Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 maggio 2007
Approvazione delle condizioni economiche del servizio di stoccaggio per il servizio di pooling per l'anno termico 2007-2008, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 119/05. (Deliberazione n. 119/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 maggio 2007;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 giugno 2005, n. 119/2005 (di seguito: deliberazione n. 119/2005);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/2006 (di seguito: deliberazione n. 50/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 15 maggio 2007, n. 116/2007 (di seguito: deliberazione n. 116/2007).
Considerato che:
l'art. 8, comma 8.8, della deliberazione n. 119/2005 prevede che, in caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, l'impresa di stoccaggio presenti all'Autorita' una proposta recante le condizioni economiche del servizio ai fini della loro approvazione;
con deliberazione n. 116/2007 l'Autorita' ha approvato il codice di stoccaggio della societa' Edison Stoccaggio S.p.A. e ha previsto di subordinare l'applicazione delle condizioni tecniche dei servizi diversi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 8.6 della deliberazione n. 119/2005 all'approvazione delle relative condizioni economiche presentate ai sensi dell'art. 8, comma 8.8 della medesima deliberazione;
la societa' Edison Stoccaggio S.p.a., con lettera in data 15 gennaio 2007 (prot. Autorita' n. 1005 del 16 gennaio 2007), ha presentato, nell'ambito della trasmissione della proposta di codice di stoccaggio, una proposta recante le condizioni economiche del servizio di pooling, ai sensi dell'art. 8, comma 8.8, della deliberazione n. 119/2005;
nell'ambito del procedimento di verifica della proposta di cui al precedente alinea, con nota in data 7 marzo 2007 (prot. EF/M07/1009/tdm) gli Uffici dell'Autorita' hanno richiesto alla societa' Edison Stoccaggio S.p.a. approfondimenti in merito alle modalita' di determinazione delle condizioni economiche del servizio;
con lettera in data 9 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 6360 del 13 marzo 2007), successivamente integrata con nota in data 12 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 6359 del 13 marzo 2007), la societa' Edison Stoccaggio S.p.A. ha fornito gli approfondimenti richiesti;
con lettera in data 16 aprile 2007 (prot. EF/M07/1810/lj) gli Uffici dell'Autorita' hanno comunicato alla societa' Edison Stoccaggio S.p.a. che le condizioni proposte contenevano profili di incoerenza con i principi posti a base della disciplina generale delle condizioni economiche dei servizi di stoccaggio di cui alla deliberazione n. 50/06 e ha richiesto di modificare le suddette condizioni in coerenza con i principi sopra richiamati;
con lettera in data 19 aprile 2007 (prot. Autorita' n. 10123 del 20 aprile 2007), la societa' Edison Stoccaggio S.p.a. ha proposto di offrire il servizio di pooling a titolo gratuito per il solo anno termico 2007-2008, al fine di verificare l'effettiva richiesta del servizio da parte del mercato e di definire in modo piu' puntuale i costi incrementali associati alla fornitura di tale servizio.
Ritenuto che:
nulla osti all'approvazione della fornitura del servizio di pooling a titolo gratuito per il solo anno termico 2007-2008, anche al fine di individuare l'effettiva entita' dei costi incrementali di tale servizio;
Delibera:
1) di approvare la proposta di offrire il servizio di pooling a titolo gratuito per l'anno termico 2007-2008, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 8.8 della deliberazione n. 119/2005 dalla societa' Edison Stoccaggio S.p.A.;
2) di notificare alla societa' Edison Stoccaggio S.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Milano, 18 maggio 2007
Il presidente: Ortis
 
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