Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO |
Contratto collettivo nazionale di lavoro successivo al CCNL per il personale non dirigente dell'Enac, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. |
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SUCCESSIVO AL CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENAC QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
In data 30 maggio 2007 alle ore 11,45 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali - Confederazioni Sindacali
FP CGIL (firmato) - CGIL (firmato)
FIT CISL (firmato) - CISL (firmato)
UIL TRASPORTI (firmato) - UIL (firmato) - UIL PA (firmato)
SALC/SULT (firmato) - CONFSAL (firmato)
USPPI/APAC (firmato) - USPPI (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro successivo al CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
TABELLA 1 COEFFICIENTE DI RIPARTO DELLE RISORSE
ALLEGATO 1 DECLARATORIE DELLA SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE E RELATIVI PROFILI
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
NOTA INTRODUTTIVA AL CCNL
I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari dei professionisti di prima qualifica professionale, una risorsa fondamentale per il perseguimento della missione istituzionale dell'ente, finalizzata al continuo miglioramento e mantenimento della sicurezza del volo. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari responsabilita', essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.
La particolare natura, lo spessore delle responsabilita' e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici, secondo la rispettiva professione da essi garantita all'ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare.
Al personale di cui al presente CCNL sono attribuite le attivita' professionali in conformita' alle previsioni di cui alle vigenti normative di legge ed alle norme statutarie e regolamentari, nel rigoroso rispetto delle norme che promanano dai rispettivi ordini professionali, le quali costituiscono un vincolo primario per ciascun professionista.
L'attivita' dei professionisti all'interno dell'ente, sotto questo primo e fondamentale profilo, si svolge in conformita' alle normative ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilita'. Pertanto, il professionista assume direttamente la responsabilita' dei propri atti professionali.
Cio' posto, le parti rilevano che l'apporto dei professionisti, fermi restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario che deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualita' dei servizi, in coerenza con la missione dell'ENAC e con le sue funzioni istituzionali.
Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la necessita' che l'attivita' del professionista, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si svolga nel rispetto delle vigenti norme statutarie e regolamentari.
Sotto questo profilo i professionisti si raccordano ai diversi livelli direzionali per l'individuazione di indirizzi, obiettivi e priorita', in modo da garantire quella piena sintonia che e' indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell'ente e per la migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attivita' istituzionale e' finalizzata.
In un contesto generale di relazioni organizzative ispirate ai principi del coordinamento e della integrazione funzionale, nella definizione degli indirizzi sull'esercizio delle funzioni specifiche di ogni area professionale sono garantiti adeguati momenti di partecipazione, che coinvolgano i professionisti destinatari degli stessi.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto
1. Il presente CCNL e' stipulato in attuazione dell'art. 29, comma 2 del CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 19/02/2007.
2. Il presente CCNL integra la disciplina contenuta nel Titolo VI del CCNL sottoscritto il 19/02/2007 (Separata sezione per i professionisti della seconda qualifica professionale), avente per oggetto i professionisti a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 77, comma 3 del CCNL 19/12/2001, i cui contenuti professionali sono individuati nell'allegato 1 al presente CCNL.
3. L'espressione "professionista/i", salvo diversa previsione, designa d'ora in avanti ed agli effetti del presente CCNL, il personale dipendente di cui al comma 2.
4. Il riferimento al CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 19/02/2007 e' riportato nel testo del presente contratto come CCNL del 19/02/2007. Il riferimento al CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 19/12/2001 e' riportato nel testo del presente contratto come CCNL del 19/12/2001. Il riferimento al CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC biennio economico 2000-2001 sottoscritto in data 18/02/2002 e' riportato nel testo del presente contratto come CCNL del 18/02/2002.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI Art. 2 Relazioni sindacali per i professionisti
1. Il sistema delle relazioni sindacali disciplinato al titolo II del CCNL del 19/02/2007 e' unico per il personale non dirigente e per i professionisti. Fatta eccezione per le materie oggetto di relazioni sindacali, la richiamata disciplina contenuta nel titolo II, esplica i suoi effetti anche nei confronti dei professionisti destinatari del presente CCNL. Operano anche nei confronti dei professionisti gli istituti previsti nell'ambito del titolo Il del CCNL del 19/12/2001, con particolare riferimento al comitato per le pari opportunita', al comitato per il mobbing ed agli organismi di cui all'art. 9 del CCNL del 19/12/2001.
