L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 giugno 2007; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04); la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04); la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 171/05); la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05; la deliberazione dell'Autorita' 21 marzo 2006, n. 57/06 (di seguito: deliberazione n. 57/06); la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 127/06 (di seguito: deliberazione n. 127/06); la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 172/06; la deliberazione dell'Autorita' 11 settembre 2006, n. 194/06 (di seguito: deliberazione n. 194/06); la deliberazione dell'Autorita' 11 settembre 2006, n. 195/06 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 195/06); la deliberazione dell'Autorita' 7 novembre 2006, n. 240/06; la deliberazione dell'Autorita' 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06); la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di seguito: deliberazione n. 295/06); la deliberazione dell'Autorita' 16 gennaio 2007, n. 07/07 (di seguito: deliberazione n. 07/07); la deliberazione dell'Autorita' 7 marzo 2007, n. 53/07 (di seguito: deliberazione n. 53/07); la deliberazione dell'Autorita' 16 maggio 2007 n. 118/07 (di seguito: deliberazione n. 118/07); Considerato che: con deliberazioni n. 258/06, n. 295/06, n. 07/07 e n. 53/07 erano state rimandate le approvazioni delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/06 e 2006/07 delle societa' che avevano comunicato all'Autorita' l'intenzione di voler rinunciare alla liberta' tariffaria per le proprie localita' in avviamento; e che: le dichiarazioni previste dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e/o dall'art. 12, comma 12.4.1, lettera c), della deliberazione n. 173/04 (di seguito: dichiarazioni di rinuncia alla liberta' tariffaria) presentate dalle societa' Gas S.p.A., Metansicula S.p.A., Acel S.p.A., Intesa S.p.A., Soc. Consortile di Metanizzazione A r.l., Avisio Energia S.p.A., Simeo S.r.l., Agragas S.p.A., Normanna Gas S.p.A., Valle Camonica Servizi S.p.A., Italcogim Reti S.p.A., Az. Servizi Municipalizzati Bressanone S.p.A., Aeg Reti Distribuzione S.r.l., Cosev Servizi S.p.A., Giudicarie Gas S.p.A., Erogasmet S.p.A., Italgas S.p.A., Intesagpl S.r.l., Salerno Energia Distribuzione S.r.l., Enel Rete Gas S.p.A., Smedigas S.p.A., Coingas S.p.A., Acea Pinerolese S.p.A. (ora Dgn S.r.l.) e Trentino Servizi S.p.A. sono risultate conformi ai criteri enunciati dalle medesime deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04; le dichiarazioni di rinuncia alla liberta' tariffaria non sono state presentate dalle societa' Valgas S.p.A., Sinergia S.p.A., Aspem S.p.A., Gea S.p.A., Cige S.p.A. e Asm Brescia S.p.A.; la dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria e' stata presentata dalla societa' Socogas S.p.A. oltre i termini di scadenza; la medesima societa', con nota dell'11 maggio 2007 (prot. Autorita' n. 11921), ha imputato tale ritardo ad un proprio errore commesso all'atto dell'invio telematico; per la societa' Verducci Distribuzione S.r.l., con deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttivita' prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04 (di seguito: istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttivita); e che tale istanza e' risultata conforme al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04; per le societa' Napoletana Gas S.p.A., Pitta Costruzioni S.p.A. e Thüga Mediterranea S.r.l. con deliberazioni n. 295/06 e n. 53/07 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, in quanto in alcune localita' acquisite da precedenti gestori o appartenenti ad ambiti tariffari in cui le medesime societa' risultano titolari, il concessionario ha presentato o istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttivita' o dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria; e che le istanze e le dichiarazioni di cui sopra sono risultate conformi ai criteri enunciati dalla deliberazione n. 170/04; per la societa' Siciliana Gas S.p.A., con deliberazione n. 295/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione della dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria; e che taledichiarazione e' risultata conforme ai criteri enunciati dalla deliberazione n. 170/04 per la sola localita' Comiso, in quanto le altre localita' in avviamento dispongono di un valore di vincolo sui ricavi di distribuzione gia' determinato ai sensi della deliberazione n. 171/05 ed approvato con deliberazione n. 194/06; per la societa' Egea S.p.A., con deliberazione n. 53/07 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, in quanto nell'ambito tariffario Alba (ID: 175), dove la medesima societa' risulta titolare, e' presente la