Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 giugno 2007
Riconoscimento, al sig. Russo Angelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Russo Angelo, nato a Milano il 2 giugno 1976, cittadino italiano diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Universita' degli studi di Milano in data 4 ottobre 2005;
Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 17 marzo 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
Considerato che e' iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 18 ottobre 2006;
Visto che l'istante ha documentato l'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati di Milano con delibera del 12 gennaio 2006 e che ha svolto il periodo di pratica forense dal 27 dicembre 2005 al 3 marzo 2006;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 25 gennaio 2007 e del 22 maggio 2007;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Russo Angelo, nato a Milano il 2 giugno 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 6 giugno 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda;
b) la prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale;
c) la prova orale e' unica e ridotta e consiste solo sulla materia deontologia e ordinamento forense;
d) il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
e) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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