2. Nell'ambito dell'unico sistema delle relazioni sindacali definito nel titolo II del CCNL del 19/02/2007, sono individuate, nei successivi commi, le specifiche materie oggetto di relazioni sindacali riguardanti i professionisti.
3. Sono regolate in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 4 del CCNL del 19/02/2007 con i soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del CCNL del 19/12/2001 le seguenti materie:
a) criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie indicate nell'art. 14 per le finalita' e secondo la disciplina di cui all'art. 15; b) linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione e aggiornamento dei professionisti; c) criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente correlata ai risultati ed alla realizzazione di specifici progetti; d) criteri generali per la definizione di standard formativi ai fini dell'attribuzione, ove prevista, di quote di retribuzione accessoria collegate all'arricchimento professionale.
4. Sono oggetto di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL del 19/12/2001 con i soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del CCNL del 19/12/2001 le seguenti materie:
a) criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di cui all'art. 84 del CCNL del 19/12/2001; b) criteri generali che informano le procedure di valutazione, di cui all'art. 85 del CCNL del 19/12/2001; c) criteri generali che informano le procedure per l'attribuzione dei livelli economici di professionalita', di cui all'art 4.
5. Sono oggetto di informazione preventiva di cui all'art. 6 del CCNL del 19/12/2001 ai soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del CCNL del 19/12/2001, le seguenti materie:
a) implicazioni delle innovazioni tecnologiche ed organizzative sulle condizioni in cui si svolge l'attivita' professionale; b) programmi di formazione e aggiornamento dei professionisti; c) atti di gestione, aventi valenza generale, riguardanti l'organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro dei professionisti.
6. Sono oggetto di informazione successiva di cui all'art. 6 del CCNL del 19/12/2001 ai soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del CCNL del 19/12/2001, le seguenti materie:
a) valutazione dell'attivita' dei professionisti e dei relativi risultati; b) assegnazione degli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL 19/12/2001.
7. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, l'art. 82 del CCNL 19/12/2001.
TITOLO III SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Art. 3 Sistema di classificazione
1. Sono confermati i contenuti professionali e le relative declaratorie dei professionisti, secondo le previsioni dell'allegato 1.
2. Il riparto della dotazione organica complessiva tra le singole aree professionali presenti nella qualifica e' determinato dall'ENAC, sentiti i soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del CCNL del 19/12/2001.
3. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, l'art. 77 del CCNL 19/12/2001. Art. 4 Livelli economici di professionalita'
1. Nell'ambito del sistema di classificazione di cui all'art. 3, i livelli economici di professionalita' individuano livelli crescenti di competenza professionale nello svolgimento delle funzioni proprie di cui all'allegato 1. Il passaggio dei professionisti ai livelli economici immediatamente successivi si realizza mediante progressione economica.
2. La progressione economica di cui al comma 1 si sviluppa, a partire dal trattamento tabellare iniziale corrispondente al primo livello, con l'acquisizione in sequenza dei successivi livelli economici, secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella 1. Dopo il livello economico "quarto" e' istituito un nuovo livello economico denominato "quarto-super", il cui differenziale retributivo - rispetto al trattamento tabellare annuo lordo di cui alla tabella 4 allegata al CCNL 19/02/2007 (biennio economico 2004-2005) stabilito per il livello quarto - e' fissato in € 2.485,00.
3. Il primo livello economico e' individuato quale livello iniziale di accesso alla qualifica e si caratterizza come periodo di acquisizione di specifiche competenze professionali e di esperienza nei concreti contesti operativi, propedeutico alla successiva progressione economica.
4. Per il passaggio ai livelli immediatamente successivi, sono stabiliti i seguenti requisiti:
a) il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio nel livello precedente, stabiliti in 2 anni per i passaggi dal primo al secondo livello, 3 anni per i passaggi dal secondo al terzo livello, 5 anni per i passaggi dal terzo al quarto livello, 7 anni per i passaggi dal quarto livello al quarto-super; b) l'assenza di valutazioni negative.
5. Le procedure ed i criteri di selezione per il passaggio ai livelli economici immediatamente successivi, nonche' eventuali ulteriori requisiti oltre quelli di cui al comma 4, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 19/12/2001.
6. Nella definizione dei criteri di cui al comma 5 per il passaggio dal primo al secondo livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui ai commi 4 e 5:
a) dell'esperienza acquisita nel primo livello; b) degli esiti della valutazione dell'attivita' svolta dal professionista ai sensi dell'art. 85 del CCNL 19/12/2001;
c) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.
