Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2007 (vai al sommario)
LEGGE 20 giugno 2007, n. 77
Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonche' le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonche', con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 9-bis della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresi' adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005 e, per quanto riguarda la direttiva 2002/98/CE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure fissati dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, in coordinamento con le prescrizioni della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Gli schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis e' abrogato. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La direttiva 2002/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 marzo 2002, n. L 80.
- La direttiva 2004/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 142.
- La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 145.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre n. 221.
- La direttiva 2002/98/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 33 dell'8 febbraio 2003.
- La direttiva 2001/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 novembre 2001, n. L 311.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 9-bis e 1 della
legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2004».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50
milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione
europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello
di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento
in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di
attivita' commerciali e professionali, una disciplina piu'
restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri
Stati membri.».
«Art. 9-bis (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che
modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e
la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del
Consiglio, nonche' della direttiva 2006/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che
modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE
e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonche' della direttiva
2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva e delle
relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale
attribuendo le competenze rispettivamente alla Banca
d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB) secondo i principi di cui agli articoli 5 e
6 del citato testo unico, e successive modificazioni, e
confermando la disciplina prevista per i mercati
all'ingrosso di titoli di Stato;
b) recepire le nozioni di servizi e attivita' di
investimento, nonche' di servizi accessori e strumenti
finanziari contenute nell'allegato I alla direttiva;
attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il
potere di recepire le disposizioni adottate dalla
Commissione ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della
direttiva;
c) prevedere che l'esercizio nei confronti del
pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle
attivita' di investimento sia riservato alle banche e ai
soggetti abilitati costituiti in forma di societa' per
azioni nonche', limitatamente al servizio di consulenza in
materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso
dei requisiti di professionalita', onorabilita',
indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Resta ferma
l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le
attivita' previste dall'ordinamento nazionale;
d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali
di negoziazione sia consentita anche alle societa' di
gestione di mercati regolamentati previa verifica della
sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;
e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la
Banca d'Italia, l'autorita' unica competente per i fini di
collaborazione con le autorita' competenti degli Stati
membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di
esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima
direttiva;
f) stabilire i criteri generali di condotta che
devono essere osservati dai soggetti abilitati nella
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e
dei servizi accessori, ispirati ai principi di cura
dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrita'
del mercato e delle specificita' di ciascuna categoria di
investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti
professionali e le controparti qualificate;
g) prevedere che siano riconosciute come controparti
qualificate, ai fini dell'applicazione delle regole di
condotta, le categorie di soggetti espressamente
individuate come tali dalla direttiva, nonche' le
corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi;
attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il
potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle
misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea
secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della
direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che
possono essere riconosciuti come controparti qualificate;
h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia,
il potere di disciplinare con regolamento, in conformita'
alla direttiva e alle relative misure di esecuzione
adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di
cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le
seguenti materie relative al comportamento che i soggetti
abilitati devono tenere:
1) le misure e gli strumenti per identificare,
prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di
interesse, inclusi i principi che devono essere seguiti
dalle imprese nell'adottare misure organizzative e
politiche di gestione dei conflitti;
2) gli obblighi di informazione, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotti finanziari e delle gestioni di
portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB
puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni
maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto
dall'art. 136 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
3) la valutazione dell'adeguatezza delle
operazioni;
4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti
abilitati, di funzioni operative;
5) le misure da adottare per ottenere
nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile
per i clienti, ivi incluse le modalita' di registrazione e
conservazione degli ordini stessi;
i) disciplinare l'attivita' di gestione dei sistemi
multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il
potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di
funzionamento dei sistemi stessi;
l) al fine di garantire l'effettiva integrazione dei
mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia del
processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli
che possono impedire il consolidamento delle informazioni
messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di
negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca
d'Italia, per i mercati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di
Stato, nonche' per gli scambi di strumenti previsti
dall'art. 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di
interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i
mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
1) disciplinare il regime di trasparenza
pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni
riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati
regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi
multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori
sistematici;
2) estendere, in tutto o in parte, quando cio' sia
necessario per la tutela degli investitori, il regime di
trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti
finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni
nei mercati regolamentati;
m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare
con regolamento, in conformita' alla direttiva e alle
misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea,
secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della
medesima direttiva, le seguenti materie:
1) il contenuto e le modalita' di comunicazione
alla CONSOB, da parte degli intermediari, delle operazioni
concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche
l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla CONSOB
stessa;
2) l'estensione degli obblighi di comunicazione
alla CONSOB delle operazioni concluse da parte degli
intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi
alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando cio' sia
necessario al fine di assicurare la tutela degli
investitori;
3) i requisiti di organizzazione delle societa' di
gestione dei mercati regolamentati;
n) prevedere che la CONSOB possa individuare i
criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti,
adottati ai sensi dell'art. 62 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati
regolamentati in materia di ammissione, sospensione e
revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di
accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni
concluse su tali mercati, in conformita' ai principi di
trasparenza, imparzialita' e correttezza stabiliti dalla
direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla
Commissione europea, secondo la procedura di cui all'art.
64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
o) conferire alla CONSOB, d'intesa con la Banca
d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in
conformita' alla direttiva e alle relative misure di
esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la
procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima
direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in
base ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle
controparti centrali o ai sistemi di compensazione,
garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46
della direttiva;
p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la
sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla
negoziazione;
q) prevedere che la CONSOB vigili affinche' la
prestazione in Italia di servizi di investimento da parte
di succursali di intermediari comunitari avvenga nel
rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21,
22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le
competenze delle altre autorita' stabilite dalla legge;
r) prevedere la possibilita' per gli intermediari di
avvalersi di promotori finanziari, secondo i principi gia'
previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
s) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i
poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'art. 50
della direttiva, secondo i criteri e le modalita' previsti
dall'art. 187-octies del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali gia'
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le
violazioni delle regole dettate in attuazione della
direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a Euro 2.500 e non
superiori nel massimo a Euro 250.000; la responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche; l'esclusione della
facolta' di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni; l'adeguamento alla complessita' dei
procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali
procedere alle contestazioni; la pubblicita' delle
sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere
gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un
danno sproporzionato alle parti coinvolte;
u) estendere l'applicazione del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori
nelle materie previste dalla direttiva;
v) prevedere procedure per la risoluzione
stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di
servizi e di attivita' di investimento e di servizi
accessori da parte delle imprese di investimento, che
consentano anche misure di efficace collaborazione nella
composizione delle controversie transfrontaliere;
z) disciplinare i rapporti con le autorita' estere
anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili
nelle materie previste dalla direttiva.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi (2) dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva
2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva
2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della
direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della
direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi e' richiesto anche il parere delle commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. (Abrogato).
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere.».
- La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2003».
- La legge 21 ottobre 2005, n. 219, reca: «Nuova
disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, reca:
«Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme
di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo,
la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del
sangue umano e dei suoi componenti».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
(Omissis).
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- L'art. 81 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.».



 
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1332):
Presentato dal Ministro per le politiche europee
(Bonino) il 16 febbraio 2007.
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede
referente, il 6 marzo 2007, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 6ª commissione il 14, 20, 21 e 28 marzo
2007.
Relazione scritta annunciata il 30 marzo 2007 (atto n.
1332/A) relatore sen. Benvenuto.
Esaminato in aula e approvato il 2 maggio 2007.
Camera dei deputati (atto n. 2600):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 7 maggio 2007, con pareri delle commissioni
I, II, V, IX, XI, XII e XIV.
Esaminato dalla commissione il 9, 15, 29 e 31 maggio
2007.
Esaminato in aula il 4 giugno 2007 e approvato il
13 giugno 2007.
 
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