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalita' per la sua eventuale revoca;
- assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, cosi' come previsto dal Fondo europeo per i rifugiati;

Rilevato che conseguentemente con decreti in data 5 agosto e 20 novembre 2006 il Ministro dell'Interno ha adottato il riparto del Fondo anno 2006;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante "Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri" e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140, e che con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione in esecuzione della disciplina del citato decreto legislativo n. 140;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente il "Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato" di seguito denominato "regolamento";

Rilevato che, in base all'esperienza maturata nel periodo di applicazione del DM 28 novembre 2005 e' emersa la necessita' di procedere a modifiche inerenti, in particolare, l'assegnazione dei punteggi, la formulazione dei criteri di ripartizione delle risorse nonche' l'utilizzo delle economie maturate nella fase di attuazione dei servizi da parte degli enti locali ammessi al contributo;

Rilevato altresi' che, aderendo a criteri di logica sistemica, coerentemente alle modifiche sopramenzionate, si e' dovuto procedere alla revisione e all'aggiornamento dell'allegato A "Linee guida" e dell'allegato B "Modello di domanda" che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si adottano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante "Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri" di seguito denominato "decreto legislativo".

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, si devono intendere per categorie vulnerabili, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo: "i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone per le quali e' stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale".

In particolare, ai fini del presente decreto, debbono ritenersi compresi nella categoria vulnerabile i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata. Inoltre, con riferimento ai disabili, vanno compresi coloro che presentano una disabilita' anche temporanea. Infine, con riferimento alle donne in stato di gravidanza, debbono ritenersi comprese nelle categorie vulnerabili soltanto le donne singole.
 
Art. 2
Presentazione della domanda

1. Accedono alla ripartizione delle disponibilita' del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-sexies del decreto legge, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, come definiti dall'art. 2, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Gli enti locali, per accedere alla ripartizione del Fondo, presentano in carta libera domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando l'apposito modello riportato nell'allegato B del presente decreto, corredato dalla documentazione nello stesso specificata, comunque indicata nelle linee guida contenute nell'allegato A del presente decreto e nell'allegato C del presente decreto.

2. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata o come unione o consorzio. Una seconda domanda e' ammissibile, nel rispetto del limite complessivo dei posti di cui all'art. 3, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi finalizzati alle categorie vulnerabili di cui al successivo art. 8, comma 1. Fatto salvo quanto sopra, nel caso di presentazione di piu' domande da parte del medesimo ente locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalita' stabilite dal comma 4.

3. La domanda e' corredata da una relazione illustrativa in cui edescritto l'aspetto gestionale, tecnico e finanziario degli interventi e la loro conformita' alle indicazioni ed ai requisiti riportati nelle linee guida di cui al comma 1.

4. Le domande, in duplice copia, sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, di seguito denominato "Dipartimento", a decorrere dal 1° luglio e non oltre il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento della ripartizione del Fondo. Una ulteriore copia della domanda e' inoltre inviata per conoscenza alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

5. Le domande spedite dopo la decorrenza del termine di cui al precedente comma 4 sono inammissibili.
 
Art. 3
Condizioni per l'ammissione della domanda

1. Sono ammesse alla ripartizione del Fondo solo le domande relative a servizi che:

a) sono compresi nelle categorie definite dalle linee guida previste nell'allegato A e che sono operativi dalla data del 1° gennaio dell'anno per il quale e' chiesto il contributo;
b) prevedono una pluralita' di interventi fra quelli indicati nelle categorie di cui alle linee guida, attraverso azioni coordinate nell'ambito di un unico progetto in cui e' sempre prevista l'erogazione dell'accoglienza. La mancata previsione di una categoria di servizi non determina l'inammissibilita' della domanda se giustificata da fattori oggettivamente inerenti la realta' locale, da specificare nella relazione di cui all'art. 2, comma 3. Per gli enti locali nel cui territorio e' presente ed operativo un Centro di identificazione, la domanda puo' prevedere anche l'attivazione dei servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione e assistenza legale, di sostegno socio psicologico nonche' di informazione su programmi di rimpatrio volontario, specificamente indicati dall'art. 11, comma 2, del regolamento, da erogarsi, previa autorizzazione del Prefetto, nell'ambito degli stessi Centri.

Di tali attivita' deve essere altresi' prevista la prosecuzione in strutture dell'ente locale a seguito dell'uscita dal Centro di identificazione dello straniero riconosciuto rifugiato o con protezione umanitaria;

c) destinano alla rete nazionale una percentuale minima del sessanta per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza.

I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo.

All'assegnazione dei posti riservati provvede direttamente il Ministero dell'Interno, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto legge, di seguito denominato "Servizio centrale", che puo' disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti ad altre tipologie di beneficiari rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo.

d) hanno un costo massimo giornaliero e a persona non superiore a quello stabilito con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. Il costo giornaliero a persona e' individuato dal rapporto fra il costo totale del servizio, come descritto nella domanda di contributo e il numero dei posti in accoglienza rapportato a 365 giorni.

2. La ricettivita' dei servizi di accoglienza destinati alle categorie ordinarie e vulnerabili, ad esclusione di quelli specificamente destinati ai soli minori non accompagnati, non deve essere inferiore a quindici posti ne' superiore a:

a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;
b) venticinque posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti;
c) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 250.000 abitanti;
d) cento posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 250.001 e 1.000.000 abitanti;
e) centocinquanta posti nel caso di enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti;
f) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.

Per quanto concerne i servizi di accoglienza specificamente predisposti per i minori non accompagnati, in ogni caso il limite minimo del numero dei posti e' dieci.

Nel caso in cui la domanda di contributo e' presentata da un consorzio, da un'unione di comuni, da un'associazione di comuni, ovvero da una provincia, il numero degli abitanti va calcolato in base al numero di abitanti dei soli comuni dove sorgono le strutture di accoglienza.

3. Deroghe al limite numerico stabilito dal comma 2 possono essere concesse dalla commissione di valutazione di cui al successivo art. 5 sulla base di giustificati motivi e comprovate esigenze da specificare nella relazione prevista all'art. 2, comma 3, dopo aver acquisito il parere del Servizio centrale, ed accertato la presenza di risorse disponibili sul Fondo.
 
Art. 4
Costi ammissibili nel piano finanziario

1. Alla domanda di contributo e' allegato, a pena di inammissibilita', il piano finanziario secondo gli schemi uniti al modello di domanda (allegato B), distinti per i progetti relativi a categorie vulnerabili o per categorie ordinarie di beneficiari.

