Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 72
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 32-quater, che individua gli organi tecnici del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 9 e 35;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;
Udito il parere n. 111/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 2005, n. 243
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dell'equilibrio di genere»;
b) al comma 2, lettera l), le parole: «delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
c) al comma 2, lettera m), le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse;
d) al comma 2, lettera o), le parole: «Dipartimento dell'innovazione e delle tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»;
e) al comma 2, lettera p), la parola: «diciannove» e' sostituita dalla seguente: «diciassette»;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del rinnovo. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.»;
g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I componenti del consiglio restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo.»;
h) al comma 5, la parola: «trentasei» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro» e la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «sette»;
i) al comma 8, le parole: «dalle sedute protratta per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «protratta per tre sedute consecutive»;
l) al comma 9, le parole: «due sedute» sono sostituite dalle seguenti: «una seduta» e la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»;
m) al comma 10, la parola: «generale» e' sostituita dalle seguenti: «di seconda fascia»;
n) il comma 11 e' abrogato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248 (pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186), e' il
seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante
«Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del Ministero» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
71 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24).
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32-quater del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, come modificato presente decreto:
«Art. 32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il
Ministero si articola in uffici centrali di livello
dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di
livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del
Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,
di livello dirigenziale generale.
2. Sono uffici centrali:
a) il Segretariato generale;
b) le direzioni generali, in numero di cinque, cosi'
individuate:
1) direzione generale per la gestione delle risorse
umane;
2) direzione generale per la pianificazione e la
gestione dello spettro radioelettrico;
3) direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
4) direzione generale per la regolamentazione del
settore postale;
5) direzione generale per la gestione delle risorse
strumentali ed informative.
3. Sono, altresi', previste tre posizioni di livello
dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti
di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di
controllo, nonche' di studio e di ricerca.
4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) (abrogato);
c) la Consulta per l'emissione di carte valori
postali e la filatelia;
d) (abrogato;
e) la commissione consultiva nazionale di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
5. L'assetto organizzativo di cui al presente
articolo puo' essere modificato con regolamento ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
- Si riporta il testo dell'art. 9 come modificato dal
presente decreto, e dell'art. 35 del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della
radiotelevisione», pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208:
«Art. 9 (Ministero delle comunicazioni). - 1. Il
Ministero esercita le competenze stabilite nel presente
testo unico nonche' quelle ricadenti nelle funzioni e nei
compiti di spettanza statale indicati dall'art. 32-ter del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre
2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro delle
comunicazioni per il settore radiotelevisivo:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) (abrogata).
3. Presso il Ministero operano, nel settore
radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di
televendite e spot di televendita di beni e servizi di
astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi
relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto,
enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip,
lotterie e giochi similari, nonche' il Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
Minori.».
«Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica
dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34
provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti
dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
Minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero
fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le
proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art.
34, nonche' all'art. 4, comma 1, lettere b) e c),
limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela
dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli
interessati ed assegnazione di un termine non superiore a
quindici giorni per le giustificazioni, delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu'
gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1
dell'art. 34 si applicano le sanzioni previste dall'art. 15
della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per
chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori,
dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data
adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte
dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di
massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e
II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del
codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'art. 34, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 4 del presente articolo.
5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il
31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei
diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle
sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla
Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge
23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo
svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di
tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle comunicazioni» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
2005, n. 243, recante: «Regolamento recante la disciplina
ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2005, n.
278.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n.
243, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Composizione). - 1. I componenti del Consiglio
superiore sono nominati con decreto dei Ministro tenendo
conto dell'equilibrio di genere.
2. Il Consiglio superiore e' cosi' composto:
a) il presidente, scelto tra persone estranee al
Ministero delle comunicazioni, dotato di alta e
riconosciuta esperienza e prestigio nelle discipline
tecniche, economiche o giuridiche attinenti alle
attribuzioni del Consiglio superiore;
b) il segretario generale del Ministero delle
comunicazioni;
c) quattro dirigenti generali in servizio presso il
Ministero delle comunicazioni, tra i quali il direttore
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione;
d) un magistrato del Consiglio di Stato;
e) un magistrato della Corte dei conti;
f) un avvocato dello Stato;
g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
h) un rappresentante del Ministero dell'interno;
i) un rappresentante del Ministero della difesa;
l) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
m) un rappresentante del Ministero dell'universita' e
della ricerca;
n) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche,
di documentata competenza nelle materie di cui all'art. 1,
comma 1;
o) un esperto in materia di innovazione tecnologica,
designato dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di riconosciuta esperienza
nel settore;
p) diciassette membri scelti tra persone dotate di
elevata professionalita' e competenza nelle discipline
tecniche attinenti alla materia delle comunicazioni
elettroniche e della multimedialita', economiche o
giuridiche relative alle attribuzioni del Consiglio
superiore.
3. I rappresentanti dei Ministeri, ove appartenenti
alle pubbliche amministrazioni, rivestono qualifica
dirigenziale o equiparata.
4. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del
rinnovo. Tre mesi prima della scadenza dei termine di
durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attivita'
svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini
della valutazione congiunta della perdurante utilita'
dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della
durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali
successivi decreti di proroga sono adottati secondo la
medesima procedura.
4-bis. I componenti del Consiglio restano in carica
fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e
possono essere confermati una sola volta nel caso di
proroga della durata dell'organismo.
5. Con decreto del Ministro e' istituito un apposito
elenco, composto da non piu' di ventiquattro nominativi, di
membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle
materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio
superiore puo' chiamare a partecipare allo svolgimento dei
lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno, fino a
sette esperti tratti dal detto elenco ai quali non spetta
diritto di voto.
6. La carica di componente del Consiglio superiore e'
incompatibile con la titolarita' di interessi in potenziale
contrasto o concorrenza con l'interesse pubblico. Ove
sussista una causa di incompatibilita' ed il componente,
benche' diffidato, non abbia provveduto a rimuoverla, lo
stesso e' dichiarato decaduto dall'ufficio, con
provvedimento del Ministro.
7. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a:
a) rispettare l'obbligo di riservatezza;
b) non utilizzare per fini privati le informazioni
delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro
incarico;
c) non assumere iniziative suscettibili di arrecare
pregiudizio all'attivita' istituzionale e alle finalita'
perseguite dal Ministero delle comunicazioni;
d) intervenire personalmente alle sedute dell'organo.
8. In caso di assenza ingiustificata protratta per tre
sedute consecutive, i componenti del Consiglio superiore
possono essere dichiarati decaduti e la loro sostituzione
ha luogo con le modalita' di cui ai commi precedenti.
Comporta altresi' decadenza la grave o reiterata violazione
degli altri obblighi indicati al comma 6.
9. Al presidente e agli altri componenti del Consiglio
superiore spetta un'indennita' fissa, nonche' un gettone di
presenza per ciascuna seduta, con il limite massimo di una
seduta al giorno e sei sedute mensili. Gli importi di tali
emolumenti sono stabiliti con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Qualora i componenti del Consiglio superiore non
rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le
missioni compiute in dipendenza della carica e' dovuto loro
il trattamento economico di missione previsto per il
personale avente la qualifica di dirigente di seconda
fascia.
11. (Abrogato).
12. Le dimissioni dei singoli membri del Consiglio
superiore non comportano la decadenza del Consiglio stesso,
qualunque sia il numero dei membri dimissionari.».



