Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007, n. 71
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del «Codice in materia di protezione dei dati personali» (d'ora innanzi «Codice») e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici;
Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
Visto, altresi', l'articolo 181, comma 1, lettera a) del Codice, cosi' come modificato, da ultimo, dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, con cui e' determinato il termine ultimo per l'identificazione con atto di natura regolamentare;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e, in particolare, gli articoli 15 e 18;
Vista la nota del 3 marzo 2006 con la quale l'Avvocato generale dello Stato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai fini dell'adozione del medesimo regolamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli allegati allo schema di regolamento, nell'ambito dei quali sono individuate le operazioni che possono spiegare effetti significativi per l'interessato, effettuate dall'Avvocatura dello Stato nei termini prescritti dal Codice e sono, altresi', descritte sinteticamente le operazioni ordinarie che l'Avvocatura dello Stato deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra, e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' da perseguire; all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005;
Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 18 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del Codice;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella Adunanza del 13 giugno 2006, n. 5861/06;
Vista la nota dell'Avvocatura generale dello Stato in data 2 marzo 2007, con la quale si trasmette, per l'ulteriore corso, lo schema di atto regolamentare sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato e pertanto non assume rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del «Codice in materia di protezione dei dati personali», d'ora innanzi «Codice», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Avvocatura dello Stato e delle Avvocature distrettuali nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
- Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20, 21, 22
e 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici). - 1. Le disposizioni del
presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche
in relazione alla diversa natura dei dati, nonche' dalla
legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il
consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in
tema di comunicazione e diffusione».
«Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari). - 1. Il
trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e'
consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18,
comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da
una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale
norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e
puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'art. 39, comma 2, non e' stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento».
«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente».
«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento dei dati
giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da
parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
«Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c),
d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte Costituzionale».
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi
dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il
compito di:
a) - f) (omissis);
g) esprimere pareri nei casi previsti».
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
mancante, entro il 28 febbraio 2007».
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 18 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 «Approvazione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato».
«Art. 15 (L'Avvocato generale dello Stato). - 1. Oltre
a quanto previsto da specifiche disposizioni, l'Avvocato
generale dello Stato, ha il compito di:
vigilare su tutti gli uffici, i servizi e il
personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla
loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed
istruzioni generali;
fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente
attribuiti alla sua competenza, nonche' ogni altro
provvedimento riguardante gli uffici ed il personale
dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra
autorita».
«Art. 18. L'Avvocatura dello Stato e' costituita
dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali.
L'Avvocatura generale ha sede in Roma.
Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun
capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi
di corte d'appello.
Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le
attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate
dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione
della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale
di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta».



 
Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate negli articoli 67, comma 1, lettera b), 69, 71 e 112 del «Codice».
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di interconnessione, e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Le interconnessioni, se effettuate utilizzando banche dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono ai sensi dell'articolo 22 del «Codice».
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 22, comma 5, del «Codice».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 67, 69, 71 e 112
del decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento,
dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche'
della rispondenza di detta attivita' a requisiti di
razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le
quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita'
istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti
di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65,
comma 4».
«Art. 69 (Onorificenze, ricompense e
riconoscimenti). - 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di
applicazione della disciplina in materia di conferimento di
onorificenze e ricompense, di riconoscimento della
personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti,
anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i
profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici
anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche,
imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche'
di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di
concessione di patrocini, patronati e premi di
rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali».
Art. 71 (Attivita' sanzionatorie e di tutela). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita':
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo,
anche ai sensi dell'art. 391-quater del codice di procedura
penale, o direttamente connesse alla riparazione di un
errore giudiziario o in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della
liberta' personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento e' consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango
almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalita' o in un altro diritto o
liberta' fondamentale e inviolabile».
«Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse
pubblico). - 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di
instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o
autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non
comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui
al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a
categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti
previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in
materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la
sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di
sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione
dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti
previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione,
nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n.
804, del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini
professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'art. 23 in relazione a tipi
di dati individuati specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della
responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed
esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle
norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri
rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o
di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica
dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e
applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti;
m) applicare la normativa in materia di
incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione
presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei
risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n)
ed o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e,
comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato».
- Per il riferimento agli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 3.
Riferimenti normativi

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilita' del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono come riferite anche alle successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 marzo 2007
Il Presidente: Prodi Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 161
 