localita' Verduno (ID: 6538) per la quale, agli atti degli uffici dell'Autorita', il concessionario risultava essere la societa' Enel Rete Gas S.p.A., che aveva presentato dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria per le proprie localita' in avviamento; e che a seguito dei chiarimenti trasmessi dalla medesima societa' Enel Rete Gas S.p.A. e' emerso che in tale localita' il titolare della concessione e' la societa' Egea S.p.A.; per la societa' Aem - Distribuzione Gas e Calore S.p.A., titolare tra l'altro dell'ambito tariffario Milano (ID: 1815), risulta che: con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007; per alcune localita' del suddetto ambito tariffario i titolari della concessione hanno presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttivita' e dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria, risultate conformi ai criteri enunciati dalla deliberazione n. 170/04; per la societa' Salso Servizi S.p.A., con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007, successivamente rettificate con deliberazione n. 53/07, in quanto nell'ambito tariffario Salsomaggiore Terme (ID: 2586), dove la medesima societa' risulta titolare, sono presenti le localita' Fidenza (ID: 3979) e Salsomaggiore Terme (ID: 6594) per le quali, agli atti degli uffici dell'Autorita', il concessionario risultava essere la societa' Gas Plus Reti S.r.l., che aveva presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttivita'; e che a seguito dei chiarimenti esposti dalla societa' Salso Servizi S.p.A. e' invece emerso che in tali localita' il titolare della concessione e' la medesima societa' Salso Servizi S.p.A.; la societa' Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l., per la quale con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, ha comunicato, con nota in data 19 gennaio 2007 (prot. Autorita' n. 001569), di aver riscontrato l'errata indicazione del valore degli investimenti dichiarati ai fini della determinazione delle suddette proposte tariffarie; e che, a seguito della lettera del 23 marzo 2007 (prot. n. EF/M07/1266/cc) con la quale gli uffici dell'Autorita' hanno richiesto l'invio dei dati corretti, con nota in data 28 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 008232) la medesima societa' ha trasmesso quanto richiesto; con lettera del 23 marzo 2007 (prot. n. EF/M07/1265/cc) gli uffici dell'Autorita' hanno richiesto chiarimenti su alcune incongruenze riscontrate nella fatturazione delle tariffe applicate dalla societa' Energas S.p.A., per la quale con deliberazioni n. 127/06 e n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie, rispettivamente, per l'anno termico 2004/2005 e per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007; e che con nota in data 28 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 008798), la suddetta societa', nel concordare con i riscontri riportati nella citata lettera del 23 marzo 2007, ha comunicato di voler correggere tempestivamente le proprie tariffe; la societa' Cogervap S.r.l., per la quale con deliberazioni n. 57/06 e n. 53/07 erano state approvate le proposte tariffarie, rispettivamente, per l'anno termico 2004/2005 e per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, ha comunicato, con nota in data 4 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 013537), di aver utilizzato per l'ambito tariffario di Molina Aterno (ID: 2368), ai fini della determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2004/2005, un numero di clienti errato, che ha comportato una determinazione del valore del vincolo sui ricavi medesimo superiore rispetto a quello di competenza; per la societa' Sidigas S.p.A., con deliberazione n. 07/07 era stata rinviata la determinazione delle proposte tariffarie, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 limitatamente all'ambito tariffario di Calitri (ID: 1417), alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06; e che tale procedimento si e' concluso con deliberazione n. 118/07; per la societa' Gas Service Abruzzo S.r.l., con deliberazione n. 258/06 era stata rinviata la determinazione delle proposte tariffarie, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 limitatamente agli ambiti tariffari di Fagnano Alto (ID: 2968) e Cappadocia (ID: 2969), alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06; e che tale procedimento si e' concluso con deliberazione n. 118/07; a seguito di verifiche effettuate sul valore del costo della materia prima di gas manifatturati, composti in prevalenza da metano, e di gas incondensabili da raffineria, si sono riscontrati errori per: la societa' Gp Gas, limitatamente all'ambito Scaldasole (ID: 351), per la quale con deliberazione n. 53/07 erano state determinate le tariffe di fornitura per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007; il