7. Nella definizione dei criteri di cui al comma 5, per il passaggio dal secondo al terzo livello, dal terzo al quarto e dal quarto al quarto-super, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui ai commi 4 e 5:
a) degli esiti della valutazione dell'attivita' svolta dal professionista ai sensi dell'art. 85 del CCNL 19/12/2001, con riferimento ad un periodo pluriennale; b) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza; c) dell'esperienza acquisita nel livello di appartenenza immediatamente inferiore; d) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.
8. E' in facolta' dell'ente ridurre di un anno i tempi minimi di permanenza di cui al comma 4, lett. a), secondo criteri prestabiliti.
9. In sede di prima attuazione della disciplina di cui al presente articolo, i tempi minimi di cui al comma 4 lett. a) sono ridotti a 6 mesi per i passaggi dal primo al secondo livello, a 1 anno per i passaggi dal secondo al terzo livello, a 3 anni per i passaggi dal terzo al quarto, a 5 anni per i passaggi dal quarto al quarto-super. Si considera equivalente al predetto requisito dei 5 anni, il servizio effettivo di almeno 13 anni, anche non continuativi, presso IEnac o presso le amministrazioni ivi confluite all'atto della sua istituzione, nella seconda qualifica professionale. Il presente comma si applica per una sola volta esclusivamente nei confronti dei professionisti in servizio alla data del 31/12/2005.
10. In stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei servizi, di innovazione, di maggiore efficienza, il finanziamento dei passaggi di livello economico, ivi compresi quelli di cui al comma 9, avviene entro i limiti delle risorse certe e stabili del fondo di cui all'art. 14.
11. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, gli artt. 89 e 90 del CCNL 19/12/2001.
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO CAPO I Art. 5 Impegno di lavoro e obblighi relativi
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i professionisti assicurano la propria presenza in servizio e la propria disponibilita' per il regolare svolgimento delle attivita', organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilita' connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento, ai vari livelli, di ciascuna area professionale. L'ente pone in essere misure atte ad assicurare la continuita' dell'attivita' e la presenza nella struttura operativa compatibilmente con il calendario degli impegni esterni e specifiche modalita' che tengano conto delle esigenze delle diverse aree professionali.
2. La presenza in servizio del professionista e' articolata, di norma, su cinque giorni a settimana, fermi restando in ogni caso gli obblighi di continuita' della prestazione, di raccordo con la struttura di appartenenza, di garanzia della prestazione per far fronte ad esigenze eccezionali derivanti dal contesto operativo dell'ente. Qualora, in relazione alle predette esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festivita', al professionista deve essere comunque garantito, una volta cessate le stesse esigenze, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico.
3. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, l'art. 78 del CCNL 19/12/2001. Art. 6 Integrazioni alla disciplina su responsabilita' civile e patrocinio legale
1. Ai fini della stipula della copertura assicurativa di cui all'art. 79, comma 5 del CCNL RAI del personale dirigente e delle specifiche tipologie professionali del 14/7/1997, cosi' come sostituito dall'art. 79, comma 1 del CCNL 19/12/2001, l'ente puo' associarsi in convenzione con altri enti ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente.
2. La societa' di assicurazione sara' scelta con apposita gara, anche attraverso l'indizione di una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL, che dovra' prevedere comunque la possibilita' per il professionista di ampliare la copertura assicurativa con versamento di una quota individuale.
3. Il presente articolo integra l'art. 79 del CCNL 14/7/1997, come modificato dall'art. 79, comma 1 del CCNL 19/12/2001. Art. 7 Obiettivi e strumenti della formazione e dell'aggiornamento professionale
1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dall'ente come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali all'evoluzione delle specifiche discipline e dei relativi contesti di riferimento, nonche' ai mutamenti organizzativi e tecnologici interni, nell'obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo necessario a ciascun professionista, in relazione alle responsabilita' attribuitegli, per la piu' efficace esplicazione dell'apporto professionale nell'interesse dell'ente.
2. L'ente definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei professionisti, anche in relazione alle direttive impartite in materia dal ministro per la funzione pubblica.
3. L'ente definisce le politiche di aggiornamento e formazione, relative a ciascun'area professionale, in conformita' alle proprie linee strategiche e di sviluppo, nonche' alla vigente normativa in materia ed alle direttive impartite dai competenti soggetti istituzionali. Le iniziative formative sono realizzate, nel rispetto dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), anche in collaborazione con soggetti pubblici o societa' specializzate nel settore.
4. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale, inserite in appositi percorsi, anche individuali, che tengano conto delle specifiche esigenze formative richieste dalla posizione coperta, anche ai fini del mantenimento delle competenze gia' acquisite, viene concordata dall'ente con i professionisti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti.
5. Il professionista puo' partecipare, senza oneri per l'ente, per un periodo massimo annuale di quindici giorni, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalita' indicate nei commi 1 e 3. Al professionista puo' inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
6. Qualora riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di aggiornamento professionale svolte dal professionista ai sensi del comma 5 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, l'ente puo' concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
7. Per il conseguimento delle finalita' di cui al presente articolo, l'ente si avvale delle proposte formulate da eventuali organismi costituiti ai sensi dell'art. 9 del CCNL 19/12/2001.
8. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, l'art. 86 del CCNL 19/12/2001.
CAPO II NORME DISCIPLINARI Art. 8 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Ai sensi dell'art. 80, comma 2 del CCNL 19/12/2001, ai professionisti destinatari del presente CCNL continuano ad applicarsi le disposizioni in materia disciplinare previste dagli articoli da 85 a 89 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente.
2. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione e' disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare gia' avviato.
3. Al di fuori dei casi previsti nel comma 2, quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo e' sospeso fino alla sentenza definitiva.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del presente articolo, e' riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso e' riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L'applicazione ai professionisti della sanzione prevista dall'art. 87 del CCNL RAI del personale non dirigente stipulato il 14/7/1997 come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6, lett. f) e 7, lett. c) e d) dello stesso art. 87, non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
7. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall'art. 653, comma 1, Codice di Procedura Penale. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al professionista, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
8. In caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 7.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
10. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 87, comma 6 lettera f) e comma 7, lett. c) e d) del CCNL 14/7/1997, e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del licenziamento.
11. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 10, e' reinquadrato, nella qualifica in cui e' confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennita' comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
12. L'art. 87, comma 7, lett. c), punto 1) del CCNL 14/7/1997 e' cosi' riformulato: "1) per i delitti gia' indicati dall'art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16/1992". Alla stessa lett. c), dopo il punto 2), e' inoltre aggiunto il seguente punto: "3) per i delitti indicati dall'art. 3, comma 1 della legge 97/2001". Art. 9 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il professionista che sia colpito da misura restrittiva della liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
2. L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della liberta' personale, puo' prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il professionista puo' essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta' personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 87, commi 6 e 7 del CCNL 14/7/1997.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i delitti gia' indicati dall'art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
5. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art. 8, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennita' pari al 50% dello stipendio tabellare della qualifica di appartenenza, nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennita' verra' conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennita' o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 8, comma 7, secondo periodo, il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al professionista precedentemente sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonche' i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto e il dipendente e' riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, l'art. 88 del CCNL del 14/7/1997. Art. 10 Norma di rinvio
1. In materia di conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni, integrazioni o proroghe. Art. 11 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui all'art. 25 del CCNL del 19 febbraio 2007 viene adottato anche con riferimento ai professionisti destinatari del presente CCNL.
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSIONISTI Art. 12 Struttura della retribuzione dei professionisti
1. La retribuzione dei professionisti - tenuto conto del conglobamento della indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare di cui all'art. 30, comma 3 del CCNL del 19/02/2007 - si articola nelle seguenti voci:
a) stipendio tabellare correlato ai livelli economici di professionalita'; b) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; c) tredicesima mensilita', ai sensi dell'art. 13; d) retribuzione di posizione connessa all'espletamento degli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL 19/12/2001; e) retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lett. b) del CCNL 19/12/2001; f) indennita' aeronautica, ai sensi dell'art. 84 del CCNL del 14/7/1997; g) indennita' sostitutiva dell'indennita' aeronautica, ai sensi dell'art. 93 del CCNL 19/12/2001; h) indennita' professionale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lett. f) del CCNL 19/12/2001; i) altre indennita' o emolumenti spettanti in base a specifiche disposizioni di legge o al presente contratto.
2. La retribuzione giornaliera si determina dividendo quella mensile per 22; la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156.
3. Ai professionisti, ove spettante, e' corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, secondo le disposizioni vigenti.
4. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, l'art. 87 del CCNL del 19/12/2001. Art. 13 Tredicesima mensilita'
1. L'ente corrisponde ai professionisti una tredicesima mensilita' nella prima decade di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festivita' od un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo.
