Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 9 maggio 2007
Strumenti di confrontabilita' dei prezzi. Approvazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali idonei (allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06) e modifica dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del medesimo Codice di condotta commerciale. (Deliberazione n. 110/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 maggio 2007;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/1997;
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 136/2001;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrato e modificato;
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004 n. 5/2004, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2006, n. 105/2006 (di seguito: Codice di condotta commerciale);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/2006 come successivamente integrato e modificato;
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 126/2006;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/2006 (di seguito: deliberazione n. 152/2006);
la determinazione del direttore generale dell'Autorita' 29 giugno 2006, n. 26/2006 (di seguito: determinazione n. 26/2006);
il documento per la consultazione 7 febbraio 2007, atto n. 5/2007, intitolato «Strumenti di confrontabilita' dei prezzi scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica (allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/2006)» (di seguito: documento per la consultazione).
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 e' finalita' dell'Autorita' garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita', nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e di redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-quater e comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/2004, sono clienti idonei dall'1 luglio 2004 tutti i clienti finali non domestici e dall'1 luglio 2007 tutti i clienti finali;
al fine di assicurare ai clienti finali un adeguato livello di garanzia nella fase pre-contrattuale e di fornire strumenti per il confronto delle offerte proposte dagli esercenti del mercato libero elettrico, l'Autorita' ha definito il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali alimentati in bassa tensione che sancisce regole generali di correttezza e di trasparenza che i venditori devono applicare nelle fasi di promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del contratto gia' stipulato;
l'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice di condotta commerciale prevede che, prima della conclusione del contratto o comunque entro dieci giorni dalla conclusione, se questa e' avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, debbano essere consegnati o trasmessi al cliente una copia del contratto, una nota informativa che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto e una scheda riepilogativa dei corrispettivi, conforme allo schema predisposto dall'Autorita';
per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11, comma 1, e' necessario che la consegna della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del medesimo comma, avvenga prima della sottoscrizione, da parte del cliente, della proposta contrattuale irrevocabile;
l'Autorita' ha istituito, ai fini della definizione della scheda di riepilogo dei corrispettivi, un Gruppo di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti dei clienti finali e degli operatori (di seguito: Gruppo di lavoro); il Gruppo di lavoro e' stato avviato con la determinazione n. 26/2006;
tenuto conto degli esiti delle attivita' del Gruppo di lavoro, l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione nel quale ha proposto, tra l'altro, che:
a) la scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali non domestici sia differenziata da quella per i clienti finali domestici, prevedendo che, relativamente ai servizi base, la scheda dei clienti non domestici riporti la disaggregazione tra i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica e che, ai fini di una maggiore semplificazione, la scheda per i clienti domestici riporti i corrispettivi suddivisi in quota fissa, quota potenza e quota energia, senza ulteriori disaggregazioni;
b) l'esercente non sia tenuto ad indicare nella scheda per i clienti finali non domestici i valori dei corrispettivi relativi all'uso delle reti e ai servizi di misura fatturati dal distributore, ma che sia sufficiente indicarne la presenza con un segno di spunta, mentre nella scheda per i clienti finali domestici il valore dei corrispettivi relativi all'uso delle reti e ai servizi di misura fatturati dal distributore debba essere sommato al valore dei corrispettivi di vendita previsti dall'offerta per la quota fissa, la quota potenza e la quota energia;
c) la scheda per i clienti domestici riporti un riquadro per il calcolo a preventivo della spesa annua del cliente comprese le imposte per livelli di consumo e di potenza impegnata prestabiliti;
d) l'esercente non sia tenuto ad indicare nella scheda i corrispettivi gia' applicati al cliente al momento in cui l'offerta viene proposta;
e) l'esercente il servizio di distribuzione sia tenuto a pubblicare nel proprio sito internet le opzioni tariffarie di distribuzione approvate dall'Autorita' ai sensi del Testo integrato secondo un prospetto uniforme;
le osservazioni al documento per la consultazione inviate dai soggetti interessati hanno evidenziato:
a) un sostanziale accordo per quanto riguarda le modalita' di compilazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi e la struttura della scheda per i clienti non domestici;
b) la necessita' di apportare alcune modifiche di dettaglio ai riquadri della scheda, con particolare riguardo alle unita' di misura, agli oneri accessori ed alla disposizione dei riquadri;
c) la richiesta di abrogare la previsione di cui all'art. 6, comma 4, del Codice di condotta commerciale, in tema di incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte e la previsione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), in tema di valori dei corrispettivi soggetti a indicizzazione;
d) disaccordo, da parte degli esercenti e delle loro associazioni, circa l'inserimento nella scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali domestici di un riquadro contenente il calcolo a preventivo della spesa annua per livelli di consumo e potenza prestabiliti, in quanto la sua predisposizione e' ritenuta eccessivamente gravosa in termini gestionali e di costi;
e) un sostanziale accordo, da parte delle associazioni rappresentative dei clienti finali, circa la necessita' che la scheda per i clienti domestici presenti una struttura semplificata, non riportando la disaggregazione tra i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento;
f). la richiesta, da parte delle associazioni rappresentative dei clienti finali, che venga fornita dall'esercente l'informazione relativa alla spesa annua calcolata in base al consumo effettivo e alle caratteristiche di prelievo del singolo cliente finale;
g) un sostanziale accordo per quanto riguarda l'obbligo, per gli esercenti il servizio di distribuzione, di pubblicare le opzioni tariffarie di distribuzione di cui al Testo integrato secondo un prospetto uniforme;
in relazione al processo di revisione in atto del sistema tariffario per le utenze domestiche non sono al momento noti alcuni elementi di contesto che influenzano le modalita' di compilazione della scheda per i clienti finali domestici nella parte relativa ai corrispettivi;
i documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' riportano, per la maggior parte dei clienti finali, i corrispettivi espressi in euro;
in relazione alle esigenze manifestate da parte dei soggetti rappresentativi dei clienti finali, l'attivita' del Gruppo di lavoro proseguira' con l'obiettivo di individuare ulteriori e piu' completi strumenti volti a favorire la confrontabilita' delle offerte, a particolare tutela dei clienti dotati di minore forza contrattuale e conoscenza del mercato.
Ritenuto che:
sia opportuno confermare l'ambito di applicazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi cosi' come previsto dal Codice di condotta commerciale;
sia opportuno prevedere, in linea con quanto proposto nel documento per la consultazione e con quanto disposto dalla deliberazione n. 152/2006, per il quadro di dettaglio della bolletta elettrica una scheda di riepilogo per i clienti non domestici riportante, relativamente al servizio base, la disaggregazione tra i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica;
sia necessario tenere conto delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione riguardanti la specificazione degli oneri accessori opzionali e l'omogeneizzazione delle unita' di misura di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del Codice di condotta commerciale con le unita' di misura utilizzate per la compilazione delle bollette;
non sia opportuno, in relazione alle esigenze di trasparenza e corretta informazione nei confronti dei clienti finali in relazione agli sconti e alle indicizzazioni previsti dalle offerte, eliminare gli obblighi di cui all'art. 6 comma 1, lettera d), e di cui all'art. 6, comma 4, del Codice di condotta commerciale;
in vista dell'acquisizione dell'idoneita' da parte di tutti i clienti domestici sia necessario predisporre ulteriori strumenti che agevolino la scelta consapevole del nuovo venditore, a tutela dei clienti dotati di minor forza contrattuale e scarsa conoscenza del mercato;
in relazione alle criticita' gestionali segnalate in fase di consultazione e al processo di revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in atto sia opportuno prevedere, transitoriamente, che la scheda di riepilogo per i clienti domestici:
a) venga consegnata soltanto nel caso di offerte a clienti domestici a cui, al momento dell'offerta, siano applicate tariffe indifferenziate per fasce orarie e uniche a livello nazionale;
b) non contenga per ora il riquadro relativo ai corrispettivi per i servizi base;
per le offerte a clienti domestici a cui, al momento dell'offerta, siano applicate tariffe diverse da quelle di cui al precedente alinea, sia comunque facolta' degli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica elaborare e consegnare ai clienti finali domestici schede di riepilogo analoghe a quella definite dall'Autorita' che consentano di quantificare il risparmio annuo per il cliente finale;
sia opportuno, al fine di favorire la confrontabilita' delle offerte, prevedere nella scheda per i clienti domestici, un riquadro contenente il calcolo a preventivo della spesa annua del cliente, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, della spesa annua derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento stabilite dall'Autorita' e del risparmio derivante dall'offerta;
sia necessario approvare le suddette schede di riepilogo dei corrispettivi e le relative istruzioni di compilazione riportate in allegato al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;
sia opportuno fissare la data di entrata in vigore dell'obbligo di consegna delle schede di riepilogo per i clienti finali domestici per offerte che prevedono l'inizio della somministrazione di energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007 e per i clienti finali non domestici a far data dal 1° settembre 2007;
sia opportuno prevedere che siano tenuti al rispetto dell'obbligo di consegna della scheda anche gli esercenti che propongono offerte per la fornitura congiunta di energia elettrica e gas; gli eventuali vantaggi associati all'offerta congiunta potranno essere valorizzati negli appositi spazi gia' previsti dalla scheda;
al fine di agevolare la compilazione della scheda destinata ai clienti domestici, sia opportuno che l'Autorita' aggiorni e pubblichi, contestualmente agli aggiornamenti di tariffe e di condizioni economiche di riferimento, i valori della spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento stabilite dall'Autorita' stessa;
al fine di agevolare da parte di operatori e clienti finali la consultazione dei corrispettivi passanti, fatte salve le previsioni di cui all'art. 4 del Testo integrato, sia necessario prevedere, in capo agli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, l'obbligo di pubblicare le opzioni tariffarie di distribuzione secondo un prospetto definito dall'Autorita';
Delibera:
1) di approvare le schede di riepilogo dei corrispettivi di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale e le relative istruzioni per la compilazione, allegate al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato A);
2) di stabilire per gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica l'obbligo di consegna della scheda di riepilogo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale, per offerte che prevedono l'inizio della somministrazione di energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007, ai clienti domestici che rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo Codice, limitatamente, fino alla definizione del nuovo sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione, ai clienti a cui al momento dell'offerta siano applicate tariffe indifferenziate per fasce orarie e uniche a livello nazionale definite dall'Autorita';
3) di fissare al 1° luglio 2007 la data di entrata in vigore dell'obbligo per gli esercenti il servizio di distribuzione di pubblicare le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione destinate alle utenze in bassa tensione, approvate ai sensi del Testo integrato, sui propri siti internet, secondo il prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato B);
4) di fissare al 1° settembre 2007 la data di entrata in vigore dell'obbligo per gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica e/o di gas di consegnare le schede di riepilogo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c) del Codice di condotta commerciale, ai clienti non domestici che rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo Codice;
5) di modificare, a decorrere dal 1° settembre 2007, l'art. 6, comma 1, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione n. 105/2006 nei seguenti termini:
a) le parole «centesimi di euro per kWh» sono sostituite dalle parole «euro per kWh»;
b) le parole «centesimi di euro/cliente/anno» sono sostituite dalle parole «euro/cliente/anno»;
c) le parole «centesimi di euro per kW/anno» sono sostituite dalle parole «euro per kW/anno»;
d) le parole «centesimi di euro per kvarh» sono sostituite dalle parole «euro per kvarh»; prevedendo che i moduli contrattuali riportanti corrispettivi espressi in centesimi di euro, gia' predisposti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, possano continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2007;
6) di provvedere ad aggiornare e pubblicare, contestualmente agli aggiornamenti di tariffe e di condizioni economiche di riferimento, i valori della spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento stabilite dall'Autorita' stessa; di stabilire che, in sede di prima applicazione delle schede di riepilogo, gli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica compilino la scheda di riepilogo dei clienti finali domestici utilizzando i valori riportati nell'allegato C che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
7) di conferire mandato al direttore della Direzione consumatori e qualita' del Servizio affinche' il medesimo provveda a predisporre proposte all'Autorita' per l'eventuale adeguamento delle schede di riepilogo sulla base degli esiti del processo di revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche e tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti attraverso l'attivita' del Gruppo di lavoro istituito ai sensi della deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/2006;
8) di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 9 maggio 2007
Il presidente: Ortis
 
Allegato A

Scheda di riepilogo dei corrispettivi relativi all'offerta di energia elettrica di cui all'articolo 11, lettera c) del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali (allegato A alla deliberazione n. 105/06) e istruzioni di compilazione.

Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si adottano le definizioni di cui all'art. 1, allegato A alla deliberazione n. 105/2006 ed in particolare:
a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
b) clienti finali sono i clienti finali idonei del settore elettrico alimentati in bassa tensione;
c) Codice di condotta commerciale e' il Codice di condotta commerciale per il settore elettrico di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2006, n. 105/2006;
d) scheda e' la scheda di riepilogo dei corrispettivi relativi all'offerta di energia elettrica di cui al Codice di condotta commerciale;
e) esercenti sono gli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali.
Art. 2.
Scheda di riepilogo e criteri generali di compilazione
2.1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale sono definite:
a) la scheda per i clienti finali non domestici di cui all'Allegato 1;
b) la scheda per i clienti finali domestici di cui all'Allegato 2.
2.2. L'esercente compila la scheda in tutte le sue parti con caratteri chiari e leggibili e riporta in testa alla scheda la data di presentazione dell'offerta ed il suo termine di validita'.
2.3. Le schede di cui agli allegati 1 e 2, del presente provvedimento riportano, i seguenti riquadri:
a) «Altri oneri/servizi accessori»;
b) «Modalita' di indicizzazione e variazione»;
c) «Descrizione dello sconto e/o del bonus»;
d) «Altri dettagli sull'offerta».
2.4. Per i soli clienti finali non domestici (allegato 1) la scheda di riepilogo riporta il riquadro denominato «Servizi base», nel quale sono elencati i corrispettivi previsti dal contratto con riferimento alle attivita' connesse alla consegna dell'energia elettrica al cliente finale, suddivisi tra corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e corrispettivi di vendita, dispacciamento e sbilanciamento. Tale riquadro deve sempre essere compilato.
2.5. Per i soli clienti finali domestici la scheda di riepilogo (allegato 2), riporta il riquadro denominato «Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte» di cui al successivo art. 4.
Art. 3. Compilazione del riquadro «Servizi base» per i clienti finali non
domestici
3.1. Il riquadro denominato «Servizi base» della scheda per i clienti non domestici (Allegato 1) riporta le seguenti colonne:
a) «Denominazione corrispettivi»;
b) «Corrispettivi inglobati»;
c) «Tariffa distributore o condizioni economiche di riferimento Autorita»;
d) «Corrispettivi previsti dall'offerta»;
e) «Indicizzazioni/variazioni»;
f) «Sconti/bonus»;
g) «Note del cliente».
3.2. Per i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura, qualora l'offerta preveda il trasferimento al cliente dei corrispettivi fatturati dal distributore, come previsti dall'opzione di distribuzione applicata al medesimo cliente, l'esercente indica un segno di spunta nella colonna denominata «Tariffa distributore o condizioni economiche di riferimento Autorita». Qualora l'offerta preveda l'addebito di corrispettivi in misura diversa da quanto fatturato dal distributore locale, nella colonna denominata «Corrispettivi previsti dall'offerta» l'esercente deve indicare il corrispettivo unitario.
3.3. Per i corrispettivi di vendita, dispacciamento e sbilanciamento l'esercente deve indicare i corrispettivi di vendita previsti dalla sua offerta, con le loro eventuali articolazioni nella colonna denominata «Corrispettivi previsti dall'offerta». Qualora siano definite condizioni economiche di riferimento e il contratto preveda l'addebito al cliente del corrispettivo di vendita previsto dalle suddette condizioni di riferimento definite dall'Autorita', l'esercente deve indicare un segno di spunta nella colonna denominata «Tariffa del distributore o condizioni economiche di riferimento Autorita».
3.4. Qualora l'offerta preveda il trasferimento al cliente dei corrispettivi di dispacciamento e sbilanciamento di cui alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/2006 e successive modifiche e integrazioni, i corrispettivi indicati saranno quelli disponibili al momento dell'offerta, in relazione alle tempistiche di determinazione dei corrispettivi stessi.
3.5. I corrispettivi indicati nella scheda si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta e applicabili all'energia elettrica misurata al punto di prelievo del cliente finale.
3.6. Qualora l'offerta preveda corrispettivi articolati per fasce orarie, essi devono essere riportati in diverse colonne, una per ciascuna fascia oraria, con indicazione, in calce alla scheda, della delimitazione delle fasce orarie stesse.
3.7. Qualora l'offerta preveda corrispettivi articolati per scaglioni di consumo, essi devono essere riportati su diverse righe, una per ciascuno scaglione di consumo, con indicazione della delimitazione degli scaglioni stessi.
