Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 giugno 2007
Criteri e modalita' per la concessione di contributi per l'acquisto dei PC da parte di collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto, in attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 298, il quale prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo (di seguito: «Fondo») di 10 milioni di euro per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica (di seguito: «PC») secondo modalita', limiti e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita', in considerazione dell'ammontare della dotazione del Fondo, di limite l'accesso al contributo ai soggetti di eta' non superiore a venticinque anni, al fine di agevolare prioritariamente l'attivita' di prima occupazione;
Ritenuta l'opportunita', al fine di un'attuazione piu' rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere il contributo sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato all'atto dell'acquisto del PC dal rivenditore degli strumenti informatici, con diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;
Ritenuta, altresi', l'opportunita' di continuare ad avvalersi per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi della collaborazione di SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e di Poste italiane S.p.a., in quanto le stesse societa' in passato hanno gestito in maniera soddisfacente l'attuazione di analoghi interventi pubblici;
Decreta:
Art. 1.
Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo
1. Soggetti destinatari dei benefici di cui al presente decreto (di seguito: «beneficiari») sono i cittadini italiani residenti in Italia ed iscritti all'Anagrafe tributaria di eta' non superiore ai venticinque anni compiuti nel corso dell'anno 2007, che risultano titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
a) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) contratto di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30.
2. Il requisito della titolarita' di uno dei contratti di cui al comma 1 deve essere posseduto all'atto dell'acquisto del PC. In deroga alla disposizione di cui al precedente periodo possono accedere al contributo anche i titolari di un contratto scaduto nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai beneficiari che acquistano un PC di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 4, e' concesso all'atto dell'acquisto un contributo di 200 euro.
4. Al fine del contributo di cui al presente decreto per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito dai seguenti elementi:
a) un'unita' centrale e unita' disco rigido interno;
b) una scheda di gestione dell'audio e del video;
c) un dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
d) un lettore CD Rom o DVD;
e) un sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttivita' o gestionali;
f) la predisposizione per l'accesso ad internet (modem ovvero scheda di rete).
5. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO 9001.2, nonche' della certificazione rilasciata dal produttore ovvero dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.
6. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema operativo, purche' comprendente almeno gli elementi di cui alle lettere a), e) ed f), del comma 4.
7. Per il conseguimento del contributo l'acquisto del PC deve essere effettuato e registrato dal rivenditore sul sito internet di cui all'art. 3, comma 1, entro il 31 dicembre 2007.
 
Art. 2.
Modalita' di conseguimento del contributo
1. I beneficiari che intendono conseguire il contributo devono recarsi presso uno dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa nelle forme previste all'art. 3, comma 1.
2. I beneficiari sono tenuti ad esibire al rivenditore il proprio tesserino di codice fiscale ovvero la tessera sanitaria rilasciata dall'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' la carta di identita' o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale ed a fornire gli estremi del contratto di lavoro indicando i dati del datore di lavoro.
3. Il rivenditore inserisce le informazioni nei campi appositamente predisposti sul foglio elettronico di prenotazione vendita, presente sul sito di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la successiva stampa automatica del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Il beneficiario sottoscrive il modulo di dichiarazione sostitutiva relativa alla sua condizione di lavoro necessaria per l'ottenimento del contributo e lo consegna al rivenditore.
5. Il rivenditore invia con cadenza mensile al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, per posta e in busta chiusa, i moduli di dichiarazione associati alle transazioni di vendita effettuate, allegando a ciascuno modulo la fotocopia del documento di riconoscimento del beneficiario.
6. Il contributo viene corrisposto mediante una riduzione dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, dal prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.
 
