Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 78 |
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il comma 7, che esclude dal suo ambito di applicazione oggettivo gli organi di direzione, amministrazione e controllo; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie 1. E' istituita, presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di seguito denominata: «CIRM», nella quale sono accorpati il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni, la Commissione in materia di royalties sulla produzione di idrocarburi, di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la Commissione consultiva di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonche' la Commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni. 2. Alla CIRM sono attribuiti i compiti consultivi per la ricerca mineraria di base, nonche' l'espressione dei pareri e lo svolgimento delle valutazioni tecniche per l'attuazione dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e quelli previsti: a) dagli articoli 81 e 82 e dall'articolo 83, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886; b) dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6; c) dalle norme che fanno rinvio agli organismi accorpati. 3. La CIRM e' composta dal direttore generale per l'energia e le risorse minerarie, con funzioni di presidente, dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di seguito denominato UNMI, con funzioni di vicepresidente, da un avvocato dello Stato, da tre dirigenti della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, componenti anche di ciascuna sezione della Commissione, nonche' dai componenti nominati per le singole sezioni ai sensi, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7. 4. La CIRM e' articolata nelle seguenti tre sezioni, specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati: a) Sezione con compiti relativi alle attivita' di ricerca e coltivazione di risorse minerarie; b) Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attivita' di ricerca e coltivazione; c) Sezione con compiti relativi alla determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione. 5. La Sezione di cui alla lettera a) del comma 4 e' composta da: a) un funzionario dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, esperto nelle materie di ricerca e coltivazione di risorse minerarie; b) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale; c) quattro professori universitari, in materia di geologia, in materia di geofisica applicata al settore minerario, in materia attinente alla coltivazione di idrocarburi e in materia attinente allo stoccaggio di idrocarburi, designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 6. La Sezione di cui alla lettera b) del comma 4 e' composta da: a) un dirigente del Ministero dei trasporti, con competenze relative alla sicurezza delle attivita' in mare; b) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI; c) due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e uno del Dipartimento della pubblica sicurezza; d) un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina; e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro; f) un professore universitario in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca; g) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie; h) due rappresentanti delle regioni, esperti in materia di sicurezza delle attivita' di ricerca e coltivazione, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; i) un rappresentante del Registro italiano navale. 7. La Sezione di cui alla lettera c) del comma 4 e' composta da: a) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI; b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze esperto in materia di determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione; c) un esperto in materia di economia delle fonti energetiche. 8. Alle riunioni della CIRM partecipano di volta in volta i rappresentanti della regione interessata, con spese a carico della stessa regione. 9. Il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie puo', per singole tematiche, chiamare a far parte della CIRM anche esperti in specifiche discipline, in numero non superiore a due, nei limiti delle risorse disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 9. 10. La CIRM e' costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonche' i servizi di supporto della CIRM, articolata in sezioni specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati. 11. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 12. Sono abrogati: a) l'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6; b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886. 13. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole da: «, sentita una Commissione di durata biennale» a: «- un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario» sono soppresse.
Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153: «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.». Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario) recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Per il testo dell'art. 29, comma 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda la nota al titolo. - Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286 (Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277, supplemento ordinario). - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario). - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario). - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233. Note all'art. 1 (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie): - Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1957, n. 25: «Art. 41. - E' istituito presso il Ministero dell'industria e commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia cosi' composto: 1) di un presidente; 2) del direttore generale delle miniere; 3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione; 4) di un avvocato dello Stato; 5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia; 6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi; 7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio; 8) di un funzionario del Ministero delle finanze; 9) di un funzionario del Ministero del tesoro; 10) di un titolare di cattedra di geologia; 11) di due esperti; 12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere. Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio. I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. Il Ministro per l'industria e per il commercio puo' per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due. Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere. Il Comitato dura in carica tre anni. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione). - 1.-6. (Omissis). 7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unita' di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote.». - Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1980, n. 114, supplemento ordinario: «Art. 83 (Commissione consultiva). - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita una commissione consultiva composta: 1) dal direttore generale delle miniere, che la presiede; 2) dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con funzioni di vice presidente; 3) dagli ingegneri capi delle sezioni idrocarburi; 4) da due funzionari della Direzione generale delle miniere; 5) da tre funzionari del Ministero della marina mercantile, di cui uno della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, uno della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo e uno della Direzione generale della pesca marittima; 6) da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione generale protezione civile e servizio antincendi ed uno della Direzione generale della pubblica sicurezza; 7) da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 8) da un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina; 9) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; 10) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro di cui all'art. 23 della legge 23 dicembre 1973, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; 11) da un professore universitario docente in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero della pubblica istruzione; 12) da un avvocato dello Stato; 12-bis) dal direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere e da tre ingegneri capi dei Distretti minerari. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni. Il presidente puo', per singoli problemi, chiamare a far parte della commissione anche altri esperti in numero non superiore a due. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della Direzione generale delle miniere. Il presidente ha facolta' di convocare rappresentanti delle societa' istanti e/o delle ditte costruttrici per l'acquisizione di informazioni ed allo stesso fine puo' disporre sopralluoghi di uno o piu' membri della commissione agli impianti. Le spese relative sono a carico delle societa' istanti. In aggiunta ai pareri obbligatori previsti negli articoli 81 e 82 la commissione puo' essere consultata su tutta la materia oggetto delle presenti disposizioni, su richiesta delle amministrazioni interessate e degli uffici da esse dipendenti ed e' altresi' consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 687-ter del decreto n. 128 del 1959.». - La legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante «Norme per l'attuazione della politica mineraria», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1982, n. 288. - Si riporta il testo degli articoli 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1980, n. 114, supplemento ordinario: «Art. 81 (Deroghe). - Per le unita' mobili di perforazione costruite prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per tutte quelle costruite all'estero che intendano operare nelle zone di cui all'art. 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, puo' concedere deroghe alle norme del presente decreto, su domanda degli interessati, purche' le unita' offrano garanzie equivalenti nei confronti dei rischi alla cui prevenzione tendono le norme derogate. A tale scopo il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con anticipo di almeno tre mesi rispetto ai previsti tempi d'impiego delle unita' mobili di perforazione, oltre alla documentazione di cui all'art. 20, n. 5, un rapporto contenente la descrizione dettagliata delle parti dell'impianto rilevanti ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, con riferimento alle norme del presente decreto e, nel caso di unita' estere, anche alle norme vigenti o suggerite nei Paesi d'origine. Il rapporto deve indicare altresi' gli eventuali collaudi subiti o le attestazioni ricevute da parte delle autorita' preposte alla sicurezza di tali impianti nei rispettivi Paesi. La commissione di cui all'art. 83 esamina le richieste di deroga, tenendo presente le correnti tecniche italiane e straniere di costruzione, l'esperienza operativa della unita' di perforazione e della societa' costruttrice, il programma di attivita' con particolare riferimento alla situazione geomineraria nella quale l'unita' deve operare, nonche', per le unita' costruite all'estero, i seguenti ulteriori elementi di valutazione: 1) la rispondenza dell'unita' alle leggi e regolamenti di sicurezza vigenti o suggeriti nei Paesi di origine, e, in genere, ai criteri di sicurezza comunemente adottati nella normativa internazionale; 2) certificazioni rilasciate o collaudi effettuati dalle autorita' preposte alla sicurezza nei Paesi di origine e/o da compagnie di assicurazioni. Le deroghe possono essere subordinate all'imposizione di particolari prescrizioni, in ordine a modifiche tecniche da apportare all'unita' entro termini stabiliti od a procedure cautelative da eseguire nel corso delle operazioni.». «Art. 82 (Adeguamento impianti fissi). - Le piattaforme fisse di produzione e strutture assimilabili gia' installate devono essere adeguate alle norme del presente decreto. Su istanza degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della Marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, prescrive le eventuali misure all'uopo necessarie, fissando caso per caso, entro il limite massimo di trentasei mesi, il termine per il completamento dei lavori.». - Si riporta il testo dell'art. 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1957, n. 25: «Art. 42. - Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito: 1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria e' richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere; 2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni; 3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga; 4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti; 5) sulla sicurezza delle lavorazioni; 6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione; 7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi; 8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie; 9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento; 10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura; 11) sulla determinazione dei limiti di profondita' dei permessi e delle concessioni; 12) sui casi di decadenza; 13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi; 14) in ogni caso previsto dalla legge.». - Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1980, n. 114, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 83 (Commissione consultiva). - Il presidente ha facolta' di convocare rappresentanti delle societa' istanti e/o delle ditte costruttrici per l'acquisizione di informazioni ed allo stesso fine puo' disporre sopralluoghi di uno o piu' membri della commissione agli impianti. Le spese relative sono a carico delle societa' istanti. In aggiunta ai pareri obbligatori previsti negli articoli 81 e 82 la commissione puo' essere consultata su tutta la materia oggetto delle presenti disposizioni, su richiesta delle amministrazioni interessate e degli uffici da esse dipendenti ed e' altresi' consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 687-ter del decreto n. 128 del 1959.».