 
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 2005, n. 243
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio si articola in tre sezioni, ciascuna composta di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonche' nella giunta di cui al comma 6.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti:
a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche;
b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta;
c) sezione III: ricerca e sperimentazione, nuove tecnologie; multimedialita' ed intermedialita'; istruzione, formazione ed aggiornamento professionale.»;
c) al comma 6, dopo le parole: «nell'ambito del Consiglio superiore» sono aggiunte le seguenti: «, presieduta dal Presidente del Consiglio superiore»;
d) al comma 7, le parole: «di giunta e» sono soppresse;
e) il comma 8 e' abrogato.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n.
243, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Ordinamento). - 1. Il Consiglio superiore
esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale, per
l'esame delle questioni di massima e di quelle di
particolare importanza, individuate dal presidente, ovvero
a mezzo delle sezioni o della giunta di cui al comma 6.
2. Le sedute non hanno carattere pubblico; per la loro
validita' e' necessaria la presenza della maggioranza degli
aventi diritto a parteciparvi.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto della
maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il
voto del presidente.
4. Il Consiglio articola in tre sezioni, ciascuna
composta di almeno sette componenti tra cui un presidente,
nonche' nella giunta di cui al comma 6.
5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti:
a) sezione I: atti di pianificazione e
programmazione, atti in materia tariffaria; norme e
prescrizioni tecniche;
b) sezione II: convenzioni in genere; accordi
internazionali; accordi con regioni ed enti locali; affari
non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre
sezioni o della giunta;
c) sezione III: ricerca e sperimentazione, nuove
tecnologie; multimedialita' ed intermedialita'; istruzione,
formazione ed aggiornamento professionale.
6. Per l'esame degli argomenti che possano interessare
la difesa e la sicurezza dello Stato, nonche' delle
problematiche che possano concernere la partecipazione
nazionale ad accordi internazionali di difesa comune anche
dell'ordine pubblico, il parere del Consiglio superiore e'
reso dalla giunta, costituita nell'ambito del Consiglio
superiore, presieduta dal Presidente del Consiglio
superiore e composta da non piu' di sette membri tra cui il
rappresentante del Ministero della difesa. I membri della
giunta, cosi' come il presidente del Consiglio superiore,
devono essere muniti del nulla osta di segretezza (NOS) e
tenuti all'osservanza delle norme unificate per la tutela
del segreto. La richiesta di un parere della giunta, ove
non proveniente dallo stesso Ministro, deve essere dal
medesimo specificamente autorizzata. I commi 2 e 3 si
applicano anche alle deliberazioni della giunta.
7. La nomina dei presidenti di sezione e l'assegnazione
di ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle
sezioni viene stabilita con decreto del Ministro, che, su
proposta motivata del presidente, puo' modificarla.
8. (Abrogato).».