3.8. Qualora l'offerta preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica, che non consenta l'individuazione dei singoli corrispettivi, l'esercente indica un segno di spunta nella colonna denominata «Corrispettivi inglobati» e riporta il valore del corrispettivo previsto (espresso in Euro/kWh, o in Euro/cliente, ecc.) nella sezione relativa ai corrispettivi di vendita, dispacciamento e sbilanciamento.
3.9. Le componenti A, MCT e UC, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, applicabili ai clienti del mercato libero in base alla normativa vigente, si intendono inglobate nei corrispettivi di riferimento, cosi' come previsto dalla direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' di cui alla deliberazione n. 152/2006.
3.10. Qualora l'offerta preveda corrispettivi soggetti ad indicizzazioni/variazioni e/o a sconti/bonus, in corrispondenza di tali corrispettivi deve essere posto un segno di spunta nelle colonne denominate «Indicizzazioni/variazioni» e «Sconti/bonus». Per i corrispettivi uguali a quelli applicati dal distributore per l'uso delle reti e per il servizio di misura o alle condizioni economiche di riferimento fissate dall'Autorita' ed aggiornati dall'Autorita' stessa, l'esercente non deve porre alcun segno di spunta nella colonna denominata «Indicizzazioni/Variazioni», ma deve riportare nel riquadro «Modalita' di indicizzazione e variazione» la dicitura di cui al successivo comma 6.2.
3.11. La colonna denominata «Note del cliente» e' lasciata alla compilazione da parte del cliente finale.
Art. 4. Compilazione del riquadro «Calcolo a preventivo della spesa annua
escluse le imposte» per i clienti finali domestici
4.1. Nel riquadro della scheda di riepilogo per i clienti finali domestici (Allegato 2) denominato «Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte» l'esercente deve riportare per ciascun livello di consumo indicato:
a) nella colonna A la stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto offerto, eccetto i corrispettivi per i servizi accessori opzionali. I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
b) nella colonna B la stima della spesa complessiva pubblicata dall'Autorita' e risultante dall'applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorita' stessa e vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
c) nelle colonne C e D, rispettivamente, la stima del risparmio annuo in euro ed in percentuale risultante dal confronto tra la stima della spesa di cui alla precedente lettera b) e la stima della spesa di cui alla precedente lettera a).
4.2. La compilazione del riquadro di cui al comma 4.1 deve essere fatta per livelli di potenza pari a 3 kW e a 4,5 kW. E' facolta' dell'esercente riportare sulla medesima scheda i riquadri relativi ad entrambi i livelli di potenza o predisporre schede distinte per i due livelli di potenza.
4.3. Per offerte riferite a clienti con potenza impegnata fino a 3 kW gli esercenti devono compilare due riquadri, dei quali uno per la tariffa applicata ai contratti stipulati per le abitazioni di residenza e uno per la tariffa applicata ai contratti stipulati per le abitazioni non di residenza. E' facolta' dell'esercente riportare sulla medesima scheda i riquadri relativi ad entrambe le tipologie contrattuali o predisporre schede distinte per le due tipologie contrattuali.
4.4. Ai fini delle compilazione delle colonne A, C, e D, la spesa annua deve essere calcolata escludendo le imposte.
4.5. Nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati in fasce orarie, l'esercente effettua il calcolo della spesa annua ai fini della compilazione delle colonne A, C, e D ripartendo i consumi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione dei corrispettivi dell'offerta, sulla base delle curve di prelievo per «cliente tipo» rese disponibili dall'Autorita' nel proprio sito internet. La ripartizione in fasce orarie utilizzata deve essere esplicitata dall'esercente in calce al riquadro. E' facolta' dell'esercente evidenziare anche il risparmio che il cliente finale conseguirebbe allocando i consumi su un profilo diverso da quello pubblicato dall'Autorita'. Il profilo utilizzato deve essere reso noto.
4.6. I valori relativi alla stima della spesa complessiva di cui al comma 4.1, lettera b) da inserire nella scheda sono aggiornati e pubblicati dall'Autorita' contestualmente agli aggiornamenti di tariffe e condizioni economiche di riferimento. Gli esercenti devono provvedere all'aggiornamento delle schede da consegnare ai clienti entro 10 giorni lavorativi da tale pubblicazione.
Art. 5.
Compilazione del riquadro «Altri oneri/servizi accessori»
5.1. Il riquadro denominato «Altri oneri/servizi accessori» descrive gli eventuali ulteriori oneri previsti dal contratto, comprese le componenti aggiuntive di vendita applicabili al cliente in base al contratto, nonche' i corrispettivi previsti a fronte di servizi accessori, diversi dalla prestazione principale, consistente nella fornitura di energia elettrica.
5.2. Il riquadro denominato «Altri oneri/servizi accessori» riporta una colonna per la descrizione degli oneri o dei servizi accessori rispetto alla fornitura di energia elettrica, una colonna per l'indicazione dei relativi corrispettivi e una colonna nella quale viene evidenziato se il servizio e' previsto dall'offerta come opzionale o non opzionale.
5.3. Nella scheda per i clienti domestici il riquadro viene compilato soltanto con riferimento ai corrispettivi per i servizi previsti dall'offerta come opzionali, in quanto i corrispettivi per i servizi non opzionali sono compresi nel calcolo della spesa di cui all'art. 4, comma 4.1, lettere a) e c).
5.4. Fermo restando quanto previsto all'art. 12 del Codice di condotta commerciale in tema di variazione unilaterale di clausole contrattuali, qualora il contratto preveda corrispettivi soggetti a conguaglio, in relazione a circostanze imprevedibili descritte nel contratto stesso, tali corrispettivi devono essere debitamente evidenziati.
Art. 6. Compilazione del riquadro «Modalita' di indicizzazione e variazione»
6.1. Il riquadro denominato «Modalita' di indicizzazione e variazione» illustra le modalita' di calcolo degli aggiornamenti dei corrispettivi soggetti a indicizzazione/variazione in base al contratto. Deve sempre essere compilato qualora l'offerta preveda forme di indicizzazione.
6.2. Nel riquadro denominato «Modalita' di indicizzazione e variazione» per ogni corrispettivo soggetto a indicizzazione l'esercente deve descrivere le modalita' di calcolo di eventuali indicizzazioni/variazioni, diverse da quelle previste dall'Autorita' per le tariffe o le condizioni economiche di riferimento da essa definite, indicando il parametro di indicizzazione/variazione e la periodicita' di aggiornamento, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, lettera d), del Codice di condotta commerciale. Qualora l'esercente applichi corrispettivi uguali a quelli applicati dal distributore per l'uso delle reti e per il servizio di misura o le condizioni economiche di riferimento fissate dall'Autorita' stessa, deve riportare nel riquadro la dicitura «I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, qualora applicabili».
Art. 7.
Compilazione del riquadro «Descrizione dello sconto e/o del bonus»
7.1. Il riquadro denominato «Descrizione dello sconto e/o del bonus» illustra eventuali sconti e/o bonus previsti dall'offerta. Deve sempre essere compilato qualora l'offerta preveda sconti o bonus.
7.2. Nel riquadro denominato «Descrizione dello sconto e/o del bonus» per ogni voce soggetta a sconto, o a cui venga applicato un bonus, l'esercente e' tenuto a precisare l'entita' dello sconto previsto e le informazioni di cui all'art. 6, comma 4, del Codice di condotta commerciale e a fornire informazioni circa l'entita' e le modalita' di applicazione dei bonus previsti dall'offerta. Per i clienti domestici in presenza di bonus o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto e pertanto non incluse nel calcolo della spesa indicata alla colonna A del riquadro di cui al comma 4.1, e' facolta' dell'esercente fornire indicazione dell'eventuale ulteriore risparmio annuo rispetto a quello gia' evidenziato alle colonne C e D del medesimo riquadro.
Art. 8.
Compilazione del riquadro «Altri dettagli sull'offerta»
8.1. Nel riquadro denominato «Altri dettagli sull'offerta» l'esercente deve riportare eventuali informazioni riguardanti aspetti specifici dell'offerta quali, a titolo di esempio, ulteriori premi, vantaggi, benefici, garanzie di origine dell'energia elettrica fornita, specificandone i criteri e le modalita' di applicazione.
 
Allegato 1

----> vedere allegato a pag. 55 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> vedere allegato da pag. 56 a pag. 57 della G.U. <----
 
Allegato B

----> vedere allegato a pag. 58 della G.U. <----
 
Allegato C

----> vedere allegato a pag. 58 della G.U. <----
 
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