2. L'importo della tredicesima mensilita', fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, e' pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al professionista nel mese di dicembre. La predetta retribuzione e' pari alle voci della retribuzione di cui all'art. 12 comma 1 lettere a), b) spettanti nel mese di dicembre.
3. Nel caso dei passaggi di livello economico di cui all'art. 4 trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
4. La tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa e' calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al professionista nel mese contiguo a servizio intero.
6. I ratei della tredicesima mensilita' non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita', relativo ai medesimi periodi, e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
8. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce l'art. 87, commi 5, 6 e 7 del CCNL 19/12/2001. Art. 14 Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale
1. E' costituito il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale (d'ora in avanti "fondo") a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui il presente CCNL viene sottoscritto.
2. Il fondo e' costituito con una quota pari al 27% delle risorse storiche - di pertinenza dei professionisti destinatari del presente CCNL - del previgente fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti, come determinate ai sensi, dell'art. 5, comma 1 del CCNL 18/2/2002 e dell'art. 91, comma 1, lett. a), b) del CCNL 19/12/2001.
3. In continuita' con le precedenti disposizioni contrattuali, per ciascun esercizio finanziario il fondo puo' altresi' essere alimentato, nell'ambito della capacita' di bilancio dell'ente ed alle condizioni previste dal CCNL o da disposizioni di legge, come segue:
a) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, secondo le indicazioni del comma 4; b) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni; c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001; d) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; e) con una frazione non inferiore al 40% dei ricavi derivanti dalla tariffazione delle diverse attivita' trasferite dal Ministero dei Trasporti, conseguenti agli incarichi conferiti ai professionisti, determinando la quota della percentuale di cui sopra da destinare al presente fondo, previo accertamento dei correlati incrementi di produttivita', attraverso il coefficiente di riparto indicato nell'allegata tabella 1, evitando in ogni caso duplicazioni di risorse tra i diversi fondi del personale dell'ente previsti dai diversi CCNL; f) risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilita) in godimento dei professionisti comunque cessati dal servizio. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun professionista cessato, un importo pari alle mensilita' residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L' importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; g) le risorse di cui all'art. 91, comma 2 del CCNL 19/12/2001 ed all'art. 5, comma 2 del CCNL 18/2/2002, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di destinazione ivi stabiliti; h) le risorse derivanti dall'attuazione della disciplina di cui all'art. 91 comma 3 del CCNL 19/12/2001, come confermata ed integrata ai commi 6 e 7 del presente articolo.
4. Le risorse di cui al comma 3, lett. a) possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attivita' inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli; b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei professionisti, l'ente, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, valuta l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attivita' e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio.
6. Ai fini della valutazione delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti, ai sensi del comma 5, l'ente utilizza, quale parametro di riferimento, l'aumento delle entrate proprie derivante dall'accrescimento delle prestazioni dei professionisti e dal conseguente incremento quali-quantitativo dei servizi prestati, tenendo comunque conto dell'andamento delle spese di gestione e dei limiti all'incremento delle stesse previsti dalle vigenti disposizioni. A tal fine, l'ente puo' destinare una percentuale non superiore all'1% del monte salari dell'anno 2001, relativo ai professionisti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla retribuzione di risultato dei professionisti, previa valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti da ciascun professionista. Esse sono inoltre erogate a consuntivo previo accertamento dei livelli di incremento delle entrate e dei servizi effettivamente raggiunti in relazione agli standard predefiniti.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 189 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce un limite di crescita ai fondi unici di ente, si dovra' tenere conto degli effetti della suddivisione del preesistente fondo di cui al comma 2 operata dal presente articolo. In ogni caso, il valore complessivo dei due distinti fondi di nuova costituzione dei professionisti di prima e seconda qualifica non potra' superare il corrispondente valore di riferimento individuato ai sensi della richiamata disposizione di legge.
8. Nel fondo di cui al presente articolo, confluiscono anche le ulteriori risorse di cui dell'art. 32, comma 1 del CCNL del 19/02/2007 (biennio economico 2002-2003) e di cui all'art. 5 del CCNL del 19/02/2007 (biennio economico 2004-2005), con la decorrenza ivi prevista.
9. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, l'art. 91 del CCNL 19/12/2001, come integrato dall'art. 5, comma 1 del CCNL del 18/02/2002 (CCNL personale non dirigente per il biennio economico 2000-2001). Art. 15 Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale
1. Il Fondo di cui all'art. 14 e' finalizzato a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'attivita' dell'ENAC e di qualita' dei servizi istituzionali, basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
2. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, il Fondo di cui all'art. 14 e' utilizzato per:
a) l'attribuzione dell'indennita' di posizione ai professionisti cui siano stati conferiti i relativi incarichi ai sensi dell'art. 83 del CCNL 19/12/2001; il valore della predetta indennita' puo' variare da un minimo di 6.197,48 euro ad un massimo di 15.493,71 euro annui lordi ed assorbe l'indennita' di cui alla successiva lett. f), fino alla concorrenza delle misure corrispondenti alla pregressa indennita' di impiego; al cessare dei predetti incarichi, si riconferma la corresponsione dell'indennita' di cui alla successiva lettera f); b) l'attribuzione dei compensi correlati alla retribuzione di risultato; i predetti compensi sono attribuiti ai professionisti delle singole branche professionali sulla base della verifica del grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati dall'ente, nell'ambito di piani e programmi di attivita' che comunque comportino la partecipazione attiva dei professionisti stessi e tenendo conto del sistema di valutazione e controllo adottato secondo i principi del d.lgs. 286/1999; c) l'erogazione dei compensi correlati alle risorse di cui all'art. 82, comma 3, lett. d), come ad esempio quelli previsti dall'art. 18 della legge 109/1994 e successive modifiche e integrazioni; d) l'erogazione dell'indennita' aeronautica, secondo la disciplina dell'art. 84 del CCNL del 14/7/1997 per il personale delle specifiche tipologie professionali; e) l'erogazione di specifiche indennita', non cumulabili con l'indennita' aeronautica di cui al precedente punto d), correlate allo svolgimento prolungato di attivita' in condizioni di pericolo, rischio o disagio particolarmente rilevanti; i relativi valori sono stabiliti percentualmente, in sede di contrattazione integrativa, con riferimento alle misure fissate per la predetta indennita' aeronautica, tenendo conto delle specificita' professionali e della conseguente rilevanza delle diverse aree di rischio, disagio o pericolo; f) l'erogazione dell'indennita' professionale, secondo la disciplina ed i valori definiti in sede di contrattazione integrativa, riutilizzando le risorse gia' destinate alla indennita' di impiego secondo la disciplina dell'art. 84 del CCNL del 14/7/1997 per il personale delle specifiche tipologie professionali, nonche' le ulteriori risorse destinate in sede di contrattazione integrativa; g) l'erogazione della indennita' sostitutiva dell'indennita' aeronautica di cui all'art. 93 del CCNL 19/12/2001; h) la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dell'area dei professionisti in servizio nelle regioni e province autonome in cui vige istituzionalmente, applicando la medesima disciplina prevista per il restante personale di cui all'art. 74-bis del CCNL 19/12/2001; i) il finanziamento dei passaggi di livello economico con risorse certe e stabili ai sensi dell'art. 4, comma 10; gli importi utilizzati per il finanziamento dei passaggi di livello economico dei professionisti cessati dal servizio sono riacquisiti nelle disponibilita' del fondo dalla data di decorrenza delle cessazioni.
3. Le risorse destinate agli utilizzi di cui al comma 2, fatta eccezione per i compensi correlati ai risultati, devono essere integralmente utilizzate. Qualora non siano integralmente utilizzate, le eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
4. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, l'art. 92 del CCNL 19/12/2001, come integrato dall'art. 5 del CCNL 18/02/2002.
TITOLO VI PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI Art. 16 Integrazione alla disciplina sul trattamento di trasferimento dei professionisti
1. L'ente definisce i criteri applicativi della disciplina di cui all'art. 91, comma 1 del CCNL sottoscritto il 14/7/1997, previa informazione ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 19/12/2001 come integrato dall'art. 6 del CCNL del 19/02/2007. In sede di definizione dei suddetti criteri e nei limiti delle somme gia' destinate a tale specifica finalita', viene altresi' verificata la possibilita' di stabilire limiti e condizioni per una maggiorazione della indennita' di cui alla lett. a) del citato comma 1, finalizzata esclusivamente a salvaguardare la retribuzione in godimento dei professionisti trasferiti.
2. Il presente articolo integra la disciplina sul trattamento di trasferimento dei professionisti di cui all'art. 91 del CCNL sottoscritto il 14/7/1997.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte nei limiti delle risorse gia' destinate a tale specifica finalita'.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 Conferma di discipline precedenti
1. Al professionista riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, a seconda che l'invalidita' sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di retribuzione individuale di anzianita'.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei professionisti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidita' con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda puo' essere presentata dall'interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell'ultimo mese di servizio.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dagli enti spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti.
