Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 giugno 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Arcuri Patricia Augusta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Arcuri Patricia Augusta, nata a Belo Horizonte (Brasile), il 22 marzo 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogado», di cui e' in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia de professione di «Avvocato»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Direito», conseguito presso la «Fundacao Educacional Monsenhor Messias di Sete Lagos» come attestato in data 17 dicembre 2004;
Considerato che l'istante e' iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil Secao Minas Gerais» dal 4 febbraio 2005 con il numero 98.446;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2005 nella quale e' stato espresso parere favorevole;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense scritto in atti allegato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Arcuri Patricia Augusta, nata a Belo Horizonte (Brasile) il 22 marzo 1977 e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto penale;
2) diritto civile;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato;
10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 6 giugno 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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