Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 3 aprile 2007 |
Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» e, in particolare, l'art. 13; Visto il decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2002 di «Recepimento della direttiva n. 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2002 n. 244; Vista la direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del Ministero della salute del 28 febbraio 2006 di Recepimento della direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2006, n. 92; Effettuata con lettera del 12 marzo 2007 la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65; Decreta: Art. 1. 1. Gli allegati I, II e IV del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi per lo smaltimento di quelle gia' immesse sul mercato, purche' conformi alla previgente normativa. 2. Il Ministero della salute adotta entro il 1° marzo 2008 le disposizioni attuative e amministrative necessarie ad adeguare al presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei preparati pericolosi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni. 3. Dal 1° marzo 2008 sono concessi sei mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi, di cui al comma 2, presenti sia nel magazzino del produttore che presso la distribuzione. Roma, 3 aprile 2007 Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 38 |
| Allegato
----> Vedere da pag. 11 a pag. 17 <---- |
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