Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 1 giugno 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Mirakaj Ledia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Mirakaj Ledia, nata il 19 agosto 1972 a Lushnje (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di «Avokat» rilasciato dalla Camera nazionale degli avvocati della Repubblica d'Albania cui la richiedente e' iscritta dal 25 febbraio 2006 con licenza n. 2668, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma in data 4 novembre 2002, omologata dal Ministero dell'istruzione e delle scienze della Repubblica d'Albania con provvedimento datato 10 febbraio 2005; Considerato inoltre ha documentato di aver effettuato la compiuta pratica forense, come da certificazione rilasciata dall'ordine degli avvocati di Roma datata 3 novembre 2006; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007; Considerato il parere del rappresentante di categoria con nota agli atti; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del d.P.R. n. 394/1999 e successive integrazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Mirakaj possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 22 settembre 2003, rinnovato in data 19 luglio 2006 con validita' fino al 19 luglio 2008 per motivi di lavoro autonomo; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Mirakaj Ledia, nata il 19 agosto 1972 a Lushnje (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 1° giugno 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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