Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 15 maggio 2007, n. 79 |
Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito «decreto n. 252 del 2005»; Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ora «Ministro del lavoro e della previdenza sociale», determina, con proprio decreto, i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto n. 58 del 1998), da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale, il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e per il quale non sussistano le cause di incompatibilita' e di decadenza, cosi' come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3; Visto l'articolo 5, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i componenti degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' e decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3; Visto l'articolo 9, comma 2 del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica residuale istituita presso l'I.N.P.S. devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 468, adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto n. 58 del 1998, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa' di intermediazione mobiliare, societa' di gestione del risparmio e societa' a capitale variabile; Visto il proprio decreto 14 gennaio 1997, n. 211, di seguito «decreto n. 211 del 1997», adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e recante, tra l'altro, norme sui requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti dei fondi pensione; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003 recante aggiornamento del decreto n. 211 del 1997; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di seguito «legge n. 400 del 1998»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 19 marzo 2007; Vista la nota del 14 maggio 2007, con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005, costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto stesso; b) al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto n. 252 del 2005, costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103; c) al responsabile e ai membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005; d) al responsabile delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13 del decreto n. 252 del 2005; e) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, dotate di soggettivita' giuridica; f) al responsabile e ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente; g) ai membri del comitato di amministrazione e al responsabile della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto n. 252 del 2005.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5, commi 2 e 4, dell'art. 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - (Omissis). 3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina: a) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; b) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; c) i contenuti e le modalita' dei protocollo di autonomia gestionale.». «Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilita). - (Omissis). 2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e per il quale non sussistano le cause di incompatibilita' e di decadenza cosi' come previsto dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attivita' svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica puo' essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non puo' essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le societa' da queste controllate o che le controllano. (Omissis). 4. Ferma restando la possibilita' per le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', per i quali non sussistano le cause di incompatibilita' e di decadenza previste dal decreto di cui all'art. 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza e' incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonche' con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le societa' da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di societa' da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.». «Art. 9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS). - 1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'art. 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica e' integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto. 2. La forma pensionistica di cui al presente articolo e' amministrata da un comitato dove e' assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticita'. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'art. 4, comma 3. 3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo puo' essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'art. 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.». - Il testo dell'art. 13, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente: «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nei commi 2 e 3.». - Il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio e SICAV), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1999, n. 7. - Il decreto 14 gennaio 1997, n. 211 (Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1997, n. 160. - Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: «Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - (Omissis). 3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'art. 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione puo' determinare, con proprio regolamento, le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione. Con uno o piu' decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: a) le modalita' di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il rilascio dell'autorizzazione; b) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; c) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; d) i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.». - Il decreto ministeriale 20 giugno 2003 (Aggiornamento del regolamento approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di professionalita' richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2003, n. 155. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, dell'art. 4, comma 1, degli articoli 12, 13 e 20 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, e' il seguente: «Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). - 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; g) gli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); (omissis). 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.». «Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalita' giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.». «Art. 12 (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'art. 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonche' le quote del TFR. 2. Ai sensi dell'art. 3, l'adesione ai fondi pensione aperti puo' avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva. 3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori. 4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalita' di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.». «Art. 13 (Forme pensionistiche individuali). - 1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante: a) adesione ai fondi pensione di cui all'art. 12; b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. 2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2. 3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'art. 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalita' di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento e' parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'art. 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 5-bis, lettera c). 4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente variato, i lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto. 5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.». «Art. 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate. 2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme di cui al comma 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 19, comma 1. 3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 4. L'attivita' di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP secondo piani di attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalita' di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 6. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale e' stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilita', a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. 8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonche' documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni. 9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalita' di presenza previste dall'art. 20 e dall'art. 21 del codice civile.». - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005 si vedano le note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n. 196. - Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento ordinario.