Art. 3.
Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il Dipartimento del tesoro provvede a mettere a disposizione dei rivenditori un apposito sito internet nel portale www.tesoro.it, attraverso cui i rivenditori devono dichiarare l'adesione all'iniziativa denominata «PC per i Co.Co.Co.», fornendo gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, nonche' manifestare l'accettazione delle condizioni riportate nel sito medesimo. I rivenditori gia' iscritti ad analoghi progetti possono richiedere di aderire all'iniziativa utilizzando l'apposito foglio elettronico predisposto sul predetto sito.
2. Al fine di pubblicizzare l'adesione del rivenditore, i punti vendita devono esporre la vetrofania riportante il logo dell'iniziativa, reso disponibile sul sito di cui al comma 1.
3. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilita' l'identita' del beneficiario, accede alla propria area riservata sul sito di cui al comma 1 e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, il numero di codice fiscale dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione e il numero di partita IVA del datore di lavoro. Ricevuto l'assenso alla vendita ed acquisito il modulo di dichiarazione firmato dal beneficiario, il rivenditore inserisce il numero di serie del PC oggetto della transazione, il numero identificativo e la data dello scontrino fiscale emesso.
4. L'operazione di cui al comma 3 e' automaticamente inibita in caso di esaurimento della disponibilita' del Fondo, nonche' in caso di cumulo con le analoghe iniziative «VolaconInternet» (progetto PC ai giovani) e «Un c@ppuccino per un PC», gia' promosse dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. A fronte di ogni vendita effettuata al rivenditore e' riconosciuto un rimborso pari all'ammontare della riduzione di prezzo praticata, nei limiti delle disponibilita' del Fondo rese note sul sito di cui al comma 1. I rimborsi sono corrisposti mensilmente ai rivenditori, secondo le indicazioni da essi fornite all'atto dell'adesione all'iniziativa, mediante bonifico su conto corrente bancario ovvero su conto corrente postale, previo pagamento da parte loro, della commissione dovuta all'ente creditizio.
 
Art. 4. Attivita' del Dipartimento del Tesoro e degli organismi esterni di
collaborazione
1. Per l'attuazione dell'intervento secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, il Dipartimento del tesoro si avvale, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione di SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. per quanto concerne le seguenti attivita':
a) costituzione e gestione della banca dati dei beneficiari previo riconoscimento degli stessi attraverso il numero di codice fiscale;
b) realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'accettazione della richiesta di adesione dei rivenditori, previo riconoscimento degli stessi attraverso il numero di partita IVA;
c) supporto per le attivita' di monitoraggio dell'andamento dell'intervento e di controllo a campione di una quota non inferiore al cinque per cento delle dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari;
d) calcolo e predisposizione del rimborso spettante ai rivenditori per i crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 5;
e) realizzazione e gestione delle sezioni del sito internet necessarie allo svolgimento dell'iniziativa;
f) gestione di un «call center» per l'assistenza tecnico-operativa ai rivenditori.
2. Il Dipartimento del tesoro assicura, previa stipula di atto convenzionale con Poste Italiane S.p.A., il pagamento del rimborso spettante ai rivenditori per i crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 5.
3. Il Dipartimento del tesoro, nell'ambito dell'intervento di cui al presente decreto svolge, in particolare, le seguenti attivita':
a) controllo, con il supporto di SOGEI, della regolarita' delle transazioni effettuate dai rivenditori, nonche' verifica della effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per i beneficiari mediante controlli su un campione non inferiore al cinque per cento dei beneficiari;
b) monitoraggio dell'andamento dell'intervento, con accertamento alla data del 30 settembre 2007 delle residue disponibilita' del Fondo.
 
Art. 5.
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene nei limiti strettamente necessari per l'attuazione dell'intervento e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 6.
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 relativi all'attuazione dell'intervento sono a carico del Fondo nella misura massima del tre per cento delle sue disponibilita'.
2. La restante quota delle disponibilita' di cui al comma 1 e' utilizzata per la concessione dei contributi.
3. Tutte le spese necessarie per l'attuazione dell'intervento secondo le modalita' di cui al presente decreto sono a carico delle disponibilita' del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro, previa presentazione di fattura, corredata della relativa documentazione di spesa.
4. Le risorse finanziarie necessarie per la concessione dei contributi sono rese disponibili dal Dipartimento del tesoro a valere sulle somme iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 7.
Revoca del contributo
1. Nel caso in cui risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento del tesoro, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, revoca il contributo e trasmette i relativi atti all'Autorita' giudiziaria. Il contributo viene altresi' revocato nel caso in cui il beneficiario non ottemperi alla richiesta dell'Amministrazione di esibire l'originale del contratto di lavoro o di trasmetterne copia autenticata secondo le forme di legge.
2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di rimborsare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Nel caso in cui l'obbligato non ottemperi al versamento, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 71
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone