Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 giugno 2007 |
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Salame Felino», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di cui al paragrafo 5, primo comma; Vista la domanda presentata dall'Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino», con sede in Parma, via Al Ponte Caprazucca n. 6/A, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Salame Felino, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006; Vista la nota protocollo n. 2174 del 4 aprile 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale l'Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi l'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Vista la nota con la quale le imprese che hanno legalmente commercializzato il prodotto denominato «Salame tipo Felino» in modo continuativo per i cinque antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della denominazione «Salame Felino», hanno sollevato il problema dell'utilizzo della predetta denominazione «Salame tipo Felino» nel corso della procedura nazionale di opposizione. Ritenuto che tale periodo di adattamento debba essere accordato agli aventi diritto anche nella fase di vigenza della protezione nazionale transitoria; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Salame Felino, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Salame Felino, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 2174 del 4 aprile 2007, sopra citata; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Salame Felino. |
| Art. 2. La denominazione Salame Felino e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso con nota n. 2174 del 4 aprile 2007 all'organismo comunitario competente. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Salame Felino, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. |
| Art. 5. In deroga all'art. 2, e' concesso un periodo di anni due, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, durante il quale potra' essere utilizzata la denominazione «Salame tipo Felino» dalle imprese per le quali si e' realizzata la condizione di cui in premesse. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2007 Il direttore generale: La Torre |
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