Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 6 giugno 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Kathopouli Sevastiana Ageliki, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n, 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Kathopouli Sevastiana Ageliki, nata il 24 luglio 1981 a Rodi, cittadina greca, diretta ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo greco di psicologa, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicologa; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Diploma in Psicologia», conseguito presso l'«Universita' di scienze sociali e politiche, corso di psicologia "Pandion" di Atene» in data 15 ottobre 1996; Considerato che e' in possesso della licenza di esercizio della professione di psicologo come attestato in data 17 ottobre 2006 dall'«Autonomia prefettizia del Dodecanneso» Direzione servizi sociali sezione sanitaria; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali: 1) teoria e tecnica dei tests, 2) psicologia dinamica, 3) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente 12 mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Kathopouli Sevastiana Ageliki nata il 24 luglio 1981 a Rodi, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) teoria e tecnica dei tests, 2) psicologia dinamica, 3) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente 12 mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica. Roma, 6 giugno 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. b) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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