2. Non sono ammissibili per la ripartizione del Fondo, i costi per l'acquisto di immobili da utilizzare per il servizio come descritto nella domanda.

3. I costi di adeguamento delle strutture da adibire per l'erogazione dei servizi sono ammissibili solo per una quota non superiore al 20% del costo totale del servizio descritto nella domanda e ammesso al finanziamento.

4. I costi di manutenzione ordinaria sono ammissibili per un ammontare non superiore al 2% del costo totale del servizio oggetto della domanda e ammesso al finanziamento.
 
Art. 5
Commissione di valutazione delle domande di contributo

1. Ai fini della valutazione delle domande di cui all'art. 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento e' istituita una commissione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il medesimo Dipartimento, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Su richiesta del delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) partecipa alla commissione, come componente effettivo, un funzionario dell'ufficio in Italia dell'ACNUR. La segreteria della commissione e' curata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento. Per le attivita' di segreteria la commissione puo' avvalersi del supporto tecnico del Servizio centrale.

La partecipazione alla commissione non comporta compensi o rimborsi.

La commissione e' validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

2. Alla commissione e' affidato il compito di valutare l'ammissibilita' delle domande e la conformita' dei progetti, per i quali viene chiesto il contributo, alle linee guida contenute nell'allegato A del presente decreto.

3. A tal fine, nel corso della valutazione, la commissione, ove lo ritenga necessario, puo' chiedere all'Ente locale la modifica anche parziale dei servizi previsti ovvero il completamento della documentazione trasmessa, assegnando allo stesso un termine entro il quale far pervenire l'adeguamento del progetto o il completamento documentale richiesto. L'inosservanza di tale termine comporta l'inammissibilita' della domanda.

4. La commissione, ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili sul Fondo, puo' chiedere all'Ente locale di ridurre i posti in accoglienza rispetto a quelli richiesti dall'ente stesso con la domanda di partecipazione al bando.

5. Nel caso in cui la commissione ritenga di dover procedere ad una riduzione dei posti, l'ente locale dovra' rimodulare, in maniera conseguente, il progetto ed il relativo piano finanziario.

6. All'esito dell'esame delle domande la commissione forma la graduatoria degli enti locali ammessi al contributo assegnando ai singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite dall'art. 8.
 
Art. 6
Ripartizione del Fondo

1. Sono ammessi prioritariamente alla ripartizione del contributo, attraverso una distinta graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie vulnerabili di cui all'art.1, comma 2, per una capacita' ricettiva complessiva fissata secondo le modalita' indicate dal successivo comma 3.

2. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla commissione di cui all'art. 5, che assegna al singolo ente locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'ottanta per cento del costo totale della singola iniziativa territoriale. In presenza di risorse disponibili sul Fondo, in applicazione dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo, il limite dell'ottanta per cento puo' essere superato per la sola accoglienza dei richiedenti asilo.

3. Per l'assegnazione di cui al comma 2, la commissione determina la percentuale del sostegno finanziario da attribuire agli enti locali, tenuto conto dell'entita' del cofinanziamento dell'ente locale, della disponibilita' delle risorse sul Fondo, del numero dei posti di ricettivita' complessiva stabilito con provvedimento del Capo del Dipartimento da adottare entro il 31 maggio di ciascun anno. L'assegnazione dei contributi avviene fino a copertura dei posti di ricettivita' disponibili.
 
Art. 7
Risorse del Fondo europeo per i rifugiati

Le risorse assegnate dalla Commissione europea a valere sul Fondo europeo per i rifugiati (Fer) confluiscono sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

A seguito della comunicazione dell'ammontare del finanziamento assegnato annualmente dalla Commissione europea allo Stato Membro, la Commissione di cui all'articolo 5 individua le priorita' per l'utilizzo delle risorse del Fer in modo strumentale al raggiungimento dell'obiettivo definito con la programmazione degli interventi previsti nell'ambito del Fondo europeo.
 
Art. 8
Punteggi per la formazione della graduatoria

1. La commissione di cui all'art. 5 provvede alla elaborazione della graduatoria distinguendo fra le domande di contributo che prevedono esclusivamente servizi a favore delle categorie vulnerabili di beneficiari di cui all'art. 1, comma 2, e le domande con servizi destinati a tutte le categorie di beneficiari.

2. La commissione provvede ad assegnare ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile al fine della formazione della graduatoria:

a) punti 0,50 per ogni anno di attivita' espletata dal progetto nell'ambito del "Sistema di protezione", istituito dalla legge n. 189/2002, fino ad un massimo di 3 punti;
b) punti 0,10 per ogni euro o frazione superiore a cinquanta centesimi, di riduzione del costo giornaliero ed a persona rispetto al costo massimo individuato con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. Il costo giornaliero ed a persona del servizio e' individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d);
c) un punteggio pari al quoziente fra costo totale e costo di tutto il personale dell'ente locale c/o dell'ente gestore stabilmente impiegato (dipendenti e collaboratori);
d) fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, punti 0,50 per la previsione, all'interno del progetto ordinario, di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2 con esclusione, comunque, di quei beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica c/o prolungata. Tale attribuzione di punteggio non e' applicabile agli enti locali che presentano progetti per entrambe le categorie ordinarie e vulnerabili;
e) fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, punti 1 per la previsione, all'interno del progetto ordinario, di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica c/o prolungata in particolare per i diversamente abili e per i portatori di disagio mentale. Tale attribuzione di punteggio non e' applicabile agli enti locali che presentano progetti per entrambe le categorie ordinarie e vulnerabili;
f) punti 2 per i progetti destinati alle categorie vulnerabili con esclusiva previsione di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica c/o prolungata in particolare per i diversamente abili e per i portatori di disagio mentale;
g) punti 2 per i progetti degli enti locali di aree metropolitane nel cui territorio e' presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale;
h) punti 0,10 per ogni 5 per cento in piu' di co-finanziamento in beni e servizi proposto dall'ente locale rispetto al 20 per cento previsto dall'art. 1-sexies, comma 2 introdotto dall'articolo 32 della legge n. 189/2002 e dettagliato nei modi previsti dall'allegato C al presente decreto;
i) punti 2 per ogni 5 per cento in piu' di co-finanziamento in denaro proposto dall'Ente locale rispetto al 20 per cento previsto dall'art. 1-sexies, comma 2 introdotto dall'articolo 32 della legge n. 189/2002 e dettagliato nei modi previsti nell'allegato C al presente decreto.

