CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 RELATIVO ALL'AREA DIRIGENZIALE DELL'ENAC
In data 30 maggio 2007 alle ore 11,15 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali - Confederazioni Sindacali
FP CGIL (firmato) - CGIL (firmato)
FIT CISL (firmato) - CISL (firmato)
UIL TRASPORTI (firmato) - UIL (firmato)
AIPRAI - USPPI (firmato) - USPPI (firmato)
FP CIDA (firmato) - CIDA (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2004-2005 relativo all'Area dirigenziale dell'Enac.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 RELATIVO ALL'AREA DIRIGENZIALE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC) Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (d'ora in avanti "ENAC"). L'ambito contrattuale comprende anche i professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 77, comma 2 del CCNL del 19/12/2001 dell'ENAC (d'ora in avanti, nel presente CCNL, denominati "professionisti"), i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL.
2. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene le disposizioni applicabili ai dirigenti dell'ENAC; la parte seconda - identificata come "sezione separata" ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D. Lgs n. 165 del 2001 - contiene le disposizioni applicabili ai professionisti di cui al comma 1.
3. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
4. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
PARTE I DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI Art. 2 Trattamento economico fisso per i dirigenti
1. Lo stipendio tabellare nella misura definita ai sensi dell'art. 50 del CCNL del 30/5/2007 (CCNL area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) e' incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
- dall'1/1/2004: di € 90,00; - dall'1/1/2005: di € 137,90.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti dell'ENAC dall'1/1/2005 e' rideterminato in € 59.017,47, comprensivo della tredicesima mensilita'.
3. La retribuzione di posizione parte fissa - definita ai sensi dell'art. 53, comma 3 del CCNL del 30/5/2007 ( CCNL area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) in € 12.850,96 - e' rideterminata in € 13.175,96 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', a decorrere dall'1/1/2004.
4. A seguito dell'applicazione del comma 3, i valori annui lordi a regime comprensivi di tredicesima mensilita' di cui all'art. 53, comma 3 del CCNL del 30/5/2007 ( CCNL area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), sono cosi' rideterminati: € 13.175,96 per il valore minimo; € 45.195,96 per il valore massimo. Per tutto il resto, si conferma quanto previsto dal citato art. 53. Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. E' confermato quanto previsto dall'art. 51, comma 4 del CCNL del 30/5/2007 (CCNL area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003). Art. 4 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti
1. Il fondo di cui all'art. 55 del CCNL del 30/5/2007 (CCNL area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) e' incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti dell'Enac:
- 0,82% a decorrere dall'1/1/2004; - ulteriore 0,80% a decorrere dall'1/1/2005; - ulteriore 0,71% a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall'1/1/2006.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato, ad eccezione della parte delle risorse del primo alinea che assicurano il finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione - parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3. Per la destinazione alla retribuzione di posizione parte variabile ed alla retribuzione di risultato, riferita agli anni 2004, 2005 e 2006, sono applicati i medesimi criteri di distribuzione ed attribuzione delle relative risorse gia' utilizzati negli stessi anni.
PARTE II DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI Art. 5 Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 79 del CCNL del 30/5/2007 (CCNL area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), relativi ai professionisti, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 2. Art. 6 Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 5 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 5 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto,dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. E' confermato quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4 del CCNL del 30/5/2007 (CCNL area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003). Art. 7 Incremento del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale
1. Il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale di cui all'art. 82 del CCNL del 30/5/2007 (CCNL area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) e' incrementato dei seguenti importi percentuali calcolati sul monte salari dei professionisti in servizio al 31/12/2003:
- 0,66% a decorrere dall'1/1/2004; - ulteriore 0,65% a decorrere dall'1/1/2005; - ulteriore 0,71% a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall'1/1/2006. Art. 8 Differenziale retributivo per il livello economico quarto-super
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 70, comma 2, ultimo periodo, del CCNL del 30/5/2007 (CCNL area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), il differenziale retributivo corrispondente al nuovo livello economico quarto-super, rispetto al trattamento tabellare annuo lordo di cui all'allegata tabella 2 stabilito per il livello quarto, e' fissato in € 3.915,00. Ai sensi dell'art. 70, comma 10 del citato CCNL, i passaggi dal livello quarto al livello quarto-super sono finanziati a carico del fondo di cui all'art. 82.
TABELLA 1 INCREMENTI RETRIBUZIONE TABELLARE DEI PROFESSIONISTI
Professionisti della prima qualifica professionale
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro mensili da corrispondere in 13 mensilita'.
Livelli economici di professionalita' - dal 01/01/04 - dal 01/02/05
P I 4 - 78,60 - 114,30
P I 3 - 57,60 - 83,70
P I 2 - 49,20 - 71,50
P I 1 - 45,00 - 65,40
TABELLA 2
NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE DEI PROFESSIONISTI
Professionisti della prima qualifica professionale
Retribuzione tabellare
Valori in Euro annui per 12 mensilita' a cui aggiungere la tredicesima mensilita'.
Livelli economici di professionalita' - dal 01/01/04 - dal 01/02/05
P I 4 - 47.567,51 - 48.939,11
P I 3 - 34.850,07 - 35.854,47
P I 2 - 29.761,86 - 30.619,86
P I 1 - 27.219,65 - 28.004,45 |