Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 22 dicembre 2006
Statizzazione dell'Universita' non statale di Urbino «Carlo Bo».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004 - 2006 e, in particolare, l'art. 11, comma 1, il quale prevede che «con decreto del Ministro, acquisita la relazione tecnica del nucleo di valutazione e sentiti i pareri del comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario), previa stipula di accordi di programma con l'Universita' interessata, gli enti locali, la Regione e gli eventuali Enti pubblici e privati coinvolti, puo' essere disposta la trasformazione di una Universita' non statale in Universita' statale»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Vista la rettorale n. 12035 del 30 giugno 2006, con la quale l'Universita' non statale di Urbino «Carlo «Bo», ha chiesto che la stessa venga trasformata in Universita' statale ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto ministeriale n. 262/2004, e ha inviato al Ministero, oltre all'elenco dei propri immobili:
l'accordo di programma tra l'Universita', la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Urbino, in data 28 giugno 2006;
la relazione nucleo di valutazione d'Ateneo, in data 19 giugno 2006;
il parere del Comitato regionale di coordinamento delle Marche, in data 28 giugno 2006;
Vista la nota n. 101 del 27 luglio 2006, con la quale la predetta documentazione e' stata trasmessa al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ed e' stato chiesto allo stesso di esprimere il proprio parere, come previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 262/2004, in merito alla proposta di trasformazione della Universita' non statale degli studi di Urbino «Carlo Bo» in Universita' statale;
Tenuto conto del parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (doc. 17/06);
Decreta:
Art. 1.
Trasformazione dell'Universita' non statale
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'Universita' degli studi non statale di Urbino «Carlo Bo», e' trasformata in Universita' degli studi statale. L'efficacia del presente provvedimento di trasformazione e' subordinata alla sottoscrizione dell'intesa programmatica di cui al successivo art. 8, nonche' all'approvazione del piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'Universita' con decreto interministeriale (Universita' e ricerca - economia e finanze), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
2. A decorrere da tale data, l'Universita' statale di Urbino «Carlo Bo» e' compresa fra le Universita' statali previste dall'art. 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 2.
Statuto e regolamenti
1. Al fine di garantire la continuita' del funzionamento dell'Ateneo, si applicano all'Universita' statale, in via transitoria, lo statuto e i regolamenti dell'Universita' non statale e sono confermati, nell'attuale composizione, gli organi di governo relativi.
2. Entro un anno dalla data di cui all'art. 1, comma 1, l'Universita' statale adotta il proprio statuto di autonomia e i regolamenti di Ateneo secondo quanto previsto dalla vigente normativa, prevedendo, tra l'altro, la costituzione dei dipartimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 3.
Offerta formativa
1. Presso l'Universita' statale sono istituiti le facolta' e i corsi previsti nel regolamento didattico dell'Universita' non statale, nonche' gli altri corsi (di dottorato, master e perfezionamento) presso la stessa previsti.
2. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'Universita' statale attiva nell'a.a. 2006/2007 i corsi di laurea e laurea magistrale gia' inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa dalla universita' statale.
 
Art. 4.
Personale
1. I professori di ruolo, i ricercatori di ruolo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed il personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Universita' non statale transitano nei ruoli dell'Universita' statale e continuano a svolgere le stesse funzioni sino all'adozione di successivi provvedimenti.
2. Il personale di cui al comma 1 viene iscritto alle forme previdenziali e assistenziali INPDAP - Cassa trattamenti pensionistici statali senza alcun onere aggiuntivo per l'Universita' e per lo stesso personale, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
3. Il personale non di ruolo, compreso quello dirigente, continua a svolgere le stesse funzioni nell'Universita' statale, nei termini previsti dai relativi contratti di lavoro.
4. Il personale di cui al comma 3 e' iscritto alle forme previdenziali e assistenziali di cui al comma 2.
 
Art. 5.
Studenti
1. Gli studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 3 del presente decreto passano all'Universita' statale.
 
Art. 6.
Strutture e obbligazioni
1. Il patrimonio mobile e immobile della Universita' non statale e' devoluto all'Universita' statale.
2. E' mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' di enti pubblici nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse.
3. I rapporti giuridici attivi e passivi della Universita' non statale passano in capo all'Universita' statale.
4. Restano fermi in favore dell'Universita' statale, gli impegni assunti dagli enti locali e da altri enti pubblici e privati.
 
Art. 7.
Trasferimenti ministeriali
1. Il Ministero determina le quote dei finanziamenti di pertinenza dell'Universita' statale a valere sui fondi di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo quanto previsto dallo stesso e dal successivo art. 8.
 
Art. 8.
Disciplina transitoria
1. Per superare le difficolta' finanziarie della gestione dell'Universita', con intesa programmatica, da stipulare tra il Ministero e l'Universita', viene assicurato alla stessa - successivamente alla data indicata all'art. 1, comma 1 -, ad integrazione di quanto in precedenza attribuito, un contributo annuo - a valere sui fondi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - dell'importo massimo indicato nel documento (doc. 17/06) del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
2. L'intesa programmatica di cui al comma 1 deve prevedere che le attivita' dell'Universita' vengano svolte attenendosi, in particolare, alle indicazioni operative riportate nelle conclusioni (pag. 36) del documento del comitato.
3. Il comitato svolgera' attivita' di monitoraggio, anche avvalendosi del nucleo di valutazione interna dell'Universita', sul superamento delle difficolta' finanziarie di cui al comma 1, anche in relazione al rispetto delle predette indicazioni operative.
4. Al termine del secondo e quarto anno accademico di attivita' dell'Universita' statale, il comitato provvedera' a predisporre apposita relazione sugli esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 3.
5. Sulla base della relazione del comitato al termine del secondo anno accademico, il Ministero potra' disporre la modulazione del contributo di cui al comma 1 nella misura che sara' determinata dallo stesso, compatibilmente con le effettive disponibilita' di bilancio. Tenuto conto della relazione del comitato al termine del quarto anno accademico, ove le difficolta' finanziarie dell'Universita' fossero superate, il Ministero potra' disporre il consolidamento del contributo ordinario di funzionamento a valere sui fondi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/1993; in caso contrario, il Ministero potra' disporre, con successivo decreto, da inviare alla Corte dei conti, - secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 - la riorganizzazione piu' funzionale delle attivita' formative e di ricerca, mediante il trasferimento della titolarita' delle stesse ad altre Universita'.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Ministro: Mussi

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 248

Avvertenza:
L'intesa programmatica tra il
Ministero dell'universita' e della
ricerca e l'Universita' degli studi non
statale di Urbino «Carlo Bo» e' stata
sottoscritta in data 16 aprile 2007.
Il decreto interministeriale
Universita' e ricerca - Economia e
finanze, di approvazione del piano
programmatico per il risanamento
economico-finanziario dell'Universita'
degli studi non statale di Urbino
«Carlo Bo», e' stato adottato in data
1° marzo 2007.
 
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