comune di Sannazzaro De' Burgondi, per il quale con deliberazione n. 295/06 erano state approvate le proposte tariffarie e le componenti di fornitura per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007; la societa' Geogas, limitatamente all'ambito Corniglio (ID: 2063), per la quale con deliberazione n. 295/06 erano state approvate le proposte tariffarie e le componenti di fornitura per l'anno termico 2005/2006; con deliberazione n. 53/07, l'Autorita' ha avviato un procedimento volto alla determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007, nei confronti della societa' Cosvim Soc. Coop. A r.l., limitatamente alla localita' Ginestra; e che nel corso del procedimento la medesima societa' non ha presentato alcuna memoria ne' prodotto alcun documento, e pertanto non ha fornito elementi idonei ad escludere la fondatezza del presupposto per la determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 5.5 e 5.5.1 della deliberazione n. 170/04; Considerato che: dall'esame della documentazione fornita dalle imprese di cui ai precedenti alinea si sono riscontrate, in alcuni casi, le seguenti anomalie: nella esposizione dei costi storici stratificati, il valore dei contributi dichiarati e' superiore a quello dei corrispondenti incrementi patrimoniali; il valore degli incrementi patrimoniali non viene esposto in quanto tali incrementi sono presenti in bilanci di esercizi successivi all'anno di riferimento per la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione; il valore delle poste rettificative e' pari a zero; il valore della quota ammortamento e' negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altri casi, il valore del capitale investito e' negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti; Considerato inoltre che: in data 10 maggio 2007 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorita' le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 rispettivamente di cinquantadue e di quarantanove tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04; con nota del 10 maggio 2007, prot. n. EF/M07/2158/cc, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese stesse a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso; a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea: trentatre imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2005/2006 e trentuno imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007 nei termini previsti; diciannove imprese e diciotto imprese, con riferimento rispettivamente agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, non hanno confermato le proposte tariffarie ne' hanno segnalato difformita' riscontrate nelle stesse; Ritenuto che sia necessario: approvare, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le proposte tariffarie dalle imprese per le quali si sono riscontrate anomalie nella documentazione fornita, apportando ai dati tariffari le seguenti rettifiche: nel caso in cui, nella esposizione dei costi storici stratificati, risulti che il valore dei contributi dichiarati e' superiore a quello dei corrispondenti incrementi patrimoniali, il totale dei contributi, con riferimento al cespite in esame, viene ripartito proporzionalmente agli incrementi patrimoniali stessi, riportando l'eventuale eccedenza di contributi in detrazione del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino al completo esaurimento; nel caso di mancata esposizione del valore degli incrementi patrimoniali in quanto presenti in bilanci di esercizi successivi all'anno di riferimento, il valore del vincolo sui ricavi stesso coincide con il solo valore dei costi operativi, calcolato convenzionalmente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 9.7, dell'allegato A alla deliberazione n. 171/05; nel caso in cui il valore delle poste rettificative e' pari a zero, queste vengono rideterminate per tutte le localita' dell'impresa riproporzionando il valore complessivo di tali poste al valore degli incrementi patrimoniali netti; nel caso in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, vengono posti pari a zero tali valori e viene portato in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo; Ritenuto che sia necessario: approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei quarantaquattro esercenti elencati in tabella 1; approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei quarantadue esercenti elencati in tabella 2; considerare che gli elementi addotti dalla societa' Socogas S.p.A. attengono esclusivamente alla sfera organizzativa dell'esercente medesimo e pertanto non sono idonei a poter ritenere valida la dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria; approvare le rettifiche delle proposte tariffarie della societa' Aem - Distribuzione Gas e Calore