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| Art. 2. Requisiti di professionalita' 1. Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione e degli organismi di sorveglianza, il responsabile delle forme pensionistiche complementari, i membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, sono nominati secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo; b) attivita' di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari; c) attivita' professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo; d) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purche' dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie; f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalita' previdenziali; g) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonche' a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purche' le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina. 2. Almeno la meta' dei componenti il consiglio di amministrazione, il responsabile e il legale rappresentante della forma pensionistica complementare, nonche' i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono avere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione degli organi di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la meta' dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f). 3. Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementare sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e aver esercitato l'attivita' di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora il controllo contabile sia esercitato dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l'attivita' di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto n. 252 del 2005, e' il seguente: «Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilita). - 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati, i componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive.».
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| Art. 3. Caratteristiche dei corsi professionalizzanti 1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da facolta' universitarie, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche: a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare; b) durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150; c) affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative; d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui e' certificata la rispondenza dell'attivita' espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuita' della partecipazione. |
| Art. 4. Situazioni impeditive 1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti: a) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa; b) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate; c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005. 2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 3. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalita' di cui all'articolo 6, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalita', l'estraneita' dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, nonche' l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile. 4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare presso la quale svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi della forma pensionistica complementare o dell'impresa. 5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalita' assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalita', l'esponente della forma pensionistica complementare e' sospeso dalle funzioni. 6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo e' ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi di amministrazione dell'impresa o della forma pensionistica complementare o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' il seguente: «2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;». - Il testo dell'art. 19-quater, comma 3, del citato decreto n. 252 del 2005, e' il seguente: «3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravita', possono altresi' essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.». - Il testo dell'art. 2409 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu' societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione dell'amministrazione della societa' a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalita', che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attivita' compiute. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2393. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.».
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| Art. 5. Requisiti di onorabilita', cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' 1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Le cariche di cui al comma 1 non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata in via definitiva su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. 3. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 4, del predetto decreto, in materia di cause di incompatibilita'. E' fatto altresi' salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 2382 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.». - Il testo dell'art. 2399 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa', gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate o alle societa' che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto puo' prevedere altre cause di ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.». - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. - La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. - Il Titolo XI del libro V (Del lavoro) dei codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. - Per il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1. - Per ii testo dell'art. 5, commi 2 e 4, del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703 (Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi), e' il seguente: «Art. 8 (Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse). - (Omissis). 8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresi' incompatibili le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori.».
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| Art. 6. Accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive 1. La sussistenza dei requisiti e l'assenza delle situazioni impeditive di cui agli articoli 2, 4 e 5, e' accertata dall'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare ovvero, nel caso di forme pensionistiche complementari attuate mediante la costituzione di apposito patrimonio di destinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, o di forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto medesimo, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, dall'organo di amministrazione dell'ente o societa' nel cui ambito e' costituito il patrimonio di destinazione. 2. La verifica dei requisiti e delle situazioni di cui sopra deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri l'accertamento della sussistenza delle situazioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento e' effettuato dall'organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. 4. Il difetto dei requisiti o la sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente regolamento determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dall'organo competente all'accertamento entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' dichiarata dalla COVIP. 5. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione idonea a consentire l'accertamento circa la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle situazioni impeditive anche in riferimento alle certificazioni previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto n. 252 del 2005, e' il seguente: «Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - (Omissis). 2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresi' nell'ambito della singola societa' o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.». - Per il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1. - Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186.
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| Art. 7. Sospensione dalle cariche 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza, di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui all'articolo 6, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato. 3. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, gli organi competenti alla nomina deliberano entro sessanta giorni in ordine all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Qualora non si proceda alla revoca, l'esponente sospeso e' reintegrato nelle sue funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 575 del 1965, e' il seguente: «3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.». - La legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n. 69.
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| Art. 8. Entrata in vigore e norme transitorie 1. Sono abrogati gli articoli 4, 7 e 14 del decreto n. 211 del 1997 e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2003, n. 155. 2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalita' introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui gli stessi requisiti vengano a mancare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 maggio 2007
Il Ministro: Damiano
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 76
Note all'art. 8: - Gli articoli 4, 7 e 14 del citato decreto n. 211 del 1997, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: «Art. 4 (Requisiti di onorabilita' e professionalita». «Art. 7 (Documentazione a corredo dell'istanza)». «Art. 14 (Requisiti di onorabilita' e professionalita)». - Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003, abrogato dal presente decreto, recava: «Aggiornamento del regolamento approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di professionalita' richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione».
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