Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 giugno 2007
Modalita' di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonche' gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore pari a 1,00 euro e la giocata minima di 2,00 euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, e relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2004 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive, nonche' degli ippodromi;
Visto il decreto del direttore generale dell'Ammimstrazione autonoma dei Monopoli di Stato di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005, emanato in attuazione del citato art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore, strutturata in piu' formule di scommessa e disciplinata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 26 ottobre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate «Nuova Tris nazionale»;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»;
Viste le concessioni per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, previste in scadenza al 30 giugno 2007 e stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione alla quale e' siata data evidenza con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;
Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, la scommessa di cui al citato art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come attuata dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005, e dai relativi decreti di disciplina tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze, denominata ippica nazionale;
Considerato che occorre stabilire le modalita' di gestione dei flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla luce del mutato assetto distributivo;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema riguardante i flussi finanziari e le modalita' di rendicontazione per la gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonche' gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 cosi' come attuata dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005 e dai relativi decreti di disciplina tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
b) concessionario, l'operatore di gioco a cui sono affidate le attivita' e le funzioni pubbliche relative alle scommesse a totalizzatore di cui al comma 1;
c) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana;
d) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;
e) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
f) recupero aggio/compenso su scommesse a rimborso, l'aggio e il compenso sui resti derivanti da giocate a caratura relative alle scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;
g) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del recupero aggio/compenso su scommesse a rimborso, e le seguenti voci:
i) i rimborsi effettuati dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii) il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii) le vincite pagate dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
iv) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dai singoli atti di concessione.
 
Art. 2. Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni
finanziarie
1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
2. Il rendiconto contiene:
a) l'importo totale da versare;
b) l'incasso della raccolta;
c) l'incasso totale lordo relativo alle giocate raccolte per tutte le scommesse di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento ed ai rimborsi pagati e prescritti nella settimana contabile di riferimento;
d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto c);
e) l'importo totale delle vincite e dei rimborsi pagati nei luoghi di vendita delle scommesse, nella settimana contabile di riferimento;
f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;
g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
h) il compenso spettante al concessionario relativo all'incasso di cui al punto c).
3. A ciascun concessionario e' reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.
4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.
 
Art. 3. Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad
AAMS
1. Il concessionario versa sul conto corrente n. 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilita' delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazioni rese disponibili da AAMS.
2. Il concessionano, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del versamento del saldo settimanale, e' tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.
 
Art. 4.
Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS
1. A fronte del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari, la spesa e' cosi' ripartita:
a) montepremi;
b) imposta unica;
c) compenso per l'attivita' di estione, al netto del compenso spettante al concessionario;
d) prelievo a favore dell'UNIRE.
 
Art. 5.
Altri versamenti
1. I versamenti del prelievo a favore dell'UNIRE sono effettuati settimanalmente da AAMS.
 
Art. 6.
Adempimenti contabili del concessionario in materia di vincite
1. Il concessionario apre un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza settimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle ricevute vincenti e/o soggette a rimborso, di importo unitario superiore a 3.000,00 euro.
2. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui al comma 1, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:
a) contabilita' bimestrale (modelli IPP.amm.p. e IPP.p. - allegati 1 e 2) attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da AAMS con cadenza settimanale, sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detti modelli, debitamente compilati dal concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, sono trasmessi ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre;
b) la contabilita' di cui al punto a) e' resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.
 
Art. 7. Adempimenti contabili del concessionario in materia di saldo
settimanale
1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al versamento del saldo settimanale, nonche' di ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtu' sia del contratto di concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:
a) conto giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito dell'intero esercizio finanziario. Il conto giudiziale e' trasmesso direttamente all'Ufficio centrale di ragioneria presso AAMS, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilita' generale dello Stato;
b) contabilita' bimestrale (modello IPP.amm.e. - allegato 3) contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre, di indicare la situazione totale del bimestre precedente. Detto prospetto e' trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre. Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso i modelli IPP.r (allegato 4) afferenti il bimestre e numerati progressivamente, da allegare alla contabilita' bimestrale;
c) i predetti conti, giudiziali ed amministrativi, verranno resi separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.
 
Art. 8.
Modalita' di pagamento dei rimborsi e delle vincite
1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite di importo unitario superiore a 3.000,00 euro seguono le modalita' di pagamento previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di disciplina tecnica delle formule di scommessa di cui all'art. 1, conima 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.
Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2007

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 132
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato a pag. 7 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 9 della G.U. <----
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato a pag. 10 della G.U. <----
 
Allegato 4

----> Vedere Allegato a pag. 11 della G.U. <----
 
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