IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco, in particolare il comma 2 dell'art. 5; Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2006, n. D/163 che ha stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2006; Visti i dati produttivi definitivi del raccolto 2006 di ciascun gruppo varietale, comunicati dall'AGEA con la nota del 9 maggio 2007, prot. n. ACIU.2007.313 e constatato che non e' stato raggiunto l'importo massimo dell'aiuto totale previsto per l'Italia nell'art. 110-terdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 171-quaterdecies del regolamento (CE) n. 1973/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 2182/2005, che prevede la fissazione di un importo definitivo dell'aiuto per chilogrammo e per gruppo di varieta' di tabacco; Ritenuta la necessita' di determinare il livello definitivo dell'aiuto per il raccolto 2006, aumentando in misura proporzionale l'aiuto indicativo di ciascun gruppo varietale; Decreta: Art. 1. Fissazione del livello definitivo dell'aiuto 1. In applicazione dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. D/63 del 30 gennaio 2006, l'importo definitivo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varieta' di tabacco per il raccolto 2006, e' fissato come segue:
===================================================================== Gruppo varietale | Aiuto definitivo (Euro/kg) ===================================================================== 01 - Flue Cured | 2,1682 02 - Light Air Cured | 1,7344 03 - Dark Air Cured | 1,7344 04 - Fire Cured | 2,1193 05 - Sun Cured | - 07 - Katerini | -
2. All'importo dell'aiuto definitivo di cui al comma 1 sono applicabili le trattenute previste dagli articoli 10 e 110-quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2007 Il Ministro: De Castro |