S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario Milano, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, gia' approvate con deliberazione n. 258/06; revocare, per l'anno termico 2006/2007 relativamente alla societa' Salso Servizi S.p.A., le rettifiche di cui alla deliberazione n. 53/07 ed applicare, per il medesimo anno termico, le proposte tariffarie gia' approvate con deliberazione n. 258/06; approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004/2005, gia' approvate rispettivamente con deliberazioni n. 57/06 e n. 127/06, delle societa' Cogervap S.r.l. e Energas S.p.A.; approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, gia' approvate rispettivamente con deliberazioni n. 53/07 e n. 258/06, della societa' Cogervap S.r.l. e delle societa' Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. e Energas S.p.A.; approvare le proposte tariffarie della societa' Sidigas S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario Calitri per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007; approvare le proposte tariffarie della societa' Gas Service Abruzzo S.r.l., limitatamente agli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007; approvare per la societa' Gp Gas, limitatamente all'ambito tariffario Scaldasole, e per il comune di Sannazzaro De' Burgondi la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore al 1° ottobre 2005 e al 1° ottobre 2006; approvare per la societa' Geogas, limitatamente all'ambito Corniglio, la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore al 1° ottobre 2005; applicare, per l'anno termico 2006/2007, salvo successiva verifica, nel comune di Ginestra (Potenza) della societa' Cosvim Soc. Coop. A r.l. le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero In Vulture (Potenza) della societa' Enel Rete Gas S.p.A., al quale il comune medesimo risulta interconnesso; Delibera: 1) di approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei quarantaquattro esercenti elencati in tabella 1; 2) di approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei quarantadue esercenti elencati in tabella 2; 3) di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie della societa' Aem - Distribuzione Gas e Calore S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario Milano, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, gia' approvate con deliberazione n. 258/06; 4) di revocare, per l'anno termico 2006/2007 relativamente alla societa' Salso Servizi S.p.A., le rettifiche di cui alla deliberazione n. 53/07 ed applicare, per il medesimo anno termico, le proposte tariffarie gia' approvate con deliberazione n. 258/06; 5) di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004/2005, gia' approvate rispettivamente con deliberazioni n. 57/06 e n. 127/06, delle societa' Cogervap S.r.l. e Energas S.p.A.; 6) di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, gia' approvate rispettivamente con deliberazioni n. 53/07 e n. 258/06, della societa' Cogervap S.r.l. e delle societa' Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. e Energas S.p.A.; 7) di approvare le proposte tariffarie della societa' Sidigas S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario Calitri per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007; 8) di approvare le proposte tariffarie della societa' Gas Service Abruzzo S.r.l., limitatamente agli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007; 9) di approvare per la societa' Gp Gas, limitatamente all'ambito tariffario Scaldasole, e per il comune di Sannazzaro De' Burgondi la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore al 1° ottobre 2005 e al 1° ottobre 2006; 10) di approvare per la societa' Geogas, limitatamente all'ambito Corniglio (ID: 2063), la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore al 1° ottobre 2005; 11) di determinare, salvo successiva verifica, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007 per il comune di Ginestra (Potenza) della societa' Cosvim Soc. Coop. A r.l., utilizzando le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero In Vulture (Potenza) della societa' Enel Rete Gas S.p.A., al quale il comune medesimo risulta interconnesso; 12) di prevedere che l'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2004, per l'anno termico 2004/2005, dal 1° ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006, e dal 1° ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007; 13) di comunicare il presente provvedimento alla societa' Cosvim Soc. Coop. A r.l. mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento; 14) di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di Ginestra in persona del sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza; 15) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso. Milano, 4 giugno 2007 Il presidente: Ortis |