Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 31 maggio 2007
Modifica dei criteri di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche e delle modalita' di rendicontazione di interventi di risparmio energetico, ricadenti nell'ambito di applicazione di schede tecniche standardizzate, di cui alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 123/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 maggio 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/2001;
la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/2001;
la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/2003 come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 2004, n. 200/2004 (di seguito: Linee guida);
la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/2004;
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 2 febbraio 2007, atto n. 4/2007, recante «Revisione delle modalita' di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche e delle modalita' di rendicontazione dei progetti standardizzati per il risparmio energetico» (di seguito: documento per la consultazione);
la comunicazione in data 6 febbraio 2007, prot. Autorita' AO/M07/566 (di seguito: comunicazione prot. Autorita' AO/M07/566) con cui l'Autorita' ha trasmesso il documento per la consultazione di cui al precedente alinea alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini di acquisirne il parere ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale gas e dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241/1090.
Considerato che:
il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorita' e' orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e addizionali a quelli che si sarebbero conseguiti con l'impiego delle tecnologie mediamente gia' diffuse nel mercato o che soddisfano specifici requisiti di legge;
la deliberazione n. 219/2004, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, delle linee guida e' facolta' dell'Autorita' sviluppare metodi di valutazione standardizzata e metodi di valutazione analitica ai fini della quantificazione dei risparmi conseguibili attraverso le tipologie di intervento ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, e che tali metodi sono sviluppati nell'ambito di cosiddette «schede tecniche»;
ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, le schede tecniche di valutazione standardizzata riportano il risparmio specifico annuo conseguibile per unita' fisica di riferimento;
ai sensi dell'art. 4, commi 3, 8 e 11, delle linee guida il contenuto delle schede tecniche di valutazione standardizzata puo' essere aggiornato con provvedimento dell'Autorita' alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato, previa consultazione dei soggetti interessati, e le versioni aggiornate delle schede tecniche devono essere applicate ai progetti non ancora avviati alla data della loro pubblicazione;
ai sensi dell'art. 4, comma 5, delle Linee guida ai progetti che ricadono nell'ambito di applicazione di schede tecniche di valutazione standardizzata (di seguito: progetti standardizzati) possono essere aggiunte nuove installazioni, denominate «unita' fisiche di riferimento incrementali», che vengono rendicontate nell'ambito di richieste di verifica e certificazione successive alla prima;
ai sensi dell'art. 5, comma 5, delle linee guida il contenuto delle schede tecniche di valutazione analitica puo' essere aggiornato con provvedimento dell'Autorita' alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato, previa consultazione dei soggetti interessati, e le versioni aggiornate delle schede tecniche devono essere applicate ai progetti non ancora avviati alla data della loro pubblicazione;
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), delle linee guida per data di avvio di un progetto si intende la data in cui un progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui all'art. 10 delle stesse linee guida;
ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, commi 3, 8 e 11 e dell'art. 1, comma 1, lettera f), delle linee guida alle unita' fisiche di riferimento incrementali, che possono essere aggiunte indefinitamente a progetti standardizzati nell'ambito del periodo di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, non si applicano gli eventuali aggiornamenti delle schede tecniche standardizzate;
con il documento per la consultazione l'Autorita' ha avanzato proposte per la revisione delle modalita' di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche previsti dalle linee guida orientate a:
a) potenziare l'efficacia dei provvedimenti di aggiornamento delle schede tecniche nel garantire, con continuita', che il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 promuova unicamente gli interventi che consentono di ottenere risparmi energetici addizionali a quelli che si sarebbero comunque verificati per effetto dell'evoluzione tecnologica, di mercato o normativa;
b) evitare il verificarsi di condizioni discriminatorie e di comportamenti opportunistici e distorsivi del mercato;
al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, nel documento per la consultazione l'Autorita' ha proposto in particolare che:
a) gli aggiornamenti delle schede tecniche di valutazione standardizzata si applichino a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data successiva a quella di pubblicazione sul sito internet dell'Autorita' del documento di consultazione avente ad oggetto la proposta di aggiornamento, fatti salvi i casi di richieste di verifica e certificazione presentate da soggetti titolari di progetto che sono in grado di dimostrare di avere acquistato unita' fisiche di riferimento o di aver assunto impegni contrattuali per l'acquisto di unita' fisiche di riferimento in data anteriore a quella di pubblicazione del documento di consultazione;
b) sia eliminata la possibilita' di aggiungere nuove installazioni o cosiddette «unita' fisiche di riferimento incrementali» a progetti standardizzati, al fine di assicurare l'applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche a tali nuove installazioni;
c) sia possibile aggiornare le schede tecniche di valutazione analitica entro il 28 febbraio di ogni anno e che le schede aggiornate si applichino alle richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore al 31 gennaio dell'anno successivo;
nel documento per la consultazione l'Autorita' ha proposto di far decorrere l'applicazione delle revisioni delle Linee guida dalla data di pubblicazione del provvedimento di revisione nel sito internet dell'Autorita';
le osservazioni inviate in merito al documento per la consultazione e quelle espresse nel corso dell'audizione pubblica del 13 marzo 2003 hanno evidenziato un ampio consenso sulla proposta relativa alla revisione delle modalita' di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche di valutazione analitica e un generale consenso sulla proposta di far decorrere l'applicazione delle revisioni alle Linee guida dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica e integrazione nel sito internet dell'Autorita';
nelle osservazioni pervenute al documento per la consultazione e nell'audizione pubblica del 13 marzo 2003 la maggior parte degli operatori ha suggerito modifiche alla proposta relativa alla revisione delle modalita' di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche di valutazione standardizzata, in particolare richiedendo che venissero applicate a tali aggiornamenti modalita' di sviluppo e di applicazione simili a quelle proposte per gli aggiornamenti di schede tecniche di valutazione analitica, eventualmente con la previsione di un intervallo di tempo piu' limitato per l'entrata in vigore degli aggiornamenti stessi;
gli operatori hanno altresi' evidenziato che applicando agli aggiornamenti delle schede tecniche di valutazione standardizzata modalita' di sviluppo e di applicazione simili a quelle proposte per gli aggiornamenti di schede tecniche di valutazione analitica si sarebbe anche evitata la necessita' di dover prevedere modalita' di salvaguardia dei diritti acquisiti dagli operatori, quali quelle proposte dall'Autorita' nel documento per la consultazione, che avrebbero determinato incertezza, appesantimenti burocratici per gli operatori ed inevitabili rallentamenti nelle procedure di valutazione da parte degli uffici dell'Autorita';
alla data odierna, pur essendo ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241/1990, non e' pervenuta all'Autorita' alcuna risposta dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano alla comunicazione prot. Autorita' AO/M07/566.
