Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 30 maggio 2007
Modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15961).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303;
Visti, in particolare, gli articoli 25-bis, 31 e 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002;
Vista la delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente l'albo e l'attivita' dei promotori finanziari, come modificato con delibere n. 11522 e n. 11523 del 1° luglio 1998, n. 11745 del 9 dicembre 1998 e n. 13915 del 29 gennaio 2003;
Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare il regolamento adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 25-bis, comma 2, 31, comma 6 e 117-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998;
Considerata la necessita' di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative a talune materie, al fine di consentire ai soggetti interessati di provvedere al conseguente adeguamento;
Considerata, altresi', la necessita' di prevedere un regime transitorio per la disciplina attuativa dell'art. 31, comma 6 del decreto legislativo n. 58 del 1998, da applicarsi fino alla data di inizio di operativita' dell'Organismo;
Considerate le osservazioni formulate dagli Enti e dagli Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
Vista la lettera del 24 maggio 2007, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, richiamato dall'art. 25-bis dello stesso decreto legislativo;
Viste le lettere del 27 aprile 2007 e del 24 maggio 2007, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) e la Banca d'Italia hanno comunicato il parere previsto dall'art. 117-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002, e' modificato ed integrato come segue:
all'art. 1:
a) dopo le parole «23, comma 1,» sono inserite le seguenti «25-bis, comma 2,»;
b) dopo le parole «31, comma 6,» sono eliminate le parole «lettere d), f), g) e h),»;
c) dopo le parole «32, comma 2,» sono inserite le parole «117-ter,»;
all'art. 25:
a) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) "prodotti finanziari assicurativi": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;»;
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) "soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa": le sim e le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche quando operano per il tramite di promotori finanziari, dipendenti, collaboratori o altri incaricati;»;
nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo II, dopo l'art. 36 e' inserita la seguente Sezione: «Sezione III-bis Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e di prodotti finanziari assicurativi

Art. 36-bis.

Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche

1. Le banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 3, 63 e 69 del presente regolamento, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.
2. Il comma 1 si applica anche alle vendite effettuate con tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 36-ter.

Soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa

1. Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 63 e 69 del presente regolamento.
2. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa, fermo restando quanto previsto al comma 1, forniscono altresi' al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni:
a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;
b) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in cui sono iscritti e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati;
c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa o all'impresa di assicurazione, ovvero ricorsi ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;
e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione;
f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:
1) se forniscono consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
2) se, in virtu' di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o piu' imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o piu' imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull'obbligo, di cui al punto 1), di fornire un'analisi imparziale. In tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano secondo la complessita' del contratto assicurativo proposto.
3. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.

Art. 36-quater.

Modalita' dell'informativa

1. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'art. 36-ter deve essere comunicata:
a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti.
2. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'art. 36-ter, comma 2, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente. Detta informativa puo', tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

Art. 36-quinquies.

Imprese di assicurazione

1. Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 56, commi 1, 2, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 4, 63, comma 5, lettera a), e 69 del presente regolamento.
2. L'informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma 1 deve essere comunicata:
a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente.
Detta informativa puo', tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.
3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l'osservanza.»;
nel Libro III, Parte II, dopo l'art. 55 e' inserito il seguente Titolo: «Titolo II-bis Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile

Art. 55-bis.

Obblighi informativi

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 1B del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e nei contratti di cui all'art. 30 del presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come «etici» o «socialmente responsabili», i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni:
a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio e' qualificato come etico o socialmente responsabile;
b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtu' degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);
c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura;
e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all'interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni;
f) l'adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.
2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

Art. 55-ter.

Obblighi di rendicontazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come «etici» o «socialmente responsabili», i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti:
a) l'illustrazione dell'attivita' di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, lettera b);
b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
c) le informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili, in forma sintetica, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.»;
all'art. 56, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Gli intermediari autorizzati, le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione armonizzate e le SICAV si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei promotori finanziari. A tale fine ne garantiscono la partecipazione ad appositi corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.»;
il Libro V e' integralmente sostituito come segue:
«LIBRO V ALBO E ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI

Parte I Disposizioni preliminari

Art. 78.

