Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 maggio 2007
Misura e modalita' di versamento all'ISVAP del contributo dovuto per l'anno 2007 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che prevede l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo e' versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro e' autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; gli articoli 335 e 336 riguardanti la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007 l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;
Considerato il regolamento dell'ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente il funzionamento del RUI;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2007 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
Vista la comunicazione dell'ISVAP dell'8 maggio 2007, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2007, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 7.001.225,00;
Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del 3 maggio 2007, con la quale vengono proposti i contributi per l'anno 2007 e viene chiesto a questo Ministero dell'economia e delle finanze l'emanazione del presente decreto;
Decreta:

Art. 1.
Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2007 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinato per l'anno 2007 nella misura di: euro sessanta per le persone fisiche ed euro duecentosessanta per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro quindici per i soggetti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' cosi' stabilito: euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la societa' Poste Italiane S.p.a.; euro ottomila per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimila per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemila per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemila per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti al Registro alla data del 30 giugno 2007.
 
Art. 2.
Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2007

1. Gli intermediari versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2007, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalita' ed i termini di versamento del contributo stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
 
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