Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2007, n. 70 |
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ed in particolare l'articolo 29, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Ritenuta la necessita' di procedere alla razionalizzazione dell'organizzazione degli organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 marzo 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Riordino di organismi
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata indicata nel comma 2, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220; c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441; d) Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79; f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri». - Si trascrive il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»: «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: «Art. 123 (Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche). - 1. All'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni: A) 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanita' e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma. 1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita. 1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma. B) 2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili. 2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo e' finalizzato: a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti; b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta. C) 3-bis. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualita', possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita' agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. 3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti e' consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attenzione di specificita' (AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole «la vendita diretta» sono inserite le seguenti: «anche per via telematica». D) 4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.». 2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera A), del presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220, recante «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico»: «Art. 2 (Comitato di valutazione degli organismi di controllo). - 1. E' istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo di cui all'art. 3, e di revoca totale o parziale dei medesimi. 2. Il Comitato di cui al comma 1 e' formato da nove componenti, nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del commercio con l'estero, tre designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. 3. Al fine di esprimere il parere previsto al comma 1, il Comitato e' integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e provincie autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6. 4. Il presidente ed il segretario del Comitato sono nominati tra i rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il segretario del Comitato cura l'invio ai componenti di cui ai commi 2 e 3 dell'ordine del giorno e della relativa documentazione.» - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»: «Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita). - 1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999. - Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.»: «Art. 3 (Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura). - 1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, e' composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri: a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura; b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) un dirigente del Ministero della salute; e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze; g) un dirigente del Ministero delle attivita' produttive; h) un dirigente del Ministero della difesa; i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello; k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative; m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentative; n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative; o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente piu' rappresentative; p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio; r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunita'. 3. Il presidente puo' invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore. 4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.» - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»: «Art. 5 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali. 2. L'Ufficio di Gabinetto promuove, con cadenza almeno mensile, azioni di coordinamento delle attivita' operative dei Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3. 3. Nell'ambito del Gabinetto opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica, coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennita' spettante ai componenti del nucleo. L'Ufficio di Gabinetto si avvale del Nucleo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto specializzato Comando carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. 5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.». - La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali». - Si trascrive il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
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| Art. 2.
Riordino del Consiglio nazionale dell'agricoltura
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2005, n. 79, relativo al Consiglio nazionale dell'agricoltura, che e' confermato, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro ed e' composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attivita'.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonche' la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali», come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Consiglio nazionale dell'Agricoltura). - 1. Il Consiglio nazionale dell'Agricoltura e' organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attivita' di alta consulenza, di studio e ricerca. 2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro ed e' composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attivita'. 3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi e equiparati, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono nominati su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta. 4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonche' la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza. 5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero. 6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennita' spettanti ai componenti.».
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| Art. 3.
Riordino degli altri organismi esistenti
1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526; b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096; g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96; i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231; j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419; l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; n) Tavolo azzurro, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82; p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall'articolo 45 della legge 20 febbraio 2006, n. 82; q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 122; r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799; t) Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi; u) Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio; v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217. 2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999». - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»: «Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano. 2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e' costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato. 3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge. 4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.». - Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»: «Art. 17 (Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e' sostituito dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini», cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani. 2. Il Comitato e' organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico. 3. Il Comitato e' composto da una sezione interprofessionale, costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria. 4. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente ripartizione: a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero; d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero; e) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome; f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse; g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino; h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia; i) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino; l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli interprofessionali di cui all'art. 20; m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'art. 19, in rappresentanza dei consorzi stessi; n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofessionali di cui all'art. 20; o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale e uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori; p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale; q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli; r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo; s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli; t) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli; u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli; v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali; z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori. 6. 7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non piu' di due volte. 8. Il Comitato: a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento; b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione; c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica tipica; d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una piu' estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge; e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche; f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali; g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge; h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'art. 13, comma 2; i) promuove attivita' di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica; l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti, nonche' alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica; m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica. 9. Il Comitato puo' costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato puo' altresi' intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. 10. Il Comitato e' legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitu', rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonche' alla qualita' ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica. 11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.». - Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»: «Art. 12 (Ricerca, formazione e informazione). - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformita' al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonche' attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore forestale. 2. Le regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale. 3. E' istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, costituito da rappresentanti dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche del comparto forestale, con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi forestali. 4. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, cui partecipano le regioni interessate, con il compito di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli operatori del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi ultimi. 5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove attivita' di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco e sulle esternalita' da esso svolte in favore della societa', avvalendosi a tale scopo anche del sistema per l'educazione ambientale coordinato dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con quest'ultimo.». - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 4 (Piano assicurativo agricolo annuale). - 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: «Piano assicurativo», tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. 2. Il Piano assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da: a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede; b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); e) un rappresentante della Cooperazione agricola; f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI); g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA). 