Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto - Direzione produzioni agroalimentari - su richiesta avanzata dal presidente del consorzio di tutela dei vini a d.o.c. «Bianco di Custoza» o «Custoza» a nome e per conto dei propri associati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», nonche' il parere favorevole espresso dal Comitato regionale tecnico-consultivo per la vitivinicoltura della regione Veneto; Ha espresso, nella riunione del giorno 7 giugno 2007, il parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione dei relativo decreto direttoriale, le modifiche da apportare all'art. 2 del disciplinare di produzione cosi' come specificato secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza». (Omissis) Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Trebbiano toscano: 20-45%; Garganega: 20-40%; Tocai friulano: 5-30%; Bianca Fernanda (clone locale del Cortese), Malvasia, Riesling italico, Pinot bianco, Chardonnay e Manzoni bianco da soli o congiuntamente: 20-30%. (Omissis) |
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