Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 giugno 2007
Riconoscimento, al sig. Gonzalez Bernal Enrique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Gonzalez Bernal Enrique, cittadino spagnolo nato a Burgos il 12 settembre 1980, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo spagnolo di «Psicologo», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Psicologo»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciado en Psicologia» conseguito presso 1'«Universidad de Salamanca» in data 4 settembre 2006;
Considerato inoltre che il richiedente e' iscritto al «Colegio Oficial de Psicologos» dal 10 ottobre 2006;
Preso atto della documentazione attestante attivita' professionale in atti allegata;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2007;
Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologa» - sez. A - per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Al sig. Gonzalez Bernal Enrique, cittadino spagnolo nato a Burgos il 12 settembre 1980, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Psicologi» - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 6 giugno 2007
Il direttore generale: Papa
 
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