Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 aprile 2007 |
Trasferimento di risorse relative allo stanzionamento integrativo dell'anno 2005 della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248; Visto l'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che gli stanziamenti integrativi della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito «Fondo di garanzia», istituita con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, possono essere utilizzati, limitatamente a quelli non impegnati al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di garanzia; Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 20 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono determinate annualmente le risorse della sezione speciale del Fondo di garanzia, istituita con il citato decreto 15 giugno 2004, che possono essere utilizzate per gli interventi del Fondo di garanzia; Considerato che al termine dell'anno 2005 lo stanziamento integrativo per detto anno della sezione speciale del Fondo di garanzia risulta non impegnato per la concessione di garanzie e che e' pertanto possibile utiliz-zare dette risorse per gli altri interventi del Fondo di garanzia; Decretano: Art. 1. Per gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere utilizzata la somma di 40 milioni di euro relativa allo stanziamento integrativo dell'anno 2005 della sezione speciale del Fondo di garanzia istituita con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004. Roma, 6 aprile 2007
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais |
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