Allegato
SCHEDA n. 1

Denominazione del trattamento.
Gestione attivita' contenziosa e consultiva svolta in favore delle amministrazioni e dei dipendenti pubblici assistiti. Fonte normativa sull'attivita' istituzionale cui il trattamento e' collegato.
Costituzione, codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, legge sul procedimento amministrativo, leggi sulla giustizia amministrativa, regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, «Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; legge 3 aprile 1979, n. 103, «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, «Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, «Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso»; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia», convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45. Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Finalita' previste dall'articolo 71 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tipi di dati trattati.
Origine razziale [x].
Origine etnica [x].
Convinzioni religiose [x].
Convinzioni filosofiche [x].
Convinzioni di altro genere [x].
Opinioni politiche [x].
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].
Stato di salute [x].
Vita sessuale [x].
Dati giudiziari [x]. Operazioni eseguite. Trattamento ordinario dei dati
Raccolta presso gli interessati [x].
Raccolte presso terzi [x].
Elaborazione in forma cartacea [x].
Elaborazione con strumenti informatici [x]. Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalita' del trattamento e diverse da quelle «ordinarie» quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge.
Comunicazioni (come di seguito individuate) [x]. Particolari forme di elaborazione. Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita'.
I dati vengono comunicati per dovere d'ufficio alle Amministrazioni ed ai dipendenti pubblici, agli avvocati delegati dall'Avvocatura dello Stato ed ai consulenti tecnici della parte assistita, ai testimoni, alle altre parti, ai loro avvocati e consulenti tecnici, all'Autorita' giudiziaria ed ai suoi organi ausiliari, ove la comunicazione risulti indispensabile per il perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
I dati vengono trattati nello svolgimento dell'attivita' istituzionale consultiva e contenziosa gestita dall'Avvocatura dello Stato in favore delle Amministrazioni e dei dipendenti pubblici assistiti relativamente ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso od in merito alla quale possa essere richiesto un parere legale.
I dati relativi ai singoli affari contenziosi e consultivi vengono all'interno dell'Istituto elaborati, anche mediante lo svolgimento dell'attivita' di supporto, al fine di redigere gli atti defensionali ed i pareri legali, e la inerente corrispondenza, sia attraverso strumenti cartacei che mediante strumenti informatici.
Il flusso informativo consiste nella raccolta e nella comunicazione dei dati alle Amministrazioni e ai dipendenti pubblici assistiti, agli avvocati delegati dall'Avvocatura dello Stato ed ai consulenti tecnici della parte assistita, ai testimoni, alle altre parti, ai loro avvocati e consulenti tecnici, all'Autorita' giudiziaria ed ai suoi organi ausiliari, nonche' alle Amministrazioni titolari di procedimenti amministrativi funzionalmente connessi agli affari trattati.
La raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati funzionali allo svolgimento dell'attivita' istituzionale contenziosa e consultiva, in forma diretta o di semplice supporto, e' effettuata dal personale togato e non togato dell'Avvocatura dello Stato, nonche' da soggetti esterni eventualmente incaricati dello svolgimento di talune attivita' sia di carattere istituzionale (es. attivita' delegata ad avvocati del libero foro per le cause pendenti fuori sede, attivita' svolta da coloro che esercitano la pratica legale) che di supporto alla medesima (es. assistenza informatica, attivita' di tipografia, copisteria, protocollo posta in entrate ed in uscita, archivio degli affari), secondo le modalita', le attribuzioni, competenze, e funzioni individuate nella normativa richiamata.
In particolare il trattamento da parte del personale non togato avviene secondo l'organizzazione interna individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333.
SCHEDA n. 2

Denominazione del trattamento.
Attivita' di trattamento di dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero per il conferimento di onorificenze ed organizzazione di cerimonie ed incontri istituzionali. Fonti normative.
Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, «Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; legge 3 aprile 1979, n. 103, «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, «Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, «Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso»; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia», convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45. Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Finalita' previste dagli articoli 67, comma 1, lettera b) e 69 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tipi di dati trattati.
Origine razziale [x].
Origine etnica [x].
Convinzioni religiose [x].
Convinzioni filosofiche [x].
Convinzioni di altro genere [x].
Opinioni politiche [x].
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].
Stato di salute [x].
Vita sessuale [x].
Dati giudiziari [x]. Operazioni eseguite. Trattamento ordinario dei dati.
Raccolta presso gli interessati [x].
Raccolte presso terzi [x].
Elaborazione in forma cartacea [x].
Elaborazione con strumenti informatici [x]. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
Trattamento nei limiti delle finalita' istituzionali con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero per il conferimento di onorificenze ed organizzazione di cerimonie ed incontri istituzionali, sempreche' il trattamento dei dati sensibili sia indispensabile allo svolgimento delle medesime attivita' per aderire a richieste o istanze degli interessati.
SCHEDA n. 3