In tale ipotesi, a seguito della comunicazione da parte della commissione di valutazione dell'ammissione del progetto nella graduatoria, l'ente locale adotta, a pena di esclusione, entro il termine di 30 giorni, apposita delibera di Giunta con la quale viene impegnato il cofinanziamento in denaro, per l'importo previsto, indicato nella domanda di contributo presentata.

l) punti da 0,50 a 6 per la qualita' complessiva della proposta progettuale presentata, tenuto conto dell'esperienza acquisita nell'ambito del "Sistema di protezione" e dei risultati conseguiti negli anni di operativita' del servizio (es. numero di inserimenti lavorativi effettuati, numero di tirocini formativi attivati, ecc.). Per tale valutazione la commissione acquisisce la relazione tecnica annualmente presentata dal Servizio centrale ai sensi del successivo art. 12 comma 4, relativa alle attivita' svolte dagli enti locali finanziati nell'anno precedente;
m) punti 3 di penalita' per un ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine ultimo indicato annualmente dal Servizio Centrale per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda. Un ritardo di oltre centocinquanta giorni rispetto al termine ultimo indicato annualmente dal Servizio Centrale per la presentazione dei rendiconti finanziari comporta l'inammissibilita' della domanda presentata dall'ente locale, sia in qualita' di capo fila che in forma consociata con altri enti;
n) punti 1 di penalita' per un ritardo di oltre trenta giorni rispetto al termine ultimo indicato annualmente dal Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive intermedie e finali delle attivita' dell'anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda;

3. In caso di parita' di punteggio, il titolo di preferenza e' costituito dal maggiore numero di posti riservati dall'ente locale in favore del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
 
Art. 9
Decreto di ripartizione

1. Il Ministro dell'Interno, acquisita la proposta della commissione di valutazione costituita ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo.

2. Il decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Della graduatoria degli enti ammessi a contributo e' data diffusione anche mediante inserimento sul sito internet del Ministero dell'Interno e del Servizio centrale. Dell'assegnazione del contributo e' data, altresi', formale comunicazione all'ente locale beneficiario.
 
Art. 10
Ripartizione di ulteriori risorse finanziarie

1. Quando, successivamente all'emanazione del decreto di ripartizione di cui all'art. 9, risultano disponibili sul Fondo ulteriori risorse finanziarie, la Commissione di cui all'art. 5 provvede alla formulazione del piano di ripartizione delle ulteriori disponibilita' secondo i criteri di precedenza di seguito elencati:

a) ammissione ad un secondo riparto, fino ad esaurimento delle ulteriori risorse disponibili, delle domande inerenti i progetti risultati idonei ma non ammessi al finanziamento per iniziale mancanza di fondi. Tali progetti sono finanziati per lo stesso ammontare percentuale assegnato agli altri con il primo decreto di riparto;
b) aumento, in presenza di ulteriori risorse residuate a seguito del riparto operato come dal precedente punto a), dell'importo del contributo gia' assegnato ad ogni singolo progetto fino ad un massimo dell'ottanta per cento del costo complessivo delle singole iniziative territoriali;
c) aumento, in presenza di ulteriori risorse residuate dal riparto operato come dal precedente punto b), per la sola accoglienza dei richiedenti asilo di cui al decreto legislativo, dell'importo del contributo gia' assegnato ad ogni singolo progetto fino ad un massimo del cento per cento del costo complessivo delle singole iniziative territoriali.

2. In presenza di ulteriori risorse residuate dal riparto operato come dal precedente comma 1, punto c), la commissione, acquisita la disponibilita' degli enti locali gia' beneficiari del contributo, provvede ad una nuova ripartizione del Fondo tra i singoli progetti ammessi in graduatoria. In tal caso la ripartizione, fino ad esaurimento delle risorse, e' finalizzata all'aumento complessivo dei posti in accoglienza del Sistema, nel rispetto della graduatoria gia' stilata.
 
Art. 11
Variazioni del servizio finanziato

1. Sono autorizzate dal Dipartimento e previo parere del Servizio centrale, su richiesta dell'ente locale beneficiario, variazioni al servizio finanziato.

2. L'autorizzazione e' concessa, nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni delle linee guida di cui all'allegato A e non modificano sostanzialmente il progetto originario.
 
Art. 12
Presentazione del rendiconto e controlli

1. Il rendiconto delle spese sostenute per il servizio finanziato con il contributo e' presentato, in conformita' al piano finanziario allegato alla domanda, nei modi e nei tempi stabiliti dal Dipartimento, tramite il Servizio centrale. L'ente locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

2. Su richiesta del Dipartimento, tramite il Servizio centrale, l'ente locale presenta una relazione intermedia e finale sulla attivita' svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del servizio finanziato.

3. Il Capo del Dipartimento dispone verifiche ed ispezioni dei servizi assegnatari del contributo sia coordinando le attivita' delle Prefetture in sede locali sia avvalendosi del supporto del personale del Servizio centrale.

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'Interno trasmette alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un rapporto sintetico sull'attivita' del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, elaborato dal Servizio centrale e relativo all'anno precedente.
 
Art. 13
Economie

1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'ente locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione del Dipartimento, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalita' indicate nella domanda di finanziamento.

2. L'ente locale, all'atto della presentazione della domanda di contributo per l'anno di competenza, allega l'eventuale progetto di utilizzo delle economie autocertificate o accertate da parte del Ministero dell'Interno, per il tramite del Servizio centrale, relative all'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo.

3. Qualora l'ente locale non abbia presentato il predetto progetto di utilizzo delle economie, l'ammontare delle economie maturate nell'anno precedente viene comunicato, da parte del Servizio centrale, alla Commissione di cui all'art. 5. entro il 30 settembre di ciascun anno.

4. La Commissione, nel valutare le singole domande di contributo da ammettere a finanziamento puo' decidere, ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili sul Fondo e dell'ampliamento della rete dei progetti territoriali, di finanziare un numero di posti in accoglienza anche inferiore a quello approvato mediante l'ammissione in graduatoria del progetto. I restanti posti in accoglienza vengono finanziati utilizzando le economie accertate, nel rispetto del costo indicato dall'ente locale nella domanda di contributo presentata.

5. Qualora la Commissione decida di non destinare in tal senso le economie accertate, il Dipartimento, previa acquisizione del parere del Servizio centrale, autorizza l'ente locale interessato all'esecuzione del progetto presentato all'atto della domanda.

6. In caso di rinuncia all'utilizzo dell'economia, l'ente locale provvede al versamento dell'importo costituente l'economia sull'apposito capitolo conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno, secondo le indicazioni che verranno impartite.

