Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 aprile 2007, n. 76 |
Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Ritenuto di dover procedere alla definizione di una disciplina specifica per gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2005; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 12 dicembre 2005 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 27 marzo 2007;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Campo di applicazione 1. Il regolamento disciplina i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti. 2. Il regolamento non si applica ai materiali ed agli oggetti di alluminio ricoperto, purche' lo strato a diretto contatto con gli alimenti esplichi effetto barriera.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente: «Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni». - Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUCE serie L n. 338 del 13 novembre 2004. - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della podesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) alluminio: il metallo il cui tenore minimo di alluminio e' pari al 99,0%, espresso come massa; 2) lega di alluminio: il prodotto ottenuto dall'unione per fusione di due o piu' metalli, ove l'alluminio e' presente in percentuale maggiore rispetto agli altri metalli; 3) alluminio ricoperto: il prodotto definito ai punti 1 o 2 ove lo strato a contatto diretto con gli alimenti e' costituito da altro materiale. |
| Art. 3. Requisiti di purezza 1. L'alluminio destinato alla produzione di materiali ed oggetti di cui all'articolo 1 deve rispondere ai requisiti di purezza indicati nell'allegato I al regolamento. |
| Art. 4. Caratteristiche di composizione dei materiali ed oggetti 1. I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono rispondere alle caratteristiche di composizione riportate negli allegati I, II e III del regolamento. 2. Nella produzione delle vaschette di alluminio e delle loro coperture e' consentito l'impiego, secondo buona tecnica industriale, quali coadiuvanti tecnologici, di olii vegetali o minerali del tipo alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea. |
| Art. 5. Condizioni d'uso 1. I materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento possono essere impiegati alle seguenti condizioni: a) contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura; b) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata; c) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento. |
| Art. 6. Etichettatura 1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 in materia di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta una o piu' istruzioni indicanti: a) non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati; b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate; c) destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore; d) destinato al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore. 2. I materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare in etichetta la seguente dicitura «alluminio».
Nota all'art. 6: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 7. Controlli 1. L'idoneita' a venire a contatto con gli alimenti dei materiali ed oggetti di alluminio e di leghe di alluminio deve essere accertata con la verifica della composizione di cui gli allegati I, II e III. |
| Art. 8. Obblighi dei produttori 1. Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al presente regolamento e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. 2. Ogni partita deve essere corredata da una dichiarazione del produttore attestante che i materiali ed oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme vigenti. 3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, la dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi. |
| Art. 9. Obblighi degli utilizzatori 1. L'utilizzazione, in sede industriale e commerciale, dei materiali e degli oggetti disciplinati dal regolamento e' subordinata all'accertamento della loro conformita' alle norme vigenti nonche' della idoneita' tecnologica allo scopo cui sono destinati. 2. L'impresa deve essere pertanto fornita della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo precedente ed essere sempre in grado di consentire all'autorita' sanitaria di identificare il fornitore o il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato. |
| Art. 10. Mutuo riconoscimento 1. Le disposizioni di cui al regolamento non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 aprile 2007 Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 74 |
| Allegato I (Articolo 3, comma 1)
Requisiti di purezza dell'alluminio. |Tenore massimo % (espresso come Metallo |massa) --------------------------------------------------------------------- Ferro + Silicio |1,0 --------------------------------------------------------------------- Rame |0,10 (se Cr e/o Mn > o = 0,05) --------------------------------------------------------------------- |0,20 (se Cr < e/o Mn < 0,05) --------------------------------------------------------------------- Altri metalli (ad es. Cr, Mg, Mn, | Ni, Zn) |0,1 (ciascuno) |
| Allegato II (Articolo 4, comma 1)
Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di alluminio ottenuti mediante trasformazione plastica.
Metallo |Tenore massimo espresso come massa (%) Cromo | 0,35 Ferro | 2,0 Magnesio* |11,0 Manganese | 4,0 Nichel | 3,0 Rame | 0,6 Silicio |13,5 Titanio | 0,3 Zinco | 0,25 Zirconio | 0,30 Altri metalli** | 0,15
* Le leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a pressione. ** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo e' pari a 0,05 %. |
| Allegato III (Articolo 4, comma 1)
Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di alluminio ottenuti per fusione.
Metallo |Tenore massimo espresso come massa (%) Antimonio | 0,20 Cromo | 0,35 Ferro | 2,0 Magnesio* |11,0 Manganese | 4,0 Nichel | 3,0 Rame** | 0,6 Silicio |13,5 Stagno | 0,10 Stronzio | 0,2 Titanio | 0,3 Zinco | 0,25 Zirconio | 0,3 Altri metalli *** | 0,15 come totale
* Le leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a pressione. ** Nella produzione di oggetti destinati al contatto breve, quali caffettiere e piastre, il contenuto di rame puo' arrivare fino al 6%. *** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo e' pari a 0,05 %. |
| Allegato IV ( Articolo 5, comma 1, lettera c)
Elenco dei prodotti alimentari che possono essere impiegati a contatto con materiali ed oggetti di alluminio e leghe di alluminio per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente.
Prodotti di cacao e cioccolato, definiti al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178 Caffe' Spezie ed erbe infusionali Zucchero Cereali e prodotti derivati Paste alimentari non fresche Prodotti della panetteria Legumi secchi e prodotti derivati Frutta secca Funghi secchi Ortaggi essiccati Prodotti della confetteria Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio |
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