Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 4 giugno 2007 |
Rettifica di errore materiale nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06. (Deliberazione n. 126/07). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 giugno 2007; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Ministero delle attivita' produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06). Considerato che: con la deliberazione n. 50/06, l'Autorita' ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio, prevedendo all'art. 6, comma 6.6, che ai fini dell'attribuzione dell'onere relativo al servizio di stoccaggio strategico, al termine dell'anno termico l'impresa di stoccaggio conguagli, sulla base dei quantitativi definiti dal Ministero delle attivita' produttive e tenuto conto della ripartizione tra le imprese di stoccaggio di cui all'art. 8, comma 8.4.1 della deliberazione n. 119/05, le capacita' di stoccaggio conferite agli utenti del servizio sulla base delle quantita' di gas naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel corso dell'anno solare precedente, comunicati dagli utenti al Ministero delle attivita' produttive, all'Autorita' e all'impresa di stoccaggio; la societa' Stogit S.p.A., con comunicazione del 15 maggio 2007 (prot. Autorita' n. 12182 del 18 maggio 2007) in fase di prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate, ha evidenziato la presenza di un errore materiale, in quanto il conguaglio di cui al precedente alinea avviene con riferimento all'anno termico precedente anziche' all'anno solare, in coerenza con quanto disposto dal decreto 26 settembre 2001. Ritenuto che: sia necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale riscontrato nella deliberazione n. 50/06; Delibera: 1) di approvare la seguente rettifica della deliberazione n. 50/06: a) all'art. 6, comma 6.6, le parole «nel corso dell'anno solare precedente» sono sostituite dalle parole «nel corso dell'anno termico precedente»; 2) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione; 3) di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 50/06 come risultante dalla rettifica apportata con il presente provvedimento. Milano, 4 giugno 2007 Il presidente: Ortis |
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