Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2007 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del CNEL, biennio economico 2004-2005

In data 15 giugno 2007 alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL per il personale non dirigente del CNEL - biennio economico 2004-2005 tra:
L'ARAN: nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri
e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali: Confederazioni sindacali:
CGIL/FP (firmato) CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato) CISL (firmato)
UIL/PA (firmato) UIL (firmato)
UGL FEDEP (firmato) UGL (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del CNEL biennio economico 2004-2005.
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL)
Biennio economico 2004-2005
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale del CNEL destinatario del CCNL sottoscritto in data 18 luglio 2006.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
Art. 2.
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 35 del CCNL del 18 luglio 2006 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' di cui agli articoli 28, comma 4 e 30, comma 7 del CCNL del 18 luglio 2006, sull'equo indennizzo sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo l'ordinamento vigente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. E' confermato quanto previsto dall'art. 36 comma 3 del CCNL del 18 luglio 2006.
Art. 4.
Incremento del fondo unico di amministrazione
1. Il fondo unico di amministrazione, determinato ai sensi dell'art. 39 del CCNL del 18 luglio 2006, e' incrementato, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dal 1° gennaio 2006, di un importo pari allo 0,51% del monte salari 2003 relativo al personale non dirigente destinatario del presente CCNL.
Art. 5.
Incrementi dell'indennita' di amministrazione
1. L'indennita' di cui all'art. 38 del CCNL del 18 luglio 2006 e' incrementata delle misure mensili lorde per dodici mensilita' e con le decorrenze indicate nella allegata tabella C.

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Tabelle

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