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| Art. 2. Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive 1. E' istituito l'Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive, nel quale sono accorpati l'Osservatorio siderurgico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, l'Osservatorio per il monitoraggio delle attivita' produttive, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 5 maggio 2004, l'Osservatorio per il settore chimico, di cui al decreto dei Ministro delle attivita' produttive in data 12 maggio 1997, e l'Osservatorio del sistema moda, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 10 marzo 1998. 2. L'Osservatorio unico attende alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti l'andamento generale delle attivita' produttive ed i diversi settori produttivi e di mercato, compresi il settore chimico ed il sistema moda, con il controllo dell'evoluzione delle capacita' produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate e con lo svolgimento degli altri compiti specificamente previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481. 3. L'Osservatorio unico e' composto da non oltre venticinque unita'. 4. L'Osservatorio unico e' costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori nonche' i servizi di supporto dell'Osservatorio, articolato in sezioni specializzate riferite alle aree di attivita' degli organismi accorpati, con presenza paritaria di rappresentanti delle amministrazioni, di gruppi di categoria e di esperti. 5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. La determinazione dei compensi riguarda i componenti che gia' ne beneficiano secondo le vigenti disposizioni.
Note all'art. 2 (Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive): - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1994, n. 142 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 481 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1994, n. 183): «Art. 1-bis. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilita' di bilancio esistenti e con le modalita' stabilite con proprio decreto, puo' istituire un osservatorio finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente decreto e, in particolare: a) alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti il mercato dei prodotti siderurgici, con il controllo dell'evoluzione delle capacita' produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate. A tal fine, le imprese del settore devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia delle comunicazioni relative agli investimenti di cui all'art. 54 del trattato CECA e dei modelli 2/61 CECA, nonche' i dati sull'occupazione; b) alla verifica costante della realizzazione di progetti di riconversione da parte delle imprese che hanno beneficiato del contributo aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b); c) alla ricognizione ed analisi su vasta scala del fenomeno dell'utilizzazione del materiale declassato; d) allo studio delle caratteristiche dei prodotti e alla formulazione di proposte per la classificazione tecnica dei prodotti commercializzati sul mercato italiano.».
