Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 giugno 2007
Riconoscimento, al sig. Caracciolo Carlo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Caracciolo Carlo, nato il 5 marzo 1970 a Pescara (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» cui e' iscritto dal 7 novembre 2006, ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Bologna in data 23 giugno 1999 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion, y Ciencia» spagnolo del 18 settembre 2006;
Considerato inoltre che ha frequentato un corso di perfezionamento in «Diritto internazionale tributario dell'impresa» presso l'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» nell'anno accademico 2001/2002;
Considerato altresi' che ha frequentato il corso teorico-pratico di preparazione giudiziaria forense per l'anno accademico 2004/2005;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal d.lgs. n. 277/2003, sopra indicato;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Caracciolo Carlo, nato il 5 marzo 1970 a Pescara (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 1° giugno 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
4) diritto processuale civile;
5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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