Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
DECRETO 11 giugno 2007 |
Riconoscimento, al prof. Christian Lechthaler, del titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dal prof. Christian Lechthaler, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115); Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3 ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni; Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 31 maggio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115; Accertato che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; Decreta: 1. Il titolo di formazione, diploma di istruzione superiore «Staatliches Lehrbefa"higungszeugnis im Hauptfach» (diploma di Stato di abilitazione all'insegnamento con specializzazione in percussione), conseguito presso il Tiroler Landeskonservatorium di Innsbruch il 3 luglio 2003, posseduto dal cittadino italiano Christian Lechthaler, nato a Silandro (Bolzano) il 28 dicembre 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 32/A - Educazione musicale nella scuola media; 77A - Strumento musicale nella scuola media percussioni. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 11 giugno 2007 Il direttore generale: Dutto |
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