Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 giugno 2007
Autorizzazione, all'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1491/03 del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -- legge comunitaria 1999 -- ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 16 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, con il quale l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
Visto il decreto 29 settembre 2006 con il quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo all'organismo stesso;
Vista la comunicazione della Societa' Cooperativa Agricola Produttori Olivicoli che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna» l'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25;
Visto il decreto 19 maggio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
Considerato che l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Monte Etna» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha altresi' predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con il decreto 19 maggio 2005;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli art. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2007;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Monte Etna», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1491/03 del 25 agosto 2003.
 
Art. 2.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 19 maggio 2005, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo di «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.».
 
Art. 3.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Monte Etna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 5.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Monte Etna», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 6.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Monte Etna», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Monte Etna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Siciliana.
 
Art. 9.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2007
Il direttore generale: La Torre
 
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