7. Gli enti locali che non sono stati ammessi alla graduatoria di ripartizione nell'anno di competenza, possono utilizzare in tutto o in parte eventuali economie accertate o autocertificate e relative all'anno precedente, previa autorizzazione da parte del Dipartimento, acquisito il parere del Servizio centrale, per dare continuita' agli interventi di accoglienza in essere, nelle more della definizione di percorsi di uscita dei beneficiari. Nel caso in cui l'esecuzione del progetto non sia autorizzata, o sia autorizzato un utilizzo solo parziale delle economie, l'ente locale provvede al versamento dell'importo restante secondo le modalita' indicate al comma 6.
 
Art. 14
Revoca contributo

1. Il contributo di cui al presente decreto e' revocato, anche parzialmente, con decreto del Ministro dell'Interno nei seguenti casi:

a) rifiuto non validamente motivato all'accoglienza dei beneficiari dei servizi assegnati alla singola iniziativa territoriale su richiesta del Ministero dell'Interno, tramite il Servizio centrale;
b) salvo i casi di autorizzazione previsti all'art. 10, interruzione per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni delle attivita' del servizio, ovvero, erogazione del servizio ad un numero di beneficiari inferiore del 20 per cento alla capienza ricettiva complessiva indicata nella domanda, al netto della quota riservata alla rete nazionale, per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi;
c) grave inadempienza nell'aggiornamento della banca dati gestita dal Servizio centrale e/o eventuale non veridicita' delle informazioni inserite;
d) mancata corrispondenza fra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli erogati anche in termini di standard qualitativi e quantitativi;
e) erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli previsti tra i beneficiari del servizio finanziato;
f) inosservanza agli obblighi di comunicazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di cui all'art. 12 del decreto legislativo;
g) gravi irregolarita' contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emersi a seguito di appositi controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del servizio centrale.

2. Acquisita la notizia degli eventuali fatti di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento dispone, ove gia' non espletati, i controlli di cui all'art. 12, e, sulla base dei risultati, contesta all'ente locale beneficiario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti accertati chiedendo eventuali chiarimenti. Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, l'ente locale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvede a fornire le proprie contro deduzioni e ogni documentazione ritenuta utile da inviare,.

3. Il Capo del Dipartimento, acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, propone al Ministro dell'Interno l'adozione del decreto di revoca del contributo determinando l'importo da restituire, ovvero dispone l'archiviazione della pratica.

4. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire e' versato dall'ente locale secondo le modalita' di versamento di cui all'art. 13, comma 6.
 
Art. 15
Allegati

1. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2007
Il Ministro: Amato
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 122
 
Allegato A

LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO
1. I servizi finanziati.

I servizi ammessi al contributo sono:

a) di accoglienza;
b) di integrazione;
c) di tutela.
1.1 Servizi di accoglienza.

Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'accoglienza attraverso l'attivazione di strutture dedicate collettive o di appartamenti, reperiti sul mercato privato o nella disponibilita' dell'ente locale. Ai beneficiari sono garantiti:

- il vitto, l'alloggio, l'accesso ai servizi erogati sul territorio;
- l'orientamento e l'assistenza sociale;
- l'assistenza medico-sanitaria con obbligo di screening medico di ingresso finalizzato a verificare e tutelare lo stato di salute dei beneficiari;
- l'accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana;
- la mediazione culturale - interpretariato.
1.2 Servizi di integrazione.

Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'integrazione attraverso interventi volti a garantire:

- l'accesso a corsi di lingua italiana e di approfondimento linguistico;
- l'accesso a corsi, stage e tirocini per la formazione e/o la riqualificazione professionale;
- l'accesso al mercato del lavoro;
- l'individuazione di possibilita' alloggiative autonome;
- il supporto e l'assistenza per il ricongiungimento familiare.
1.3 Servizi di tutela.

Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati a:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'informazione sulla normativa italiana in materia di protezione sociale e previdenza;
- offrire supporto sanitario e specialistico;
- fornire sostegno socio-psicologico in particolare alle persone appartenenti a categorie vulnerabili cosi' come individuate dall'art.1 comma 2 del decreto.
2. Servizi per categorie di beneficiari.
2.1 Servizi per i richiedenti asilo e loro familiari.

Il limitato periodo di soggiorno sul territorio nazionale nella qualita' di richiedente asilo caratterizza la finalita' della iniziativa territoriale finanziata dal Fondo indirizzata prioritariamente all'accoglienza. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, "pocket money" ecc.). Sono compresi nell'intervento anche corsi di alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana e orientamento alle possibilita' di formazione professionale, servizi di informazione legale e di assistenza burocratica nelle procedure di asilo. L'inserimento dei minori nelle scuole e' obiettivo obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione. Le relative iniziative sono attuate tenendo conto della brevita' del periodo di soggiorno.

Nell'ambito di questa categoria sono compresi anche servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

In armonia con il decreto legislativo, il periodo di accoglienza ha termine al momento della notifica della decisione sull'istanza di richiesta di asilo (art. 5, comma 6), fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 2.2. L'art. 5, comma 7, del medesimo decreto legislativo, peraltro, dispone che l'accoglienza perdura nel caso di presentazione di ricorso giurisdizionale e di ottenimento dell'eventuale autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Nel rispetto delle citate disposizioni, l'accoglienza, quindi, si protrae per il periodo necessario alla presentazione del ricorso giurisdizionale e fino alla comunicazione della eventuale decisione negativa all'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Per questi casi, l'accoglienza ha comunque fine con il decorrere del termine previsto per l'accesso al lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo e cioe' al momento in cui decorrono i sei mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, salvo nel caso in cui le condizioni psicofisiche dell'interessato non consentono il lavoro (art. 5, comma 7, del decreto legislativo). L'accoglienza ha termine anche nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 12 del decreto legislativo.

Possono essere inseriti nei servizi di accoglienza i beneficiari del provvedimento di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale adottato ai sensi dell'art. 17 del regolamento, salvo che il Prefetto non disponga altrimenti e purche' ricorrano le condizioni stabilite dal decreto legislativo per l'accesso all'accoglienza (es. requisito economico - art. 6 del decreto legislativo).