Definizioni

1. Nel presente Libro si intendono per:
a) «regolamento ministeriale»: il regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Testo unico;
b) «Organismo»: l'Organismo di cui all'art. 31, comma 4, del Testo unico;
c) «albo»: l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del Testo unico;
d) «promotore»: il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 31, comma 4, del Testo unico;
e) «sezioni territoriali»: le sezioni dell'albo indicate all'art. 85;
f) «soggetti abilitati»: i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, titolo II, capo IV del testo unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;
g) «gruppo»: il gruppo definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del Testo unico;
h) «prove valutative»: le prove valutative di cui all'art. 31, comma 5, del Testo unico;
i) «contributo di vigilanza»: la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
l) «contributo dovuto all'Organismo»: la contribuzione prevista dall'art. 31, comma 4, del Testo unico.

Parte II Organismo

Art. 79.

Tenuta dell'albo

1. Nella tenuta dell'albo, l'Organismo:
a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonche' alle variazioni dei dati in esso registrati;
b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;
c) svolge ogni altra attivita' necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;
d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;
e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorita' giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;
f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.

Art. 80.

Vigilanza della Consob

1. La Consob puo' richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti.
2. Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di continuata inattivita' e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob puo' sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell'Organismo. L'indennita' spettante al commissario e' determinata dalla Consob ed e' a carico dell'Organismo.

Art. 81.

Informazioni tra la Consob e l'Organismo

1. La Consob e l'Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
2. Al fine di garantire un piu' rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l'Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell'assolvimento dei propri compiti. Le modalita' di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell'osservanza di quanto disposto ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Testo unico, mediante apposito manuale operativo.
3. L'Organismo, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza sui promotori, ne da' immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 55, comma 2, del Testo unico, l'Organismo verifica preventivamente presso l'Autorita' giudiziaria competente le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.

Art. 82.

Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell'Organismo

1. L'interessato puo' presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall'Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob formula le proprie osservazioni nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami privi di motivazione sono considerati improcedibili.
2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie considerazioni.

Art. 83.

Requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali dei
promotori e dei soggetti abilitati

1. I requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati di cui all'art. 31, comma 4, del Testo unico sono i seguenti.
2. Le associazioni dei promotori:
a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori regolarmente iscritti all'albo;
c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed un'articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.
3. Le associazioni dei soggetti abilitati:
a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Parte III Disciplina dell'Albo

Art. 84.

Albo unico dei promotori

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'art. 86.
2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;
d) data di iscrizione all'albo;
e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;
f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' del promotore.
3. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalita' idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.
4. La Consob trasmette tempestivamente all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai promotori.

Art. 85.

Sezioni territoriali

1. L'albo e' articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo.
2. Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneita' delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.

Art. 86.

Requisiti per l'iscrizione

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo e' necessario:
a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;
b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale;
c) aver superato la prova valutativa di cui all'art. 87 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalita' accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale.

Art. 87.

Prova valutativa

1. La prova valutativa, avente carattere teorico-pratico, e' indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di promotore.
2. La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attivita' di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.
3. La prova e' organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilita' stabilite dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice e' composta da almeno cinque membri. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo dei promotori ne' esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.
4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalita' di svolgimento della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa.
5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale.

Art. 88.

Iscrizione all'albo

1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione all'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 84, comma 2.
2. L'Organismo decide entro congruo termine dal ricevimento della domanda; qualora entro tale termine nessun provvedimento sia adottato, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione.

Art. 89.

Cancellazione dall'albo

1. L'Organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:
a) domanda dell'interessato;
b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'art. 86, lettera a);
c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;
d) mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo;
e) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.
2. L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b) e d), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti. L'Organismo procede senza indugio alla cancellazione di cui al comma 1, lettere c) ed e), al ricevimento della relativa richiesta da parte della Consob.
3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d) ricorrono decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.
4. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purche':
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'art. 86, lettera a), ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera e), siano decorsi cinque anni dalla data della delibera di radiazione.

