Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 22 maggio 2007
Riconoscimento dell'organismo Societa' TÜV Rheinland Italia S.r.l., in Pogliano Milanese, a valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi dei decreti legislativi 24 maggio 2001, n. 299 e 30 settembre 2004, n. 268.

IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;
Vista la direttiva n. 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di attuazione della direttiva n. 96/48/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
Vista la direttiva n. 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268 di attuazione della direttiva n. 2001/16/CE, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
Vista la nota protocollo n. 145/R.I./DIP 4 del 1° marzo 2006 con la quale la direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attivita' di verifica previste dai decreti legislativi numeri 299/2001 e 268/2004;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 181 del 18 maggio 2006, convertito con la legge n. 233 del 17 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
Vista l'istanza presentata dalla Societa' TÜV Rheinland Italia S.r.l., con sede legale via Mattei n. 10 - 20010 Pogliano Milanese (Milano) e sede operativa in via Caffaro n. 11 - 16124 Genova, con nota del 10 settembre 2006, con la quale la medesima societa' ha chiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV dei decreti legislativi numeri 299/2001 e 268/2004, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dei medesimi decreti con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:
Infrastrutture;
Energia;
Controllo, comando e segnalamento;
Materiale rotabile;
Considerato che, nella predetta istanza, la medesima Societa' «Societa' TÜV Rheinland Italia S.r.l.» ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII dei decreti legislativi numeri 299/2001 e 268/2004;
Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta societa', nonche' la conformita' della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII dei citati decreti legislativi;
Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito delle visite ispettive, di cui all'art. 7 dei decreti legislativi piu' volte citati, effettuate presso la sede della societa' richiedente, nonche' presso alcuni laboratori di cui l'Organismo ha dichiarato di avvalersi, e' stata accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII dei medesimi decreti legislativi e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal citato art. 7, comma 4;
Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato gruppo di lavoro contenute nella nota acquisita al protocollo n. D.G.4/R.U./0046321 del 16 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.
1. La Societa' TÜV Rheinland Italia S.r.l., con sede legale via Mattei n. 10 - 20010 Pogliano Milanese (Milano) e sede operativa in via Caffaro n. 11 - 16124 Genova, e' riconosciuta, ai sensi dell'art. 7 dei decreti legislativi numeri 299/2001 e 268/2004, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV dei citati decreti legislativi, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dei medesimi decreti con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:
Infrastrutture;
Energia;
Controllo, comando e segnalamento;
Materiale rotabile.
 
Art. 2.
1. Le attivita' correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalita' stabilite dai citati decreti legislativi.
2. L'organismo e' tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.
 
Art. 3.
1. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri vigila sulle attivita' dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 9 dei decreti numeri 299/2001 e 268/2004, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
2. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'Organismo TÜV Rheinland Italia S.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
 
Art. 4.
1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarita' da parte dell'Organismo TÜV Rheinland Italia S.r.l. nelle attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.
3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo TÜV Rheinland Italia S.r.l. non ottemperi, con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'Organismo, alla Commissione ed agli altri stati membri.
 
Art. 5.
1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale e decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2007
Il capo Dipartimento: Fumero
 
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