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| Art. 3. Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica 1. E' confermato e continua ad operare il Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica previsto dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 2. Il Comitato svolge i compiti attribuiti dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' dalle altre norme o delibere del CIPE che lo richiamano. 3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed e' composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' da non oltre cinque esperti nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali. Alle riunioni del comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali, i Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro rappresentanti, quando vengano trattate problematiche che interessano i rispettivi enti, e, in relazione alle questioni da trattare, anche rappresentanti di altre amministrazioni statali eventualmente interessate. I rappresentanti ministeriali devono avere qualifica non inferiore a dirigente generale. 4. Il Comitato e' ricostituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, con gli eventuali servizi di supporto. 5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Sono o restano abrogati: a) i commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) l'articolo 2 della legge 2 aprile 1980, n. 122; c) l'articolo 4 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2005. 7. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le parole da: «composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675» a: «con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» sono soppresse.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57: «Art. 16. - Gli interventi del Fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.». - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1977, n. 243, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 4. - Con le disponibilita' del "Fondo", nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie: a) mutui agevolati; b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine; c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione; d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'art. 19 della presente legge; e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, e' stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Al "Fondo" fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternita' obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma e' assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalita' indicati nei progetti medesimi. Gli impegni sul "Fondo" di cui all'art. 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorita' stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'art. 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorche' l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo e' subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri. Tale deliberazione del CIPI e' emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'art. 6, primo comma, della presente legge. Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'art. 3, la deliberazione del CIPI e' emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza si avvale degli esperti di cui al successivo art. 10. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo art. 13 norme aventi valore di legge per il controllo, dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri: a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da societa' di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditivita' in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato; c) i contributi vengono ripristinati se la redditivita' lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita; d) il CIPI puo', in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non piu' di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere. La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni.». - La legge 2 aprile 1980, n. 122, recante «Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1980, n. 96. - Il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 luglio 2005, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie e definizione delle relative modalita' attuative per la produzione di programmi di innovazione basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2005, n. 213. - Si riporta il testo dell'art. 16, secondo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 16. - Gli interventi del Fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.».
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| Art. 4. Commissione Centrale per le Cooperative 1. La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' composta da: a) il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo delega ad altro componente; b) il Direttore generale della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, il quale ne e' componente di diritto; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture; f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali; h) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione della presente disciplina. Per i rinnovi successivi, nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna Associazione si terra' conto dei dati relativi alla rappresentativita' delle Associazioni stesse, desunti dall'Albo delle Cooperative, nel limite massimo di due rappresentanti. 2. Con esclusione del Presidente, per ciascun componente della Commissione e' designato un supplente. 3. La Commissione Centrale esprime parere: a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti la cooperazione; b) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi; c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni nazionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative; e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative. 4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, a fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per le Cooperative puo' costituire nel proprio seno un Comitato composto: a) dal Presidente della Commissione; b) da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione Centrale, eletti dalla Commissione stessa; c) da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. 5. La Commissione e' ricostituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo il criterio della competenza tra le persone con esperienze nel campo della cooperazione. La segreteria della Commissione e' assicurata dalla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico. 6. I componenti nominati in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche devono avere qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. 7. L'organizzazione delle attivita' ed il funzionamento della Commissione, nonche' i compiti del Comitato, ove costituito, sono disciplinati da un regolamento interno deliberato dalla Commissione medesima ed approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle sedute della Commissione possono essere invitati esperti, rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla base di valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali di volta in volta ritenute necessarie dal Ministero dello sviluppo economico. 8. I riferimenti contenuti in atti normativi ed amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative ed al Comitato Centrale per le Cooperative, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti alla Commissione Centrale per le Cooperative di cui al presente decreto. 9. Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per la cooperazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, concernente «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2002, n. 236: «Art. 3 (Riconoscimento delle Associazioni). - 1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, e' concesso con decreto del Ministro. 2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente. 3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'art. 15. 4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche. 5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico. 6. Il Ministro puo' chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneita' dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 7. Il Ministro puo' revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. 8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.». - Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per la cooperazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1948, n. 17, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, abrogati dal presente decreto: «Art. 18 (Istituzione della Commissione centrale per le cooperative). - E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue: 1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sua vece un funzionario della stessa Direzione generale di grado non inferiore al sesto; 2) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale nonche' del Sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dell'Alto commissariato per l'alimentazione; 3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna associazione; 4) un esperto in qualita' di membro effettivo e uno in qualita' di membro supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attivita' nel campo della cooperazione. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente. La commissione e' convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovra' comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha comunque facolta' di partecipare alle adunanze. La segreteria della Commissione e' costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.». «Art. 19 (Comitato). - La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto: 1) dal presidente e dal vice-presidente della commissione; 2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'art. 18; 3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta. I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione. Spetta al comitato: a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto; b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione; c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'art. 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame. Il comitato puo' anche, nei casi nei quali e' investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri. Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri.». «Art. 20 (Compiti della Commissione). - La Commissione centrale esprime parere: a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la cooperazione; b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonche' dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale nazionale di cui all'art. 15 del presente decreto; c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali, di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. La Commissione centrale esprime inoltre il proprio parere sulla devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale qualora essa non sia espressamente regolata dalle norme dello statuto, nonche' sulla destinazione del patrimonio che residuera' dalla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione. La Commissione centrale ha anche il compito di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Nell'esercizio di tali funzioni essa e' integrata con un docente universitario ed un consigliere di Stato particolarmente esperti in materia, nonche' con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quinto. La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri.». «Art. 21 (Spese per il funzionamento delle Commissioni). - Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai membri e ai segretari delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti. Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.».