Denominazione del trattamento.
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Avvocatura dello Stato. Fonti normative.
Codice civile (articoli 2094-2134); regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, «Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; legge 3 aprile 1979, n. 103, «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333, «Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, «Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso»; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia», convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45; Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1092 «Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello stato»; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 (disposizioni in materia di politiche sociali); legge 8 agosto 1995, n. 335 «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»; decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, regolamento recante modalita' applicative articolo 2, comma 12, legge n. 335/1995; legge 20 maggio 1970, n. 300 «Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; C.C.N.L. 16 maggio 1995 e successivi; legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»; decreto 12 febbraio 2004 regolamentazione articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001; legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta»; decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche»; legge 7 febbraio 1990, n. 19 «Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti»; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 «Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita' a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»; legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; legge 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»; legge 11 maggio 2004, n. 126 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento»; legge 24 dicembre 1986, n. 958 «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»; legge 6 marzo 2001, n. 64 «Istituzione del servizio civile nazionale»; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; legge 24 maggio 1970, n. 336 «Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati»; decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali». Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Instaurazione e gestione dei rapporti di impiego del personale togato (Avvocati e Procuratori dello Stato) e del personale amministrativo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro con l'Avvocatura dello Stato (articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Tipi di dati trattati.
Convinzioni religiose [x].
Convinzioni di altro genere [x].
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale [x].
Stato di salute [x].
Vita sessuale [x].
Dati giudiziari [x]. Operazioni eseguite. Trattamento ordinario dei dati.
Raccolta presso gli interessati [x].
Raccolte presso terzi [x].
Elaborazione in forma cartacea [x].
Elaborazione con strumenti informatici [x]. Particolari forme di elaborazione.
Interconnessioni e raffronti di dati con: Amministrazioni certificanti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
a) alla Presidenza del Consiglio per formalizzazione provvedimenti relativi alla regolarizzazione di assenze dal servizio per motivi di salute, per riconoscimento infermita' dipendenti da causa di servizio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, per risoluzione del rapporto di impiego connesso ad intervenuta inidoneita' fisica all'impiego nonche' per provvedimenti di carattere disciplinare;
b) alle strutture competenti per visite fiscali, per accertamenti sanitari relativi alla verifica dello stato di salute del dipendente assente a tale titolo;
c) commissione medica di verifica per accertamento patologie presso Economia e Finanze (dipendenti o non da causa di servizio) anche per eventuale inabilita' all'impiego;
d) comitato di verifica per le cause di servizio presso Economia e Finanze al fine concessione equo indennizzo o pensione privilegiata;
e) al Ministero dell'economia e finanze - Ufficio centrale del bilancio, per registrazione di tutti i provvedimenti di cui al punto a) nonche' dei provvedimenti relativi al personale amministrativo per il quale la competenza e' del Segretario Generale;
f) strutture sanitarie convenzionate ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorita' locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonche' per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
h) uffici competenti per il collocamento mirato e l'attivazione del diritto ai lavoro dei soggetti disabili;
i) amministrazioni di appartenenza dei dipendenti in posizione di comando presso l'Avvocatura dello Stato per gestione assenze;
j) organizzazioni sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
k) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (decreto legislativo n. 165/2001). Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione. I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio, nonche' quali documenti giustificati nella gestione delle assenze intesa come attivita' provvedimentale di regolarizzazione assenze ed attribuzione del corrispondente trattamento economico.
Inoltre i dati relativi allo stato di salute sono trattati per tutti i procedimenti finalizzati alla verifica della idoneita' fisica all'impiego e quindi all'accertamento di eventuali inidoneita' (totali o parziali) dipendenti o meno da causa di servizio, per l'attribuzione di benefici economici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute dal dipendente e per l'attribuzione del relativo trattamento pensionistico. In questi casi i dati sono raccolti presso terzi ovvero comunicati ai vari soggetti determinati coinvolti dei procedimenti come da disposizioni di legge.
I dati giudiziari vengono trattati nel caso in cui occorra instaurare un procedimento disciplinare.
Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose puo' essere indispensabile per svolgere le attivita' relative alla concessione di permessi per festivita' la cui fruizione e' connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati concernenti convinzioni di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza, nonche' tutti i dati relativi alla selezione ed all'impiego dei volontari del servizio civile.
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