4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate per i professionisti destinatari della presente Sezione, in quanto compatibili, le disposizioni dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate: CCNL per il personale non dirigente relativo al biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 18/02/2002; CCNL per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 sottoscritto il 19/12/2001.
TABELLA 1 COEFFICIENTE DI RIPARTO DELLE RISORSE
Il coefficiente di cui alla presente tabella viene utilizzato di anno in anno per il riparto delle risorse complessivamente stanziate per professionisti di prima e seconda qualifica.
Tali risorse sono previste rispettivamente da: art. 15, comma 2 lett. e) del presente CCNL e art. 83, comma 2, lett. e) del CCNL relativo all'Area dirigenziale dell'Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
Esso e' determinato come segue:
PROF (2) x RETR (2)
COEFF =
[PROF (1) + PROF (2)] x RETR
COEFF = coefficiente di riparto da moltiplicare alle risorse correlate ai ricavi derivanti dalla tariffazione delle attivita' trasferite dal Ministero dei Trasporti, complessivamente stanziate per il fondo dei professionisti di prima qualifica professionale e per il fondo dei professionisti di seconda qualifica professionale, al fine di ottenere la quota da destinare al fondo dei professionisti disciplinati dal presente CCNL.
PROF (1) = numero di professionisti di prima qualifica professionale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, in servizio al 31/12 dell'anno che precede quello in cui si effettua il riparto delle risorse.
RETR (2) = media ponderata delle voci retributive di cui all'art. 15, comma 2, lett. a), b), d), e), f), g), riferita all'anno che precede quello in cui si effettua il riparto delle risorse, relativa ai professionisti di seconda qualifica professionale.
PROF (2) = numero di professionisti di seconda qualifica professionale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, in servizio al 31/12 dell'anno che precede quello in cui si effettua il riparto delle risorse.
RETR = media ponderata delle voci retributive di cui all'art. 83, comma 2, lett. a), b), d), e), f), g) del CCNL relativo all'Area dirigenziale dell'Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e di cui all'art. 15, comma 2, lett. a), b), d), e), f), g) riferita all'anno che precede quello in cui si effettua il riparto delle risorse, relativa ai professionisti di prima e seconda qualifica professionale. ALLEGATO 1 DECLARATORIE DELLA SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE E RELATIVI PROFILI
Appartengono alla seconda qualifica professionale i professionisti diplomati abilitati all'esercizio delle relative professioni, con iscrizione ai pertinenti collegi. I professionisti della seconda qualifica sono organizzati nelle seguenti aree professionali: periti, geometri.
I professionisti della seconda qualifica professionale svolgono attivita' caratterizzate da:
- conoscenze approfondite e specialistiche di elevato livello nell'ambito professionale di competenza (la cui base teorica e' acquisibile mediante diploma ed iscrizione ad ordine o registro professionale), ed un grado di esperienza pluriennale con necessita' di aggiornamento continua; - attivita' professionale a contenuto discrezionale ed attivita' di supporto e consulenza interna, con assunzione diretta di responsabilita' e possibilita' di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro ed unita' organizzative semplici di livello non dirigenziale; - problematiche lavorative di elevata complessita' richiedenti integrazione ed elaborazione di conoscenze, conoscenza di casi concreti, ricerca ed individuazione di soluzioni innovative; - relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella di appartenenza, nonche' relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.
Appartengono, ad esempio, alla qualifica i profili di Perito, Geometra.