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| Art. 5. Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e Comitato tecnico di supporto 1. E' confermato e continua ad operare l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 2. L'Alto commissario per la lotta alla contraf-fazione svolge i compiti attribuiti dal comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. 3. L'Alto commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico. 4. L'Alto commissario si avvale di due Vice alto commissario, nominati dal Ministro dello sviluppo economico. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto commissario e quelle di organizzazione generale dell'Ufficio di cui al comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. 6. Il Comitato tecnico previsto dal comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81, costituito con decreto ministeriale 18 ottobre 2006, opera quale organismo di supporto all'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2. 7. Il Comitato tecnico di cui al comma 6 e' costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale viene altresi' individuato il relativo Coordinatore. 8. Il Comitato tecnico e' composto da non piu' di 10 unita' scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro, nonche' tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. 9. I compensi dell'Alto commissario, dei Vice alto commissario e dei componenti del Comitato sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 10. Sono abrogati: a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; b) il comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81. 11. Il primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' soppresso. 12. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole da: «composto da non piu' di 10 unita» a: «n. 146, e successive modificazioni» sono soppresse.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80: «Art. 1-quater (Alto commissario per la lotta alla contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di: a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione. 2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attivita' produttive. 3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attivita' produttive. 4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.». - Si riporta il testo dell'art. 4-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, concernente «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81 (Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59, supplemento ordinario): «Art. 4-bis (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento). - 1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,. con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale e di proprieta' intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. 2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non piu' di 10 unita' scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonche' tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario. 3. E' altresi' assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di quindici unita' di personale, di cui due con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.». - La legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1980, n. 115. - Si riporta il testo dell'art. 1-quater, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 1-quater (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di: a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione. 2.-4. (Abrogato). 5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.». - Si riporta il testo dell'art. 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, concernente «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81 (Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59, supplemento ordinario), cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 4-bis (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento). - 1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale e di proprieta' intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. 2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario. 3. E' altresi' assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di quindici unita' di personale, di cui due con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza. 4. (Abrogato). 5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati. 6. All'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro» le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006». 7. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 235 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente decreto: «235. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro dall'anno 2006.».
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| Art. 6. Nucleo di esperti per la politica industriale 1. Il numero dei componenti del Nucleo di esperti per la politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, istituito con decreto ministeriale in data 18 settembre 2000, e' ridotto da 10 a 7.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di attivita' produttive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1999, n. 117: «Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale). - 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.».
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| Art. 7. Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico 1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto ministeriale 21 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' ridenominato: «Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico». 2. Il numero dei componenti dei Nucleo di cui al comma 1 e' ridotto da 14 a 10.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario: «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».