Ritenuto opportuno:
confermare la proposta di prevedere la possibilita' per l'Autorita' di aggiornare le schede tecniche di valutazione analitica entro il 28 febbraio di ogni anno affinche' le schede aggiornate si applichino alle richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore al 31 gennaio dell'anno successivo;
accogliere la richiesta di prevedere modalita' di sviluppo e di applicazione degli aggiornamenti di schede tecniche di valutazione standardizzata simili a quelle proposte per gli aggiornamenti di schede tecniche di valutazione analitica, prevedendo in particolare che tali aggiornamenti possano avvenire entro due date predefinite nel corso dell'anno ed entrino in vigore non prima di quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento recante l'aggiornamento;
confermare la proposta di eliminare la possibilita' di aggiungere nuove installazioni, o cosiddette «unita' fisiche di riferimento incrementali» a progetti standardizzatiper i quali siano gia' state presentate all'Autorita' una o piu' richieste di verifica e di certificazione, al fine di:
a) assicurare l'applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche alle nuove installazioni e, dunque, che il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 assicuri con continuita' la promozione di risparmi energetici addizionali a quelli che si sarebbero comunque verificati per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa e di mercato;
b) evitare il verificarsi di condizioni discriminatorie tra soggetti titolari di progetti standardizzati avviati, e per i quali sia stata presentata all'Autorita' almeno una richiesta di verifica e certificazione, e altri soggetti;
c) evitare l'insorgenza di comportamenti opportunistici e distorsivi del mercato;
d) uniformare il trattamento dei progetti standardizzati a quello previsto dalle linee guida per i progetti ricadenti nell'ambito di applicazione di schede tecniche di tipo analitico e per i progetti ai quali vanno applicate metodologie di valutazione a consuntivo;
prevedere che l'Autorita' possa anche revocare schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica, ferma restando la facolta' per i soggetti titolari di progetto di presentare all'Autorita' proposte di progetto e di programma di misura ai sensi dell'art. 6 delle linee guida;
confermare la decorrenza dell'applicazione delle modifiche e integrazioni proposte alle Linee guida dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica ed integrazione nel sito internet dell'Autorita'.
Ritenuto che:
non sia opportuno dare seguito alla richiesta, avanzata da alcuni operatori, di affiancare all'eliminazione della possibilita' di aggiungere nuove installazioni o cosiddette «unita' fisiche di riferimento incrementali» a progetti standardizzati una contestuale riduzione della dimensione minima prevista dalle linee guida per questi progetti in quanto:
a) la dimensione minima e' stata introdotta e determinata dall'Autorita' al fine di contenere i costi amministrativi del sistema e stimolare l'ottenimento di economie di scala e di scopo, senza tuttavia ostacolare le fasi iniziali del meccanismo;
b) con il procedere dell'attuazione del meccanismo e lo sviluppo di esperienza da parte degli operatori si e' verificato come l'effettiva incidenza della dimensione minima prevista nelle linee guida sia andata riducendosi,
Delibera:
1) di approvare le seguenti modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/2003 come modificato dalla deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04:
a) all'art. 4, comma 3, le parole «Il contenuto delle schede tecniche di valutazione standardizzata puo' essere aggiornato» sono sostituite dalle parole «Le schede tecniche di valutazione standardizzata possono essere aggiornate»; dopo le parole «soggetti interessati» sono aggiunte le parole «entro il 31 marzo ovvero entro il 30 settembre di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore, rispettivamente, al 31 luglio dello stesso anno, ovvero al 31 gennaio dell'anno successivo. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o di standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche.»;
b) all'art. 4, il comma 5 e' soppresso;
c) all'art. 5, comma 5, la parola «potranno» e' sostituita dalle parole «possono» e dopo le parole «a seguito di consultazione» sono aggiunte le parole «dei soggetti interessati entro il 28 febbraio di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore al 31 gennaio dell'anno successivo. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche»;
d) l'art. 12, comma 4 e' soppresso;
2) di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
3) di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A alla deliberazione n. 103/2003 come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 31 maggio 2007

Il presidente: Ortis
 
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