In caso al richiedente asilo presente nel servizio sia concesso lo status di rifugiato ovvero la protezione umanitaria, l'interessato e i suoi familiari sono ammessi al servizio di cui al seguente paragrafo 2.2, nel medesimo servizio o in altro cui lo straniero interessato e' assegnato sulla base delle opportunita' offerte dalle realta' territoriali locali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Nella categoria dei servizi per richiedenti asilo sono compresi anche quelli da attivarsi da parte dell'ente locale, previa comunicazione al prefetto, nel Centro di identificazione presente ed operativo sul territorio di competenza. I servizi previsti sono indicati nell'art. 11, comma 2, del regolamento e devono rappresentare interventi coordinati nell'ambito di un progetto di accoglienza attivato nel medesimo territorio. Nella categoria possono comprendersi anche servizi di supporto tecnico, operativo ed informativo al rappresentante dell'ente locale in seno alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

I progetti per l'accoglienza di richiedenti asilo appartenenti alle categorie vulnerabili di cui all'articolo 1 comma 2 dovranno prevedere strutture di accoglienza adeguate alle esigenze di ogni singola categoria di beneficiari vulnerabili, un'equipe multidisciplinare di comprovato valore professionale nell'ambito del settore di vulnerabilita' espressa dai beneficiari accolti dal progetto e tempi e modalita' di accoglienza adeguate (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3 "Gli standard" e il modello di presentazione dei progetti).
2.2 Servizi per i rifugiati e titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari

Le misure del servizio sono finalizzate a prevedere un percorso di inserimento del rifugiato nel territorio, attraverso il lavoro e l'alloggio, in modo da garantire l'autosufficienza economica. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, "pocket money" ecc.).

Rappresentano obiettivi fondamentali del progetto d'integrazione l'insegnamento della lingua italiana, l'informazione sui diritti e doveri del rifugiato e la formazione/riqualificazione professionale adeguata all'esperienza dell'interessato e alle esigenze del locale mercato del lavoro.

Il progetto d'integrazione e' elaborato tenendo conto dei servizi pubblici presenti sul territorio cui possono avere accesso i rifugiati e i beneficiari di protezione umanitaria. Iniziative specifiche e coordinate sono definite per i nuclei familiari. L'inserimento dei minori nelle scuole e' obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione.

Il progetto puo' prevedere misure di supporto e di sostegno, anche economico, per il raggiungimento dell'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare. Rientrano nell'ambito dell'integrazione anche quelle attivita' volte a favorire un positivo inserimento sociale dei beneficiari nella comunita' locale.

Il progetto puo' pertanto predisporre interventi socio culturali finalizzati a prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari nel territorio di accoglienza. Tali interventi favoriscono la conoscenza reciproca e valorizzano il dialogo interculturale. I1 progetto puo' altresi' promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica, per fare conoscere o accrescere l'attenzione sul progetto stesso o sulle tematiche del diritto d'asilo.

Il progetto deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a sei mesi prorogabili per circostanze eccezionali, debitamente motivate, fino a un massimo di dodici mesi, previa autorizzazione del Servizio centrale.
Per le categorie vulnerabili di rifugiati e umanitari, i tempi di assistenza possono essere prorogati in accordo col Servizio centrale e previa sua autorizzazione.

Nell'ambito delle iniziative a favore dei beneficiari possono attivarsi servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.
3. Gli standard

Per tutti i servizi descritti deve essere previsto l'impiego di personale qualificato e in numero adeguato agli utenti destinatari dell'intervento. Tutto il personale e' tenuto all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e alle notizie relativi ai beneficiari dei servizi. La predisposizione e l'erogazione dei servizi deve essere modulata in modo adeguato rispetto alle diverse categorie di beneficiari accolti.
3.1 Gli standard di accoglienza

Le strutture adibite all'accoglienza devono essere ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente ad esso associato o consorziato.

Nelle strutture adibite all'accoglienza deve essere rispettata la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica. Sul punto, si rinvia al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web http://www.serviziocentrale.it).

L'accoglienza, cosi' come previsto dal decreto legislativo, e' effettuata tenendo conto delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari; in particolare sono curati i profili di tutela dell'unita' familiare e delle persone vulnerabili quali minori, disabili, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, anziani, donne singole in stato di gravidanza o delle persone vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica. Servizi specifici di accoglienza andranno attivati tenendo conto delle misure assistenziali da garantire alle persone accolte in relazione alle loro esigenze, in particolare, per le donne sole, per le famiglie monoparentali e per le famiglie con minori. L'equipe degli operatori dei progetti dovra' essere composta da professionisti adeguatamente formati alla presa in carico delle specifiche categorie di beneficiari ai quali il progetto si rivolge. Gli stessi professionisti dovranno vantare esperienza pluriennale nel settore.

Le struttura di accoglienza dei progetti, in particolar quelle destinate alle categorie vulnerabili, dovrebbero essere ubicate in prossimita' di centri abitati o ad essi ben collegati dal trasporto pubblico. Inoltre, l'ente locale titolare di un progetto rivolto specificamente ai minori, ai disabili ed agli anziani - laddove non sussista ancora un recepimento regionale del DM 308/2001 in merito ai requisiti di autorizzazione e accreditamento - deve allegare al progetto stesso una dichiarazione di osservanza dei requisiti minimi stabiliti per strutture di accoglienza, cosi' come previsto dalla normativa nazionale. Per le strutture di accoglienza e' predisposto un regolamento interno al centro. Il regolamento e' tradotto, ove possibile, nelle lingue che sono presumibilmente comprese dagli ospiti e contiene le regole di permanenza nel centro e quelle previste per la revoca dell'accoglienza dei richiedenti asilo, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo.

E' anche predisposto un contratto di accoglienza (sottoscritto dal beneficiario del servizio e dall'ente locale) in cui sono, tra l'altro, indicate la durata di permanenza nel centro ed il programma delle attivita' e dei servizi erogati.

Attraverso l'attivazione, ove necessario, di opportune azioni di accompagnamento e di mediazione, deve essere garantito il pieno accesso ai servizi pubblici erogati sul territorio, quali l'accesso al Servizio sanitario nazionale e al servizio scolastico per i minori (con sostegno ai genitori nei rapporti scuola/famiglia).

L'insegnamento della lingua italiana per gli adulti va prioritariamente attivato presso i Centri territoriali permanenti operanti in ambito comunale. La formazione va garantita attraverso corsi attivati dagli istituti di formazione professionale organizzati in ambito regionale. Nel caso di persone appartenenti a categorie vulnerabili o portatori di particolari specificita', i corsi di prima alfabetizzazione e di lingua italiana potranno essere attivati anche attraverso convenzioni con associazioni o con altri enti ed istituti del territorio. L'orientamento, l'informazione e l'assistenza sociale, hanno l'obiettivo di fornire informazioni di base sulle caratteristiche della societa' italiana, sui diritti e doveri della convivenza sociale, sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo, sulle norme e le modalita' che regolano l'accesso al mercato del lavoro.
3.2 Gli standard di integrazione

Nell'ambito dei servizi finalizzati all'integrazione, devono essere garantite le attivita' propedeutiche a:

- individuare possibilita' per la formazione e la riqualificazione professionale, attraverso un adeguato orientamento ai corsi di formazione fruibili sul territorio (corsi attivati dagli enti locali, dalle regioni, e/o da enti di formazione privati) o attraverso l'attivazione di tirocini formativi, di orientamento, di borse lavoro;
- favorire l'accesso al mercato del lavoro. A tale fine vanno previste attivita' volte a costituire sistemi d'intervento con associazioni di categoria, agenzie interinali, cooperative sociali e aziende e con tutti gli specifici attori di settore atti a consentire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro. Sono fornite, inoltre, informazioni sulle modalita' di avvio e di gestione di attivita' di lavoro autonomo o sulla creazione di impresa con indicazioni sui modi per l'accesso al credito agevolato o ai "prestiti d'onore", anche attraverso l'orientamento ai servizi del territorio a cio' preposti; in particolare per favorire l'inserimento lavorativo delle categorie vulnerabili e' consigliabile attivare i servizi del collocamento obbligatorio;
- individuare possibilita' alloggiative autonome. Gli interventi possono realizzarsi attraverso la promozione di eventuali iniziative di intermediazione che favoriscano la conoscenza e l'accesso al mercato privato degli alloggi, ovvero attraverso la corresponsione di aiuti economici di primo sostegno (i c.d. "contributi alloggio": copertura delle spese di caparra, prime mensilita' di affitto, una tantum per l'acquisto di suppellettili). Altri interventi possono riguardare la costituzione di un fondo di garanzia a favore dei proprietari locatori e la realizzazione di un'Agenzia sociale per la casa con la partecipazione di tutti i principali attori di settore, pubblici e privati. Possono essere realizzati servizi di informazione sulle modalita' di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), o sulle modalita' per l'ottenimento di crediti agevolati per l'acquisto, il recupero edilizio della prima casa;
- fornire supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare. Gli interventi sono diretti a fornire informazioni e sostegno nelle relative procedure burocratiche, nei casi consentiti dalla normativa in materia, anche attraverso un eventuale contributo per le spese di trasferimento in Italia del familiare ricongiunto.

Il coordinato intervento delle attivita' comprese nel presente paragrafo presuppone l'assunzione da parte dell'ente locale delle necessarie iniziative per promuovere la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti territoriali, accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali e del privato sociale, al fine del raggiungimento della piu' ampia sinergia degli interventi attivati sul territorio. Per tali finalita' anche i Consigli territoriali per l'immigrazione, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituiscono opportune sedi di valutazione e promozione dei necessari interventi.
3.3 Gli standard dei servizi di tutela

Sono compresi nella categoria i servizi di informazione sulla normativa d'interesse e di assistenza ed orientamento nel disbrigo delle pratiche, comprese quelle relative al gratuito patrocinio.

E' prevista una attivita' di informazione sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, sui principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia, sulle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati (ACNUR, Organizzazioni non governative). Nell'ambito dei servizi a favore dei richiedenti asilo previsti all'art. 11, comma 2, del regolamento e' ammessa anche l'eventuale attivita' di assistenza legale.

Per i rifugiati ed i titolari di protezione umanitaria e' curata l'informazione e il sostegno nell'ambito del percorso individuale di integrazione, singolo e familiare, per l'inserimento all'interno della realta' locale.

Deve essere inoltre garantito un supporto socio-psico-sanitario a tutti i beneficiari con particolare attenzione a persone appartenenti a categorie vulnerabili.
4. Attivita' di rete

Ogni progetto deve garantire una percentuale di posti in accoglienza a favore delle esigenze nazionali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, coordinato dal Servizio centrale. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo sono tutti riservati alle esigenze del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati da utilizzare prioritariamente per richiedenti asilo presenti sul territorio dell'ente locale erogatore del servizio.

L'ente locale titolare del servizio s'impegna, nell'osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, ad aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico ed a designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilita'' dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento.

Ogni progetto e' invitato a promuovere e a sostenere i propri interventi attraverso la creazione di tavoli/comitati/gruppi di lavoro che prevedano la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nelle tematiche di riferimento, anche mediante azioni di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni.
5. Rapporti, relazioni e presentazione dei rendiconti finanziari

L'ente locale si impegna a garantire la presentazione dei rendiconti finanziari, delle relazioni annuali, intermedie e finali, sulle attivita' svolte dal progetto adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'Interno, tramite il Servizio centrale.
6. Determinazione del numero dei posti di ricettivita' complessiva e della ricettivita' per l'accoglienza delle categorie vulnerabili come individuate nell'art. 6, comma 1.

In presenza di risorse disponibili sul Fondo, rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento di contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, la capacita' ricettiva massima fissata puo' essere superata fino ad esaurimento delle risorse.
 
Allegato B

----> Vedere Modello di domanda da pag. 25 a pag. 29 <----
Gli stessi progetti a favore di categorie vulnerabili dovranno inoltre dimostrare, attraverso apposite convenzioni con associazioni di mediazione o attraverso curriculum vitae dei mediatori, l'impiego di interpreti e mediatori adeguatamente formati nell'ambito degli specifici interventi.

Nei progetti destinati all'assistenza di donne dovra' essere assicurata anche la presenza di personale femminile con compiti di assistenza e mediazione
10. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA'

La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, da allegare al presente modulo, deve contenere, in relazione alla tipologia di servizio erogato, le informazioni di seguito specificate.

I progetti per categorie vulnerabili devono inoltre fornire le attestazioni (accordi, protocolli, convenzioni) comprovanti l'attivazione di collaborazioni con i servizi presenti sul territorio relativamente agli specifici servizi erogati.
Servizi per l'accoglienza

- vitto e fornitura di beni di prima necessita', pocket money
- accesso ai servizi presenti sul territorio
- orientamento e assistenza sociale
- corsi di alfabetizzazione e lingua italiana
- supporto all'inserimento in percorsi educativi e di istruzione
- servizi di informazione nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali
- servizi di mediazione - interpretariato
Servizi individualizzati per l'integrazione

- favorire l'accesso a corsi di lingua italiana e di approfondimento;
- supporto alla formazione/riqualificazione professionale
- supporto all'inserimento lavorativo
- supporto nella ricerca di opportunita' alloggiative (Agenzia per la casa)
- sportello per l'integrazione
- eventuale supporto al ricongiungimento familiare
Servizi di Tutela

- fornire informazione sulla normativa italiana ed Europea in materia d'asilo
- normativa vigente in materia di protezione sociale e previdenze per le diverse tipologie di beneficiari appartenenti alle categorie vulnerabili
- offrire supporto sanitario di base e specialistico: iscrizione ASL, attivazione consultori, fornitura di prodotti medicali specifici (protesi, carrozzine per disabili, etc)
- fornire supporto sociopsicologico: in particolare per le categorie vulnerabili attraverso gli strumenti adeguati: psicoanalisi, etnopsichiatria, auto-aiuto, etc
Servizi presso i Centri di Identificazione (per i soli enti locali nel cui territorio e' operativo un Centro di Identificazione)

- servizi di insegnamento della lingua italiana (indicare n° operatori e monte ore di lavoro settimanale)
- servizi di informazione e assistenza legale (indicare n° operatori e monte ore di lavoro settimanale)
- servizi di sostegno socio-psocologico (indicare n° operatori e monte ore di lavoro settimanale)
- servizi di informazione sui programmi di rimpatrio (indicare n° operatori e monte ore di lavoro settimanale)
- supporto di mediazione linguistico culturale.