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| Art. 8. Conferme di organismi diversi 1. Sono confermati e continuano ad operare, per le finalita' di cui alle disposizioni per ciascuno di essi richiamate, i seguenti organismi, rientranti nell'ambito di attivita' del Ministero dello sviluppo economico alla data del 4 luglio 2006: a) Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami (munizioni commerciali per uso civile), di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509; b) Comitato Centrale metrico di cui all'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206; c) Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; d) Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della difesa, di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434; e) Comitato per la riconversione produttiva nel campo civile e duale dell'industria della difesa, di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 ottobre 1999, n. 462.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1993, n. 289: «Art. 8 (Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti. 2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati. 3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni. 4. La Commissione svolge altresi' funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonche' sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1. 6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, recante «Modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1939, n. 41: «Art. 7. - E' istituito il Comitato centrale metrico. Il Comitato centrale metrico e' composto: a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente; b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico; d) da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari; e) da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche; g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni; h) da un esperto in metrologia legale, con particolare conoscenza di quella comunitaria. Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Il Comitato e' nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura incarica quattro anni. Per ogni membro effettivo puo' essere nominato un membro supplente Spetta al Comitato: a) dare parere sulle questioni tecniche ad esso sottoposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, nonche' sulle questioni correlate all'applicazione delle disposizioni metrologiche comunitarie e all'armonizzazione con esse di quelle nazionali; b) compilare le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi; c) compiere l'esame definitivo prescritto dagli articoli 79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore; d) proporre le norme di insegnamento per il corso di tirocinio degli ispettori metrici in prova; e) vigilare sull'andamento scientifico tecnico dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale scientifico ad esso occorrente; f) sorvegliare i lavori per la verificazione decennale dei campioni prototipi; g) proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei servizi metrici e dei saggi. Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.». - Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario: «Art. 136 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». 2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attivita' produttive, e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal Ministro delle attivita' produttive o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e dura in carica tre anni. 3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate. 4. E' compito del Consiglio: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie; c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie; f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea; h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalita' e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1995, n. 249: «Art. 4 (Comitato per la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa). - 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e' istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore. 2. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato puo' essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello di prima nomina. 3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio dell'artigianato 14 ottobre 1999, n. 462, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalita' ed i criteri per la concessione di contributi per favorire la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999, n. 288: «Art. 4 (Comitato per la riconversione produttiva nel campo civile e duale dell'industria della difesa). - 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione anche degli interventi di cui all'art. 2 il comitato di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, e' integrato con un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante della Confindustria. 2. Il comitato esprime i pareri in merito ai punteggi da attribuire per ciascuno dei criteri di priorita' indicati nell'art. 5 nonche' sui singoli programmi di investimento.».
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| Art. 9. Riduzione delle spese 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Per le spese di funzionamento degli organismi di cui all'articolo 5, il confronto e' con l'esercizio 2006. 2. Per i componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 restano ferme le misure dei compensi, previsti dalle vigenti disposizioni, corrisposti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per i componenti del Comitato tecnico, di cui all'articolo 5, i compensi vigenti sono determinati, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° marzo 2007. 3. In caso di mancata adozione dei decreti di cui al comma 11 dell'articolo 1, al comma 5 dell'articolo 2 ed al comma 5 dell'articolo 3, entro i termini normativamente previsti per il riordino degli organismi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano comunque sui compensi e trattamenti accessori dei componenti degli organismi riordinati le riduzioni di cui al comma 1, con effetto dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario: «58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.». - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario). - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente, si veda la nota al titolo.
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| Art. 10. Durata in carica e proroga 1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso. 3. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per il Comitato tecnico di cui all'articolo 5, resta ferma la durata triennale dei vigenti incarichi prevista, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2006 di costituzione dello stesso Comitato tecnico. 4. La durata dei rapporti contrattuali dei componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 non puo' eccedere i limiti temporali di proroga degli organismi stessi ai sensi del comma 1.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 29, comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si veda la nota al titolo.
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| Art. 11. Pari opportunita' tra uomini e donne 1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. |
| Art. 12. Coordinamento normativo 1. Le disposizioni sul riordino degli organismi, di cui al presente regolamento, sono coordinate con l'assetto degli organi operanti nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico e delle articolazioni organizzative delle strutture ministeriali, mediante regolamento di organizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dello sviluppo economico Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 180
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
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