Art. 90.

Obblighi dei promotori nei confronti dell'Organismo

1. I promotori sono tenuti a comunicare senza indugio all'Organismo:
a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all'art. 95;
b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedente e all'art. 84, comma 2, lettera c).
2. I promotori sono tenuti a comunicare all'Organismo la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.
3. Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere ai promotori la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

Parte IV Attivita' dei promotori finanziari

Art. 91.

Ambito di attivita'

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attivita' dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 92.

Incompatibilita'

1. L'attivita' di promotore e' incompatibile:
a) con l'esercizio dell'attivita' di consulenza di cui all'art. 1, comma 6, lettera f), del Testo unico, salvo il caso che l'attivita' sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;
b) con la qualita' di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;
c) con la qualita' di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;
d) con la qualita' di socio, amministratore, sindaco o dipendente della societa' di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;
e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
f) con ogni ulteriore incarico o attivita' che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 93.

Regole generali di comportamento

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attivita' e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attivita', salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonche' nei casi di cui all'art. 31, comma 7, del Testo unico, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 94.

Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli
investitori

1. Al momento del primo contatto, il promotore:
a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonche' il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo unico;
b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.
2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.
3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.
4. Nella promozione e collocamento a distanza:
a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalita' adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;
b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche delle stesse siano con cio' compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilita' su supporto duraturo.
5. Il promotore verifica l'identita' dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.
6. Il promotore puo' ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilita';
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
7. Il promotore non puo' ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
8. Il promotore non puo' utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dell'investitore o comunque al medesimo collegati.

Art. 95.

Conservazione della documentazione

1. Il promotore e' tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell'art. 90, copia della seguente documentazione:
a) contratti promossi per suo tramite;
b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;
c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.
2. Si applica il disposto dell'art. 69, comma 2.
3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attivita'.

Parte V Provvedimenti sanzionatori e cautelari

Art. 96.

Sanzioni

1. Le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del testo unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravita' della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.
2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:
a) dispone la radiazione in caso di:
1) violazione della disposizione di cui all'art. 31, comma 2, secondo periodo, del Testo unico;
2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;
3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilita' di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;
5) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del testo unico e delle relative disposizioni di attuazione;
7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dall'investitore, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
b) dispone la sospensione dall'albo di cui all'art. 196, comma 1, lettera c), del Testo unico, in caso di:
1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'art. 91;
2) esercizio di attivita' o assunzione di qualita' incompatibili ai sensi dell'art. 92;
3) violazione delle disposizioni di cui all'art. 93, comma 2;
4) violazione delle disposizioni di cui all'art. 94, comma 3;
5) violazione della disposizione di cui all'art. 94, comma 5;
6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 94, comma 6;
7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 94, comma 7;
8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'art. 95;
c) irroga la sanzione pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lettera b), del Testo unico, in caso di:
1) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 90;
2) violazione delle disposizioni di cui all'art. 94, commi 1 e 2.
3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, puo' disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

Art. 97.

Provvedimenti cautelari

1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 55, comma 1, del Testo unico, la Consob valuta la gravita' degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali e' prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalita' di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.
2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 55, comma 2, del Testo unico, la Consob valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il promotore e' stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualita' d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneita' delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attivita' di promotore finanziario.

Parte VI Disposizioni finali e transitorie

Art. 98.

Disposizioni finali e transitorie

1. Con successive delibere, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, verra' disposta la data di inizio di operativita' dell'Organismo e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.
2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operativita' dell'Organismo.
3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari di informazioni o documenti non rispondenti al vero e' prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell'art. 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lettera b), del Testo unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, puo' disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.».
II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto nei punti seguenti:
gli articoli 36-bis, 36-ter, 36-quater e 36-quinquies entrano in vigore il 1° luglio 2007;
il comma 7-bis dell'art. 56 entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 30 maggio 2007
Il presidente: Cardia
 
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