Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2007 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il contesto di criticita' in atto nel comune di Rocchetta S. Antonio, connesso alle condizioni di dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alla strada provinciale 99-bis. (Ordinanza n. 3594). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Considerata la grave situazione di dissesto idrogeologico che interessa il territorio del comune di Rocchetta S. Antonio su cui insiste la strada provinciale 99-bis; Considerato altresi' che la predetta situazione di dissesto ha subito un ulteriore aggravamento in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito il medesimo territorio nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005; Considerato che la summenzionata strada provinciale rappresenta il collegamento diretto del paese con la stazione ferroviaria, nonche' il percorso piu' rapido verso il centro industriale di Melfi, con conseguente disagio e grave pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Visti gli esiti del sopralluogo effettuato da tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che confermano il denunciato contesto di criticita'; Ravvisata pertanto la necessita' di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992; Acquisita l'intesa della regione Puglia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il prefetto di Foggia e' nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari al superamento del contesto critico in atto nel comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) connesso alle condizioni di dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alla strada provinciale 99-bis. 2. Il commissario delegato provvede al monitoraggio strumentale dei fenomeni di dissesto idrogeologico in atto, all'espletamento delle indagini e degli studi necessari alla individuazione delle cause del dissesto ed alla interpretazione dei fenomeni di instabilita' in atto, finalizzati alla successiva progettazione degli interventi, anche acquisendo gli esiti degli studi gia' disponibili sull'area in esame, ovvero in corso, commissionati dalle amministrazioni pubbliche competenti. 3. Il commissario delegato provvede, sulla base degli studi e delle indagini di cui al comma 2, alla predisposizione di un piano generale di interventi finalizzato alla messa in sicurezza della strada provinciale 99-bis e di un cronoprogramma delle attivita' da porre in essere per l'attuazione del piano, avvalendosi, ove ne ricorrano le condizioni, delle procedure di somma urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente. 4. Il piano generale degli interventi ed i risultati delle indagini ed il cronoprogramma sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, sentita la competente Autorita' di bacino e la regione Puglia. |
| Art. 2. 1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 ed al fine di assicurare ogni adempimento occorrente per la tempestiva allocazione delle risorse di cui all'art. 3 e per facilitare l'azione del commissario delegato, il commissario medesimo e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore designato dal capo del Dipartimento della protezione civile, da porre in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo commissario, dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia, nonche' della collaborazione dell'ufficio tecnico del comune di Rocchetta S. Antonio, del settore protezione civile della regione Puglia, della provincia di Foggia, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche competenti. 2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attivita' di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Al soggetto attuatore di cui al comma 1 e' corrisposta una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al trattamento economico in godimento. |
| Art. 3. 1. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede nel limite di euro 3.250.000,00 a carico del Fondo per gli interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 2. Il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare le eventuali ulteriori risorse finanziarie comunali, provinciali e regionali che possono essere messe a disposizione con le modalita' di cui al comma 3, destinate al superamento del contesto critico in rassegna. 3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite direttamente sulla apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. |
| Art. 4. 1. Il commissario delegato trasmette, trimestralmente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi contenuti nel piano di cui all'art. 1, evidenziando le eventuali criticita' e gli scostamenti dal cronoprogramma approvato, nonche' le iniziative programmate per favorire la sollecita attuazione degli interventi. |
| Art. 5. 1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato e' autorizzato a costituire un apposita struttura, composta da tre unita' di personale in servizio presso l'Ufficio territoriale del Governo di Foggia. Al predetto personale e' corrisposto un compenso per lavoro straordinario per prestazioni lavorative effettivamente rese nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, un'indennita' mensile par al 50% dell'indennita' mensile di posizione in godimento. 2. Al commissario delegato, in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza, e' riconosciuto un compenso mensile pari al 50% del trattamento economico in godimento. |
| Art. 6. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2007 Il Presidente: Prodi |
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