 
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 2005, n. 243
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, dopo la parola: «generale» sono aggiunte le seguenti: «e la giunta».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n.
243, come modificato dal presente decreto:
Art. 4 (Attribuzioni del presidente del Consiglio
superiore e disposizioni procedurali). - 1. Il presidente
del Consiglio superiore esercita le seguenti attribuzioni:
a) convoca e presiede l'adunanza generale e la
giunta;
b) assegna gli affari all'adunanza generale, alle
singole sezioni o alla giunta, in conformita' alle
previsioni dell'art. 3, e partecipa alle loro sedute con
diritto di voto;
c) designa i relatori per gli affari assegnati
all'adunanza generale; puo' richiedere, per determinati
affari che attengano nello stesso tempo alle competenze di
due sezioni, il parere congiunto delle medesime, assumendo
la loro presidenza nella seduta congiunta;
d) ha facolta' di invitare alle riunioni da lui
presiedute i rappresentanti degli uffici pubblici
istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni
iscritte all'ordine del giorno e di chiamare a partecipare
ai lavori gli esperti indicati all'art. 2, comma 5;
e) ha facolta' di disporre l'audizione, anche
preventiva, di altre amministrazioni dello Stato o di enti
od organismi comunque interessati ai singoli pareri ovvero
di esperti in relazione alle specifiche questioni oggetto
del parere.
2. I presidenti delle sezioni ed il presidente della
giunta convocano e presiedono i rispettivi collegi;
designano i relatori degli affari di loro competenza;
coordinano i lavori dei collegi; possono invitare alle
riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente
del Consiglio superiore, i rappresentanti degli uffici
pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle
questioni iscritte all'ordine del giorno.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del
presidente del Consiglio superiore e quelle dei presidenti
di giunta e di sezione sono rispettivamente esercitate dal
presidente di sezione o dal componente con maggiore
anzianita' di appartenenza all'organo ed, in caso di
parita', dal presidente o dal componente piu' anziano
d'eta'.
4. L'avviso di convocazione per ciascuna seduta del
Consiglio superiore deve pervenire con l'ordine del giorno
a ciascun componente, di regola, almeno cinque giorni prima
della data stabilita per la seduta.
5. Il presidente del Consiglio superiore, sentito il
Consiglio in seduta plenaria o la sezione, a seconda della
competenza, puo' disporre l'audizione dei soggetti
interessati all'oggetto della richiesta di parere ed
altresi' effettuare consultazioni di terzi, quali operatori
scientifici od economici ed enti esponenziali. L'attivita'
istruttoria si conforma ai principi del pluralismo, delle
pari opportunita', della speditezza e tempestivita'.
6. Nei pareri del Consiglio superiore e' dato atto
dell'attivita' istruttoria svolta.».



 
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 2005, n. 243
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «che lo dirige» sono inserite le seguenti: «e che svolge anche le funzioni di segretario della giunta» e le parole: «dai segretari delle sezioni e della giunta» sono sostituite dalle seguenti: «dal segretario delle sezioni»;
b) al comma 2, le parole: «ai segretari delle sezioni e della giunta» sono sostituite dalle seguenti: «al segretario delle sezioni»;
c) al comma 3, le parole: «i segretari delle sezioni e della giunta» sono sostituite dalle seguenti: «della giunta e il segretario delle sezioni».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n.
243, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Ufficio di segreteria). - 1. Presso il
Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria,
composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo
dirige e che svolge anche funzioni di segretario della
giunta, con qualifica dirigenziale, dal segretario delle
sezioni, nonche' dal restante personale occorrente, scelti
tra il personale del Ministero delle comunicazioni. Al
personale dell'ufficio di segreteria non spetta alcun
compenso aggiuntivo rispetto al proprio trattamento.
2. Il segretario dell'adunanza generale e' responsabile
della gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnate al Consiglio superiore, svolge
attivita' di supporto al presidente e sovrintende al
segretario delle sezioni.
3. Il segretario dell'adunanza generale e della giunta
e il segretario delle sezioni nell'ambito delle rispettive
competenze curano l'invio ai componenti degli avvisi di
convocazione delle sedute con gli ordini del giorno,
stendono i verbali di seduta, ed assicurano ogni altro
adempimento occorrente ai fini del regolare svolgimento
dell'attivita' collegiale.
4. La consistenza della dotazione di personale addetto
all'ufficio di segreteria viene stabilita con decreto del
Ministro, nell'ambito della dotazione organica del
Ministero.
5. L'assegnazione del personale all'ufficio di
segreteria avviene, su parere favorevole del presidente,
tenuto conto delle esigenze del Consiglio e dell'esperienza
professionale maturata, in relazione ai compiti da
svolgere.».