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono nominati i relativi componenti. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. 4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa; b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) evento climatico avverso, garanzia; d) tipo di coltura e/o strutture. 5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche: a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.». - Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante «Disciplina dell'attivita' sementiera»: «Art. 19. - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse. Nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome. Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varieta' componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varieta' componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varieta' componenti sono indicate come tali. L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata da due specialisti della specie di coltura. La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41. Per la varieta' di cui non si conosca il costitutore o esso piu' non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varieta' ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varieta' e la produzione di sementi di base. L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varieta' assume, ai fini della presente legge, la facolta' e gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base. Le varieta' di sementi gia' iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo. A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al primo comma del presente articolo e' dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta' e' dovuta la tassa di concessione governativa «una tantum» di lire 10.000. Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute. Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta' geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari: a) non presentino rischi per il consumatore; b) non inducano in errore il consumatore; c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale. La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.». - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita»: «Art. 5 (Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas). - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati: a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attivita' di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle modalita' per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui; b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari; c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali e' possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonche' le modalita' e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi; d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attivita' di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle modalita', per la valorizzazione energetica di detti residui; e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attivita' forestali; f) i criteri e le modalita' per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attivita' zootecniche; g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW; h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere. 2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed e' composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attivita' produttive, da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata. 3. Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun compenso, ne' rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni. 4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonche' del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresi' delle conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 di «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra». 5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato.». - Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante «Disciplina dell'agriturismo»: «Art. 13 (Osservatorio nazionale dell'agriturismo). - 1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attivita' di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia. 2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici piu' rappresentative a livello nazionale. 3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore. 4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»: «Art. 2 (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere agroalimentari). - 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy: a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi; b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: ", con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane"». 2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 e all'art. 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e' organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere e' compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unita' effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarita' dell'attivita' istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva. 3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attivita' degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.». - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, recante «Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova»: «Art. 1. - Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunita' economica europea il 17 gennaio 1969, nonche' delle disposizioni contenute nella presente legge e' esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari. Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono per la materia, oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attivita' col Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nulla e' innovato per quanto riguarda la osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria. Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 95/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunita' europea ed alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate.». - Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»: «Art. 20 (Istituti della concertazione) - 1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo. 2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.». - Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 9 (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa puo' definire: a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; d) modalita' di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualita'; e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori; g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. 2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per la stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. 3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. 5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.». - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 2 (Tavolo azzurro). - 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per la concertazione permanente di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' istituito il "Tavolo azzurro". 2. Il Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e' composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Il Tavolo azzurro e' sentito, altresi', sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'art. 4, nonche' in relazione ad ogni altra finalita' per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi l'opportunita'. 4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito delle attivita' istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 9 (Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura) - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'art. 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e d). 2. Per le attivita' di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca. 3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne puo' proporre la pubblicazione. 4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura e' presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed e' composto da: a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca; b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) un esperto in sanita' veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute; e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attivita' produttive; f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario; i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori; j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca; k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentativa; l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 5. Il Comitato e' chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore. 6. Il Comitato ha durata triennale ed e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.». - Si trascrive il testo degli articoli 44 e 45 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino»: «Art. 44 (Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita la commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, per gli aspetti per i quali non esistono metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), in relazione all'art. 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 1493/1999. 2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze, della salute e delle attivita' produttive, nonche' eventualmente di enti o istituti specializzati nei particolari settori. 3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto, articolare la commissione di cui al comma 1 in piu' sottocommissioni, determinandone la composizione. 4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali.». «Art. 45 (Comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito il comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi con il compito di: a) realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi; b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base a indirizzi uniformi; c) proporre eventuali modifiche alle disposizioni vigenti in materia di vigilanza. 2. Il comitato di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' composto da tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente, da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da tre rappresentanti del Ministero della salute e da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero delle attivita' produttive. 3. Le mansioni di segreteria del comitato di cui al comma 1 sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia.». - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale». «Art. 4 (Codex Alimentarius e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione). - 1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, e' autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue. 2. Al fine di incrementare l'attivita' di ricerca nel campo della qualita' nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, e' attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.». - La legge 3 dicembre 1962, n. 1799, reca «Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.». - Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»: «Art. 4. - 1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato. 2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.». «Art. 5. - 1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 462 del 1986, con il compito di rendere piu' agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio. 2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.». - Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti»: «Art. 9 (Commissione). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto. 2. La Commissione e' composta da: a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti all'Ispettorato centrale repressione frodi; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive; d) un rappresentante del Ministero della salute; e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane, area centrale verifiche e controlli tributi doganali ed accise - Laboratori chimici); f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; h) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative; l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria piu' rappresentative; m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa; n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa; o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, cosi' suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, scelti dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta. 4. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non piu' di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione puo' regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali coadiuvato da un membro della Commissione stessa. 5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.».
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| Art. 4.
Disposizioni comuni
1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 395 |
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