Il presente allegato sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, l'allegato A al CCNL 19/12/2001. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno reciprocamente atto della esigenza di procedere alla definizione di un testo unificato delle disposizioni relative ai professionisti, che consenta una raccolta sistematica delle disposizioni dei precedenti CCNL ad essi applicabili. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti, nel confermare l'unitarieta' sotto i profili organizzativo e funzionale dei professionisti appartenenti alla prima ed alla seconda qualifica, concordano sulla necessita' di un successivo approfondimento del problema della loro collocazione contrattuale. Sono pertanto concordi nel ritenere che vada mantenuto l'attuale collegamento tra le due qualifiche, con particolare riguardo all'equilibrio ed alla correlazione tra i trattamenti economici. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
La disciplina di cui all'art. 99 del CCNL personale non dirigente RAI sottoscritto il 14/7/1997 e' applicata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
In considerazione delle funzioni assegnate all'Enac nel campo della sicurezza dei voli e tenuto conto della necessita' di assicurare elevati standard di qualita' nei servizi ispettivi e di verifica su infrastrutture, aeromobili e personale, nonche' nei relativi servizi di staff e di supporto, le parti auspicano che sia data un'adeguata soluzione legislativa al problema del riconoscimento, al personale dell'ente inviato in missione, della relativa indennita', anche tenuto conto dei recenti interventi del legislatore sulla specifica materia, con riferimento al settore delle ispezioni sul lavoro (si veda, al riguardo, l'art. 1, comma 213-bis della legge 23/12/2005, n. 266). DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti, nel ricordare che l'impegno di lavoro dei professionisti non e' definibile in termini di "debito/credito orario", sono tuttavia concordi nel riaffermare gli obblighi di presenza in servizio per assicurare la continuita' della prestazione, di costante raccordo con i livelli direzionali della struttura di appartenenza per il conseguimento degli obiettivi assegnati alla struttura stessa, di garanzia della prestazione e disponibilita' a fornire il proprio contributo al fine di far fronte ad eventi eccezionali derivanti dal contesto operativo dell'ente.
Le parti concordano altresi' che non sono applicabili clausole di contratto integrativo in contrasto o difformi dalle disposizioni del CCNL. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti precisano che, tra le indennita' e gli emolumenti di cui all'art. 12, comma 1, lett. i), sono comprese anche le specifiche indennita' non cumulabili con l'indennita' aeronautica, correlate allo svolgimento prolungato di attivita' in condizioni di pericolo, rischio o disagio particolarmente rilevanti, nonche' gli eventuali assegni ad personam riconosciuti sulla base di disposizioni di legge o di CCNL. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti ritengono che, nel prossimo rinnovo contrattuale, vada affrontato il problema di una piu' compiuta definizione della base utile ai fini del TFR, anche attraverso una riconsiderazione e semplificazione dell'attuale struttura retributiva, valutando contestualmente eventuali ulteriori elementi da prendere in considerazione a tali fini. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con riferimento all'art. 31, comma 4, del CCNL del 19/02/2007 le parti condividono l'obiettivo di una omogeneita' nella definizione della quota di IIS conglobata utile ai fini dell'indennita' di anzianita'. A tal fine, concordano di affrontare la questione in sede di definizione del prossimo rinnovo contrattuale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti precisano che l'art. 14, comma 7 esplica i suoi effetti fintantoche' avra' vigenza la norma della legge finanziaria ivi richiamata. DICHIARAZIONE A VERBALE
Si precisa che il riferimento all'ampliamento della copertura assicurativa eventualmente a carico dei Professionisti di cui all'art. 6 del presente CCNL deve intendersi limitato alla sola ipotesi di "colpa grave", cosi' come concordato tra l'Enac e le OOSS, ferma restando la copertura assicurativa della "colpa" di cui all'art. 79 del CCNL 1998/2001.
La CGIL-FP. la FIT-CISL, la UIL-PA, la UIL-Trasporti e l'USPPI-APAC precisano, altresi' che la sottoscrizione del presente CCNL non comporta alcuna rinuncia ai diritti ad oggi quesiti dai Professionisti. DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL-CISL-UIL
In continuita' con le precedenti disposizioni contrattuali CGIL-CISL-UIL ritengono che l'art. 14 punto 3 lettera e) del presente CCNL trovera' applicazione attraverso il coefficiente di riparto indicato nella tabella 1 soltanto per la quota di tariffazione destinata sul fondo dei professionisti ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 64 lettera g) e 91 lettera g) del CCNL ENAC 19/12/2001. SdL intercategoriale, pur riconoscendo la necessita' di distribuire le figure contrattuali dei professionisti su due livelli retributivi distinti, come avvenuto fino ad oggi, non condivide la necessita' di una loro suddivisione su aree contrattuali separate.
Al contrario, pur nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, si ravvisa l'esigenza di un'unica previsione contrattuale che non costituisca ostacolo ad una futura definizione del Ruolo Unico Professionale per i "professionisti dipendenti" della P.A.
Pertanto questa Organizzazione Sindacale ritiene di sottoscrivere il contratto di cui trattasi nella previsione di attivare tutte le iniziative necessarie ad ottenere la collocazione nella stessa area contrattuale dei professionisti di prima e di seconda qualifica. |
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