I servizi erogati devono essere monitorati e tra loro raccordati da un apposito punto informativo di riferimento.
11. RISERVA DI POSTI A FAVORE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.

posti in accoglienza riservati a favore del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e a diretta gestione del Ministero dell'Interno tramite il Servizio centrale.............

pari ad una percentuale del ... sul totale complessivo dei posti in accoglienza
12. OBBLIGO DI COOPERAZIONE IN RETE CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.

Si garantisce il rispetto degli standard di accoglienza ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 e si manifesta la propria disponibilita' a cooperare e collaborare con la rete di servizi costituita dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
Data ..........

Firma dei rappresentante (di cui al punto 3)
Documentazione da allegare:

1. Relazione illustrativa di cui all'art. 2, comma 3, del decreto.

2. Relazione descrittiva del cofinanziamento offerto (in natura e in denaro) con quantificazione sottoscritta dal presentatore della domanda (allegato C).

3. Dati sintetici dell'attivita' svolta negli anni precedenti (numero accolti, numero delle persone dimesse dal servizio con specificazione delle relative motivazioni, in particolare devono essere indicati il numero dei rifugiati avviati all'autosufficienza lavorativa e alloggiativa e l'eventuale numero dei rimpatri volontari avvenuti per gli accolti nel servizio, se disponibile numero dei rifugiati e richiedenti asilo presenti sul territorio con indicazione della percentuale di tale numero nel rapporto con la popolazione residente);

4. Tabella riepilogativa dei costi preventivati secondo l'allegato modello (Piano Finanziario);

5. Progetto relativo all'utilizzo di eventuali economie, maturate o autocertificate, relative all'anno precedente (punto 7 lettera n).
Documentazione di supporto da allegare:

a) dichiarazione di associazione dei comuni (punto 1 lettera b);
b) piantina delle strutture adibite all'accoglienza delle categorie vulnerabili;
c) dichiarazione dell'EELL che le strutture adibite all'accoglienza delle categorie vulnerabili sono a norma di legge vigente;
d) cv del personale con funzioni di responsabilita' e di assistenza diretta ai beneficiari appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dal Decreto;
e) cv mediatori o convenzione (o atto assimilabile) con associazioni di Mediazione linguistica culturale per l'accompagnamento dei beneficiari dei progetti volti alle categorie vulnerabili;
f) protocolli/ accordi / convenzioni con servizi del territorio;
g) lista di attivita' pregresse con i partner/servizi pubblici indicati nel progetto per tutti gli ambiti del progetto (accoglienza/integrazione/tutela).

Elenco di ogni altra documentazione che si consideri utile ai fini di una miglior valutazione della qualita' complessiva del servizio (es. accordi e protocolli; normative a cui si intende fare riferimento al fine di facilitare e sostenere i servizi previsti dal presente intervento, convenzioni ecc.).
----> Vedere tabelle alle pagg. 33-34 <----
 
Allegato C
MODALITA' DI DETTAGLIO DEL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO INDICATO DALL'ENTE LOCALE PRESENTATORE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'Ente Locale puo' essere apportato sia dallo stesso Ente locale oppure dall'eventuale Ente gestore o anche da Enti partners indicati nel progetto e dei quali sia allegata la formale lettera di parternariato.

Il cofinanziamento, sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o che si sostanzi invece in denaro o in entrambe le formulazioni deve essere comunque dettagliato analiticamente, mettendo in evidenza tutte le voci del Piano finanziario preventivo a cui viene destinato e soprattutto evidenziando per ciascuna voce, secondo quanto di seguito indicato, i criteri ed i metodi di valorizzazione che hanno contribuito alla sua determinazione.
Macrovoce P - Nel caso di cofinanziamento mediante personale dell'Ente locale o dell'eventuale Ente gestore o partner stabilmente impiegato nel progetto, dovra' essere indicato, per ciascuna unita', la mansione, il numero di ore giornaliere, settimanali o mensili lavorate, il costo orario (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale previsto per ciascuna unita' di personale.

Da tale tipo di cofinanziamento sono esclusi i volontari, che in quanto tali non rappresentano un costo e pertanto non possono essere valorizzati

Microvoci L1, L2 - Nel caso di cofinanziamento mediante opere di ristrutturazione e manutenzione ordinaria degli immobili dovra' essere prodotto il relativo preventivo di spesa o, se effettuate da personale interno al progetto, il costo dei materiali da acquistare allegando preventivo.

Microvoce L3 - Nel caso che sia prevista la stipula di un contratto di affitto degli immobili si dovra' inviare il contratto di locazione, se gia' stipulato, oppure documentazione idonea a comprovare il costo d'affitto annuo oggetto del cofinanziamento (dichiarazione preventiva del locatore).

Qualora la valorizzazione della voce "affitto locali" avvenisse attraverso la messa a disposizione gratuita di immobili di proprieta' dell'Ente locale o dell'Ente gestore o partner o anche di altri soggetti pubblici o privati, il documento da produrre sara' la perizia di stima del virtuale canone annuo d'affitto calcolato al valore di mercato, effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'E.1. nel caso d'immobili di proprieta' dello stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato nel caso d'immobili di proprieta' di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati.

Microvoce L4 - Nel caso di cofinanziamento della voce "pulizia locali e relativi materiali" deve essere indicata la modalita' di svolgimento del servizio valorizzato e, se il servizio stesso fosse gia' contrattualizzato con ditte specializzate, deve essere specificato il costo complessivo del contratto e l'eventuale parziale applicazione dello stesso alle strutture previste dal progetto, con l'indicazione dell'importo parziale complessivo da imputare al progetto stesso.

Se invece il servizio venisse contrattualizzato "ad hoc" e riguardasse unicamente il progetto, va indicato il costo complessivo concordato per il servizio, allegando il preventivo di spesa della ditta che si intende incaricare.