 
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali del presente capo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente regolamento.
2. A decorrere dal 1° luglio 2006, l'importo della indennita' fissa spettante al Presidente ed ai componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005, e' ridotta, rispettivamente, del 15 per cento e del 25 per cento.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, si
veda la nota all'art. 1.



 
Art. 6. Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e
minori
1. Il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori, di cui agli articoli 9 e 35 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' ridenominato: «Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori».
2. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, del citato testo unico della radiotelevisione, il Codice di autoregolamentazione media e minori e' adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451. Con decreto del Ministro delle comunicazioni e', altresi', determinata la composizione del Comitato di cui al comma 1.
3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.
3. Fino alla costituzione del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare, ai sensi della normativa vigente, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori.



Note all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 9 e 35 del citato decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 34, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 177 del 2005, e' il seguente:
«Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori e dei valori
dello sport). - (Omissis).
3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti,
salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b),
sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei
minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e
minori approvato il 29 novembre 2002, e successive
modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o
l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono
recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante:
«Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.



 
Art. 7.
Ricognizione degli organismi confermati
1. Fermo restando quanto disposto dal capo I e in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono organi tecnici del Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 32-quater, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni:
a) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
b) la Commissione consultiva nazionale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
2. Sono, inoltre, confermati i seguenti organismi che operano presso il Ministero delle comunicazioni:
a) il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, di cui all'articolo 9 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
b) l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176.
3. Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 e il loro funzionamento non comportano oneri a carico del Ministero delle comunicazioni.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, per il testo dell'art. 32-quater del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e per il testo
dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005,
si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 luglio
2001, n. 156, e' il seguente:
«Art. 14 (Composizione). - 1. Il Ministero delle
comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale,
istituisce una commissione consultiva nazionale con il
compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto. La commissione e'
costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'interno.».
- Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera e) del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176, e' il seguente:
«Art. 7 (Direzione generale per la gestione delle
risorse strumentali ed informative). - 1. La Direzione
generale per la gestione delle risorse strumentali ed
informative:
(omissis);
e) provvede all'attuazione dei compiti in materia di
sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche
telematiche; gestisce i rapporti nelle predette materie con
organismi nazionali e internazionali ad esclusione di
quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione e coordina l'Osservatorio per la
sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni;».



 
Art. 8.
Durata e proroga degli organismi
1. Gli organismi di cui agli articoli 6 e 7 durano in carica tre anni decorrenti dalla data della entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9.
Soppressione di organismi
1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi i seguenti organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni:
a) la Commissione per l'assetto radiotelevisivo di cui all'articolo 32-quater, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300;
b) l'unita' organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000, di cui all'articolo 32-quater, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
b) le lettere b) e d) del comma 4 dell'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
c) la lettera b) del comma 2, dell'articolo 9 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n.
223 del 2006, per il testo dell'art. 32-quater del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e per il testo
dell'art. 9 del citato decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, recante: «Provvedimenti urgenti in
materia radiotelevisiva», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422
(Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253):
«Art. 2. - 1. Il termine per la prosecuzione
dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione di cui all'art. 32, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti
autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio
della concessione, ovvero fino alla reiezione della
domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva
entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della
documentazione attestante i requisiti previsti dall'art. 1
del presente decreto.
3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere
inoltrata al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.
3-bis. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni puo' richiedere ai soggetti interessati,
oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente
articolo e dal comma 2 dell'art. 4, dichiarazioni
sostitutive di atti di notorieta', rese ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli
elementi istruttori necessari per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla
verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni
false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
dispone la revoca della concessione, ferme restando le
sanzioni previste dalle norme vigenti.
4. (abrogato).».



 
Art. 10.
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva per il Consiglio superiore delle comunicazioni, ivi compresi gli oneri di funzionamento e i compensi per i componenti, e' ridotta del trenta per cento ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento e tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Gentiloni Silveri, Ministro delle
comunicazioni
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 135



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302,
e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n.
223 del 2006, si vedano le note alle premesse.



 
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