Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 26 aprile 2007 |
Fondo Patrimonio Uno: decreto di indennizzo. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-Legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4»), in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 20 ottobre 2004, con il quale e' stata promossa la costituzione del fondo di investimento immobiliare denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), gia' istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi immobiliari SGR p.A. (la «SGR»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2005 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare a favore del Fondo (nel seguito indicato come «decreto operazione»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2005 con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati negli allegati 1 e 2 a tale decreto (nel seguito indicato come il «decreto di apporto»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, emanato in data 23 dicembre 2005, con il quale sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati negli allegati 1 e 2 a tale decreto (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 29 dicembre 2005, ai sensi del quale e' stato determinato il valore degli immobili trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di apporto e del decreto di trasferimento e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al Fondo (nel seguito indicato come il «decreto di chiusura»); Visto l'accordo di indennizzo stipulato ai sensi del decreto operazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«accordo di indennizzo»); Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Agenzia del demanio sugli immobili trasferiti ai sensi del decreto di apporto e del decreto di trasferimento, dalle quali e' emerso che l'immobile sito in Peschiera del Garda, p.zza Serenissima s.n.c, e le porzioni di esso e' stato erroneamente inserito negli elenchi degli immobili apportati ai sensi del decreto di apporto (le «verifiche»); Preso atto che, in ragione delle rettifica in aumento dei valori di cessione degli immobili a seguito di verifica di cui all'art. 6 dell'allegato 3 dell'accordo di indennizzo, e' risultato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasferito al Fondo immobili di valore superiore a quanto ricevuto, ed ha diritto a portare in detrazione di futuri indennizzi determinati ai sensi dello stesso accordo l'ammontare di euro 3.888.111,00 (la «riserva»); Preso atto delle comunicazioni del 24 luglio 2006, del 3 agosto 2006 e del 2 ottobre con le quali il Fondo ha inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze una richiesta di indennizzo ai sensi dell'Accordo di Indennizzo per un importo complessivo di euro 19.817.100,00 per i motivi ivi illustrati; Preso atto delle franchigie concesse a favore del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 4 dell'allegato 3 dell'accordo di indennizzo (le «franchigie»); Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha manifestato al Fondo la volonta' di indennizzare il Fondo in parte mediante trasferimento di nuovi immobili, in parte utilizzando la riserva e le franchigie e per il rimanente per cassa; Ritenuta non necessaria, anche ai fini del principio di economicita', un'ulteriore individuazione dei cespiti, in quanto effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 349 del 5 febbraio 2002 e con decreto del direttore dell'Agenzia del demanio n. 28663 del 22 luglio 2003; Decreta: Art. 1. Gli immobili indicati nell'allegato 1 del presente decreto (nel seguito gli «immobili trasferiti») passano al patrimonio disponibile dello Stato. Il valore degli immobili trasferiti, determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla societa' di gestione del Fondo, e congruito ai sensi del comma 9, dell'art 3, del decreto-legge n. 351, e' pari ad Euro 8.403.332. ln sostituzione dell'immobile sito in Peschiera del Garda, p.zza Serenissima s.n.c, e a titolo di indennizzo parziale ai sensi di quanto previsto dall'accordo di indennizzo, sono trasferiti al Fondo, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (nel seguito, la «Data di Efficacia»), gli immobili trasferiti, che costituiscono patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello di BNL Fondi immobiliari SGR p.A. Gli immobili trasferiti si intendono comprendenti anche gli accessori e le pertinenze ad essi relativi, ancorche' non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, con esclusione delle unita' ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli immobili trasferiti, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze. Il credito per il finanziamento concesso da Banca Intesa S.p.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e Morgan Stanley Bank International Limited, filiale di Milano, in data 30 dicembre 2005 deve intendersi assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 351, anche sugli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde inoltre al Fondo a titolo di indennizzo, al netto della riserva e delle franchigie che si intendono utilizzate secondo quanto previsto dall'accordo di indennizzo, l'importo di euro 2.225.657, a valere sull'apposito capitolo di spesa, istituito mediante provvedimento in corso di perfezionamento, a soddisfazione delle rimanenti pretese del Fondo. |
| Art. 2. In conseguenza dell'esito delle verifiche l'immobile sito in Peschiera del Garda, p.zza Serenissima snc, si considera non trasferito e di conseguenza dall'allegato 2 al decreto di Apporto e' espunto qualsiasi riferimento al medesimo. |
| Art. 3. Il Fondo e' immesso nel possesso giuridico degli immobili trasferiti con effetto dalla data di efficacia. |
| Art. 4. Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4 e di quanto previsto dal decreto operazione, gli immobili trasferiti sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio dal Fondo ai sensi del contratto di locazione previsto dal decreto operazione e assegnati in uso dall'Agenzia del demanio ai sensi del disciplinare di assegnazione previsto dal decreto operazione e con effetto dalla data di efficacia ai soggetti assegnatari che, in base al predetto disciplinare, corrispondono all'Agenzia del demanio un canone in relazione agli immobili assegnati. Con apposito successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' fissato l'importo del canone annuo complessivo rivalutato da corrispondere all'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 351, e la ripartizione del suddetto canone tra i soggetti assegnatari. Con il medesimo decreto e' regolata la corresponsione della differenza tra quanto previsto dall'art. 2 del decreto di chiusura e il nuovo canone come sopra determinato. Per il pagamento all'Agenzia del Demanio di tale importo si fa fronte prioritariamente con la ripartizione, per conto dei soggetti assegnatari, del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. |
| Art. 5. L'Agenzia del demanio, in persona del suo direttore, apporta le dovute integrazioni all'allegato del contratto di locazione contenente la lista degli immobili per tener conto del trasferimento degli immobili trasferiti, di quanto risultante dalle verifiche, dei risultati derivanti dalla valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla societa' di gestione del Fondo secondo quanto previsto dall'art. 5.5 dell'accordo di indennizzo e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, allocando il canone di locazione tra gli immobili contenuti in tale lista. |
| Art. 6. Il prof. Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto. Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con efficacia da detta data di pubblicazione. Roma, 26 aprile 2007
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Rutelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 41 |
| ----> vedere tabella a pag. 30 della G.U. <---- |
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