Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 giugno 2007 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti emanati, in attuazione della predetta legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, fatta propria dalla regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno»; Visto il parere favorevole della regione Piemonte; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2006; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario, procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» riconosciuto con decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale. |
| Art. 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e' dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2007
Il direttore generale: La Torre |
| Annesso Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «VERDUNO PELAVERGA» O «VERDUNO» Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: «Verduno Pelaverga» o «Verduno». Art. 2. Base ampelografica 1. La denominazione «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve, provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Pelaverga piccolo: minimo 85%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. Zona di produzione delle uve 1. La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» comprende i territori piu' idonei a garantire al vino le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Verduno e in parte quello dei comuni di Roddi d'Alba e di La Morra, ed e' cosi' delimitata: partendo dall'intersezione dei confini tra i comuni di Verduno e di La Morra, in borgata Castagni, la delimitazione segue a nord il confine comunale tra Verduno e La Morra sino all'intersezione di questo con i confini comunali di Bra e S. Vittoria d'Alba in regione Gorei di Verduno. Da questo punto la delimitazione segue a est il confine comunale tra Verduno e S. Vittoria d'Alba con il quale si identifica sino alla sua intersezione con il confine comunale di Roddi; di qui la delimitazione segue a sud il confine comunale tra Verduno e Roddi sino alla provinciale Alba-Pollenzo, che percorre a est sino alla cascina Ambrogio. Dalla cascina Ambrogio la delimitazione piega a sud e si identifica con la strada vicinale che sale alla strada comunale Roddi-Toetto, che interseca in prossimita' di cascina Melo. La delimitazione segue di qui per breve tratto a ovest la strada comunale Roddi-Toetto per immettersi sulla comunale per S. Giuseppe, cascina Regola e cascina Manzoni con la quale si identifica sino al raggiungimento del rio Zinzasco. Di qui la delimitazione segue a sud-est il predetto rio sino a raggiungere il confine comunale tra Roddi e Verduno, che percorre, identificandosi, sino all'intersezione dei confini comunali tra Roddi, Verduno e La Morra. Da questo punto la delimitazione segue, a sud-est il confine comunale tra Roddi e La Morra sino al rio Praosta per poi immettersi per breve tratto sulla strada per cascina Muratori sino all'intersezione di questa con la provinciale Gallo-S. Maria in prossimita' di quota 202. Di qui la delimitazione percorre a sud-ovest la provinciale Gallo-S. Maria sino alla quota 224, piega in linea retta a sud-est passando per quota 254, raggiunge cascina S. Biagio e in linea retta scende a sud sino a incontrare il rio Porretto in prossimita' di quota 219. Da questo punto la delimitazione segue a sud per breve tratto e successivamente a nord-ovest il corso di detto rio sino a che questo incontra la strada provinciale per La Morra. Da questo punto la delimitazione percorre a nord la predetta strada comunale sino alla quota 421, indi piega in linea retta a ovest sino alla quota 460, per poi seguire a nord, con la quale si identifica, la strada per borgata Castagni, passando in prossimita' delle quote 466 e 436 e raggiungere, nella predetta borgata, l'intersezione dei confini comunali di Verduno e La Morra. Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata »Verduno Pelaverga» o «Verduno» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti appresso specificati: terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni; giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati; altitudine fino a 500 metri s.l.m.; esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300; forme di allevamento e i sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque tali da non modificare negativamente le caratteristiche di qualita' delle uve e del vino; E' vietata ogni pratica di forzatura. 3. La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Doc «Verduno Pelaverga» o «Verduno» ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
vino resa uva t/ha titolo alcolometrico volumico min. naturale - - - {Verduno Pelaverga} o {Verduno} 9 10,50 % vol
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:
vino resa uva t/ha titolo alcolometrico volumico min. naturale - - - {Verduno Pelaverga} o {Verduno} 8,1 11,00 % vol
La denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uva per ettaro ammessa e' la seguente: fino al secondo anno resa uva T/ha uguale a zero; al terzo anno:
vino resa uva t/ha titolo alcolometrico volumico min. naturale - - - {Verduno Pelaverga} o {Verduno} 4,9 11,00 % vol
al quarto anno:
vino resa uva t/ha titolo alcolometrico volumico min. naturale - - - {Verduno Pelaverga} o {Verduno} 5,7 11,00 % vol
al quinto anno:
vino resa uva t/ha titolo alcolometrico volumico min. naturale - - - {Verduno Pelaverga} o {Verduno} 6,5 11,00 % vol
al sesto anno:
vino resa uva t/ha titolo alcolometrico volumico min. naturale - - - {Verduno Pelaverga} o {Verduno} 7,3 11,00 % vol
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», ivi compresi quelli con la menzione vigna, devono essere riportate nel limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal disciplinare di produzione anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 6. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organismi competenti per territorio preposti al controllo per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» devono essere effettuate negli interi territori dei seguenti comuni: Verduno, La Morra, Roddi, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba, Monforte d'Alba, Novello, Grinzane Cavour, Diano d'Alba e Cherasco. 2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento le aziende che gia' disponevano della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. 3. L'imbottigliamento del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» deve essere effettuato soltanto all'interno della provincia di Cuneo. 3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
vini resa uva/vino produzione max di vino - - - {Verduno Pelaverga} o {Verduno} 70% 63 hl/ha
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino Hl/Ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva T/ha di cui all'art. 4, punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. 5. Il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» puo' essere immesso al consumo soltanto a partire dalla date del 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 6. Per la denominazione «Verduno Pelaverga» o «Verduno» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno. 7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» puo' essere classificato con la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno, purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti. Art. 6. Caratteristiche al consumo 1. Il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino piu' o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti; odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata; sapore: secco, fresco, caratteristicamente vellutato e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; «Verduno» o «Verduno Pelaverga» con menzione «vigna»: 11,00 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. 2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo. Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella degnazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno», la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche': le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione; coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine. 4. Nella designazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 8. Confezionamento 1. E' ammesso per il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» il confezionamento nei recipienti consentiti dalla normativa vigente con l'esclusione del contenitore da lt 2. 2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacita' non superiore ai 5 lt . Tuttavia e' consentito al solo scopo promozionale o in concomitanza di particolari eventi, l'utilizzo di contenitori fino ai 10 lt. |
|
|
|