In questa microvoce puo' essere altresi' imputato il cofinanziamento relativo all'acquisto dei materiali qualora il servizio venga effettuato con personale stabilmente impiegato di cui alla microvoce P4: in questo specifico caso valgono i criteri dettati per il costo dei materiali nelle precedenti microvoci L1 e L2.

Microvoce L5 - Nel caso di cofinanziamento della voce "utenze delle strutture d'accoglienza" dovra' essere allegato un dettaglio delle spese mensili comprensive di tutte le utenze previste per ciascuna struttura asservita, obbligatoriamente firmato dal responsabile di progetto per l'Ente locale e per la valorizzazione dovra' essere utilizzato il criterio storico per quei progetti che sono stati finanziati anche negli anni precedenti, mentre per i progetti di prima presentazione o comunque di primo finanziamento il criterio di stima si atterra' a riscontri oggettivi in base alla conformazione, grandezza e posizione delle strutture da asservire.

Microvoci B1, B2 - Qualora vengano cofinanziate le voci contrassegnate con i codici BI e B2 e' necessario allegare l'elenco dei beni di cui verra' imputato il noleggio o il leasing con il preventivo del rispettivo costo se non esiste gia' il contratto.

Se invece il contratto e' gia' in essere e' necessario allegare la copia dello stesso con l'indicazione della quota di cofinanziamento, qualora non venga imputato totalmente al progetto.

Nel caso invece che si voglia procedere all'acquisto "ex novo", e' necessario allegare preventivo dei cespiti da acquistare, il cui costo, se inferiore a 516 curo verra' considerato interamente imputabile (non ammortizzabile), mentre se superiore dovra' essere valorizzato soltanto per la quota di ammortamento triennale.

Non e' possibile cofinanziare queste voci con beni acquistati negli anni precedenti con il finanziamento del Fondo Nazionale per le politiche dell'asilo.

A tal fine, in caso di cofinanziamento mediante beni precedentemente acquisiti dall'Ente locale, dall'Ente gestore o partner, bisognera' allegare la relativa fattura d'acquisto ed inoltre sara' necessario allegare la dichiarazione dell'Ente cui la fattura stessa e' intestata che tali beni non hanno goduto nei cinque anni precedenti di finanziamenti nazionali o comunitari.

Microvoci G1, G2, G3 - Il cofinanziamento di tali voci comporta necessariamente una valutazione preventiva dei bisogni dei beneficiari sulla base del prezzi di mercato e della quantita' (per il vitto e gli effetti letterecci) mentre per le spese per la salute ci si dovra' limitare ad un'indicazione di massima dell'importo in denaro da impegnare.

Pertanto nel caso di vitto oltre alla previsione di un importo da spendere in denaro si potranno valorizzare anche eventuali risorse alternative (banco alimentare etc.), mentre per gli effetti letterecci e' necessario allegare un preventivo d'acquisto che specifichi le quantita' ed il prezzo unitario di ciascun pezzo.

Microvoce G4 - Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi messi a disposizione dall'Ente locale, Ente gestore o partner, sara' necessario indicare il criterio di calcolo dell'importo valorizzato come cofinanziamento (costo dell'eventuale trasporto pubblico, del singolo biglietto o dell'abbonamento fornito, etc.).

Microvoce G5 - Anche nel caso di spese di scolarizzazione, per esempio, si dovra' indicare il criterio di calcolo utilizzato indicando il costo mensile ad personam del servizio di mensa, dell'autobus per il trasporto degli alunni, dell'asilo nido, dell'attivita' di doposcuola, etc. per il numero dei beneficiari dei servizi e per i mesi in cui tali servizi sono erogati.

Per l'acquisto di libri invece e' necessario allegare preventivo base per la scuola elementare o per la scuola media.

Microvoci G7, I1 - Nel caso di cofinanziamento della voce" alfabetizzazione" o della voce "corsi di formazione professionali" vanno indicate le modalita' del servizio, specificando se esso viene messo in atto autonomamente oppure usufruendo di strutture esterne specializzate, anche pubbliche.

In entrambi i casi vanno obbligatoriamente dettagliati i costi, tenendo conto delle peculiarita' che sono insite nelle due differenti modalita' di esecuzione del servizio.

Microvoce G6 - In questo caso sara' necessario soltanto indicare il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione della misura del cofinanziamento, che potrebbe essere anche parziale ma che chiaramente potra' essere solo in denaro.

Macrovoci S, T - Nel caso di consulenze di qualsiasi natura si dovra' comunque indicare il costo previsto per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi previsti nell'anno.

Microvoce I2 - Qualora s'intendesse cofinanziare in denaro la microvoce in questione e' necessario prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare al singolo tirocinante oltre all'importo dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Macrovoce C - In questo caso, trattandosi esclusivamente di consulenze, si rimanda a quanto detto per le macrovoci S e T.

Microvoci A1, A2 (ordinari) e Ci1, Ci2 (vulnerabili) - Il costo delle spese telefoniche e di carburante imputate come cofinanziamento dovra' essere parametrato rispettivamente al numero di telefoni ed automezzi messi a disposizione del progetto durante l'anno. In particolare per i progetti gia' finanziati negli anni precedenti sara' necessario riferirsi allo storico di questa tipologia di spesa.

Macrovoci A3, A4, A5 (ordinari) e A1, A2, Ci3 (vulnerabili) - Altrettanto dovra' essere fatto per le spese di partecipazione a convegni ed incontri nazionali, a quelle di cancelleria e di amministrazione in genere e come sempre, se quest'ultime fossero afferenti al personale stabilmente impiegato, proporzionate al numero degli operatori e delle altre tipologie di personale utilizzato per il progetto.

Microvoci A8, A9 (ordinari) e A4, A5 (vunerabili) - Nel caso di cofinanziamento della voce "altre spese per l'integrazione" e' necessario specificare la natura dei singoli interventi previsti e la previsione di spesa per ciascuno di essi, cosi' come deve essere fatto nel caso venga valorizzata la voce"altre spese non classificabili nelle precedenti microvoce".

Microvoci A6 (ordinari) e A3 (vunerabili) - Nel caso di cofinanziamento di queste microvoci si dovranno allegare i preventivi di spesa delle assicurazioni o di eventuali altri interventi.

Microvoce A5(ordinari) e Ci4 (vulnerabili) - Qualora si volesse cofinanziare le spese di essenziale allestimento e gestione di uffici di supporto alle attivita' del progetto, bisognera' allegare i preventivi per l'acquisto, il noleggio od il leasing di mobili e arredi e la previsione di spesa relativa alle utenze come indicato alla microvoce L5.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone