Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 6 giugno 2007 |
Riconoscimento, al sig. Pucci Marcello Armando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geometra. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza del sig. Pucci Marcello Armando, nato a Nicastro (Catania - Italia) il 19 maggio 1935, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di «Tecnico Constructor», di cui e' in possesso dal 1999, come documentato dal certificato rilasciato dal «Colegio de Tecnicos Constructores», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «geometra»; Considerato che ha conseguito il diploma quadriennale di «Tecnico Constructor» presso la «Universidad nacional de Cordoba» nel 1985; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007; Preso atto del conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale dei geometri nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «geometra», per cui appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni; Decreta:
Art. 1. Al sig. Pucci Marcello Armando, nato a Nicastro (Catania - Italia) il 19 maggio 1935, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «geometri». |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Topografia e catasto. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 6 giugno 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato con successo quello scritto. d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei geometri. |
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